Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2492 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18993-2018 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA N. 441,

presso lo studio dell’avvocato CICCONETTI GIANLUCA, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARINCI LUCIANO;

– ricorrente –

contro

SOGET SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 338/2018 della COMM.TRIB.REG. di L’AQUILA,

depositata il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. O.L. impugnava la cartella di pagamento, notificata il 151.05.2015, relativa a bollo auto per le annualità 2009 e 2010, eccependone l’illegittimità per difetto dell’indicazione e della sottoscrizione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. La CTP di Pescara rigettava il ricorso con sentenza appellata dalla contribuente.

La CTR dell’Abruzzo respingeva il gravame, sul rilievo che, nel corpo della cartella, risultava l’indicazione del responsabile del procedimento, individuata in D.L.L., per l’emissione, la stampa e la notificazione dell’atto impositivo e che la cura dell’iscrizione nella lista di carico coattiva era individuabile nel funzionario responsabile dell’ufficio dell’ente creditore.

La contribuente ricorre per la cassazione la sentenza n. 338/3/2018 svolgendo due motivi.

La concessionaria non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. Con la prima censura si lamenta, congiuntamente, violazione e falsa applicazione della L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4-ter, nonchè omesso esame del fatto decisivo contenuto del ricorso proposto avanti alla CTP ex art. 360 c.p.c., nn. 1) e 5), per avere i giudici territoriali omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione della mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.

3. Con la seconda censura si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4-ter, in quanto la legge citata prevede l’indicazione del responsabile di iscrizione a ruolo e del procedimento a pena di nullità a far data dal primo giugno 2008.

4. Le censure, che, involgendo la medesima questione, possono essere scrutinate congiuntamente, sono destituite di fondamento.

In primo luogo va premesso che, nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata emessa successivamente al 1 giugno 2008, giacchè i ruoli figurano consegnati nel 2015 come risulta dalla stessa sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Onde ad essa è applicabile il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, conv. nella L. n. 31 del 2008, che reca la necessità che, nella cartella di pagamento, figuri l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.

Con il D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, è stata introdotta la sanzione della nullità delle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1giugno 2008, per la mancata indicazione del responsabile di iscrizione a ruolo e del procedimento (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010; n. 13747/2013; Cass. n. 8138/2016; Cass. n. 18964/2018, in motivazione; n. 27856/2018; n. 21290/2018).

La “personalizzazione” è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in quale momento fosse “la persona fisica” appartenente all’Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento.

Nella fattispecie, ai fini del rispetto del D.L. n. 248 del 2007, art. 36-ter, conv. nella L. n. 31 del 2008, la società di riscossione ha indicato nella persona fisica di tale D.L.L. il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento, come accertato dalla CTR. In base al tenore letterale di detta disposizione è tuttavia sufficiente, al fine di non incorre nella detta nullità, l’indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa (v. anche: Cass., ord., n. 7656 del 2018; Cass., ord., n. 11856 del 2017; Cass., ord., n. 3587 del 2017; Cass. ord., n. 332 del 2016; Cass. n. 353333/2016; Cass., ord., n. 13747 del 2013).

La cartella reca poi l’indicazione che addetto alla cura del procedimento dell’iscrizione a ruolo è il responsabile dell’ufficio dell’ente creditore, individuato nella Regione Abruzzo – Servizio di riscossione Finanziario – ufficio tasse auto e tributi regionale (con relativa informazione dell’ubicazione e del recapito telefonico dell’ufficio); indicazioni che, ad avviso di questa Corte, consentono facilmente al destinatario l’individuazione del funzionario all’epoca responsabile del menzionato servizio.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

In mancanza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

– Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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