Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2492 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.E. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 152/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 21.10.08, depositata il 05/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO

MATERA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “In controversia relativa ad impugnazione di accertamento in rettifica del reddito IRPEG ed IRAP e dell’IVA per il 2003 di un commerciante di carni, la C.T.R., riformando la sentenza di primo grado, favorevole alla parte privata, ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio, confermando, invece, il riconoscimento di maggiori costi determinati dai giudici di appello in ammontare pari alle rimanenze eccedenti la capacità delle celle frigorifere.

La parte erariale ricorre con un motivo (rispetto al quale parte contribuente non ha svolto attività difensiva), lamentando violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 e art. 2697 c.c..

Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto la decisione impugnata non ha fatto buon governo del consolidato orientamento secondo cui, “in tema di imposte sul reddito, la deducibilità delle spese inerenti all’esercizio dell’impresa (nella specie, per la riparazione e manutenzione di automezzi), ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, della inerenza di tali spese a beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (Cass. 16253/07; si vedano anche Cass. n. 6650/06; 16198/01). Del resto deve ribadirsi che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel quadro dei generali principi che governano l’onere della prova, spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile, mentre grava sul contribuente l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili, ed in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professionale o d’impresa svolta. La corretta applicazione del principio concernente la distribuzione dell’onere della prova dettato dall’art. 2697 cod. civ., impone quindi al giudice di merito di accertare, in primo luogo, se la pretesa tributaria dedotta in giudizio derivi dall’attribuzione al contribuente di maggiori entrate oppure dal disconoscimento di costi o oneri deducibili esposti dallo stesso, perchè solo l’esatta individuazione della parte tenuta per legge a dare la prova afferente consente al giudice di porre a carico di essa le conseguenze giuridiche derivanti dall’accertata inosservanza di detto onere. (Cass. n. 11205/07; v. anche n. 5926/09)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite. Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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