Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2492 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2492 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sentenza
informa semplificata

sul ricorso proposto da:
AMATORE Paolo (MTR PLA 49B19 F943L), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Isabella Casales Mangano, con domicilio per
legge presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, Piazza Cavour;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (80207790587), in
persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso,

per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso
gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

925G

Data pubblicazione: 04/02/2014

- controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta
n. 589/12 depositato il 27 agosto 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Dott. Stefano Petitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Caltanissetta, con
decreto in data 27 agosto 2012, ha condannato il Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di
Paolo Amatore, della somma di euro 1.500,00, oltre accessori, a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge
24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un
processo svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Sicilia;
che la Corte territoriale ha posto a carico del soccombente Ministero 1/3 delle spese processuali (liquidate,
per l’intero, in euro 1.086,63, di cui euro 100,00 per esborsi, euro 577,00 per diritti ed euro 300,00 per onorari, oltre a euro 109,63 per spese generali e ad accessori
di legge), con distrazione in favore del difensore antistatario;

udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore

che la compensazione dei restanti 2/3 delle spese è
motivata dalla Corte d’appello in considerazione
dell’accoglimento solo parziale della domanda, giacché la
richiesta di parte ricorrente era di un importo superiore

che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello Paolo Amatore ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 febbraio 2013, sulla base di un motivo, illustrato da memoria;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
di una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché motivazione
insufficiente e contraddittoria, in relazione all’art.
360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) ci si duole
che la Corte d’appello abbia compensato per i 2/3 le spese
processuali, e ciò nonostante la modestia dello scarto tra
l’importo liquidato dal giudice e quello richiesto (avendo
il ricorrente domandato alla Corte d’appello un indennizzo
pari ad euro 2.300,00, quantificato in ragione di euro
1.000,00 per ciascun anno di ritardo, ed avendo la Corte
territoriale liquidato l’importo di euro 1.500,00 per essersi limitata ad adottare un parametro indennitario leg-

a titolo di equa riparazione;

germente più basso, pari ad euro 750,00 per ciascuno dei
primi tre anni di ritardo);
che la censura è fondata;
che non v’è dubbio che la nozione di soccombenza reci-

le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma,
cod. proc. civ.), comprende anche l’accoglimento parziale
dell’unica domanda proposta, quando la parzialità
dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi
una domanda articolata in un unico capo (Cass., Sez. III,
21 ottobre 2009, n. 22381);
che, tuttavia, la motivazione alla base della disposta
compensazione per i 2/3 delle spese di lite si appalesa
priva di logica ragionevolezza, posto che nella specie non
vi è stato alcun rilevante scarto (Cass., Sez. VI-1, 17
giugno 2012, n. 617) tra l’importo richiesto dalla parte
istante e quello riconosciuto dalla Corte territoriale;
che, inoltre, l’ampiezza della dichiarata compensazione – tra l’altro di gran lunga eccedente il divario percentuale sussistente tra l’indennizzo domandato (pari ad
euro 1.000,00 per anno di ritardo, quindi entro i limiti
dei parametri CEDU applicati dalla giurisprudenza di questa Corte) e quello liquidato – finisce con il risolversi
nella sostanziale vanificazione della soccombenza
dell’Amministrazione convenuta, che, invece, deve essere

proca, che consente la compensazione parziale o totale tra

adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della
suddivisione del carico delle spese per non rendere vuota
la tutela accordata;
che il decreto impugnato è quindi cassato limitatamen-

che la causa può essere decisa nel merito, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna
del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento,
per l’intero, delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente nel giudizio di merito, nell’importo già liquidato dalla Corte territoriale;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che anche le spese del giudizio di cassazione devono
essere distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso,

cassa il decreto impu-

gnato limitatamente al capo delle spese e,
merito,

decidendo nel

condanna il Ministero dell’economia e delle finan-

ze al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese
processuali per l’intero, nell’importo già liquidato dalla
Corte d’appello e con distrazione in favore dell’Avvocato
Isabella Casales Mangano, dichiaratasi antistataria;
danna

con-

il Ministero alla rifusione delle spese, altresì,

te al capo delle spese;

del giudizio di cassazione, spese

liquidate

in euro

556,25, di cui euro 50,00 per esborsi ed euro 506,25 per
compensi, oltre agli accessori di legge, con distrazione
delle stesse in favore del difensore antistatario, Avvoca-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il
10 dicembre 2013.

to Isabella Casales Mangano.

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