Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24919 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 25/11/2011), n.24919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SASRIV SOCIETA’ ANONIMA SFRUTTAMENTO RAZIONALE INTEGRALE VINACCE SPA

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio

dell’avvocato STEFANORI ANGELO, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 205/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 18/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato STEFANORI, che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società S.A.S.R.I.V. spa – Società Anonima Sfruttamento Razionale Integrale Vinacce – ricorre contro l’Agenzia delle Entrate ed i Ministero delle Finanze per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che. confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso della società avverso l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA per l’anno 1993, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’IVA (per L. 51.596.917) relativa alla fattura n. (OMISSIS), rimessa alla S.A.S.R.I.V. dalla società Marseglia di Marseglia Antonio & c. sas apparentemente a saldo dell’acquisto di una partita di vino ma, secondo l’Ufficio, relativa ad una operazione inesistente.

Il ricorso si fonda su due motivi: col primo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3. si denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 19; col secondo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si denuncia la omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo e controverso.

L’Amministrazione finanziaria non si è costituita in sede di legittimità.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 14.6.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va precisato che, poichè l’importo del tributo (IVA) preteso con l’atto impositivo impugnato ammonta a L. 51.596.917 (Euro 26.647,58), deve escludersi che la presente causa sia suscettibile di definizione D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, convertito con la L. n. 111 del 2011. Tale modalità di definizione opera infatti solo in relazione alle liti di valore non superiore a 20.000,00 Euro, intendendosi per valore della lite, a mente della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c), (richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12), l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo.

Ancora in via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale, oltre che all’Agenzia delle Entrate, è stato notificato il ricorso per cassazione della S.A.S.R.I.V. Il Ministero, infatti, non è stato parte del giudizio di secondo grado (a cui ha partecipato solo 1″ Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate), cosicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente giudizio.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza gravata perchè, escludendo il diritto della ricorrente alla detrazione dell’IVA “per l’assenza di documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme registrate in fattura come anticipi, avrebbe erroneamente inteso il D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 19 nel senso che il diritto alla detrazione dell’IVA su una fattura relativa alla cessione di beni derivi dal pagamento del corrispettivo fatturato, invece che, come risultante dalla corretta interpretazione di tali norme, dalla consegna o spedizione della merce.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della statuizione impugnata. La Commissione Tributaria Regionale, infatti, non ha mai affermato il principio che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta o dovuta o addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni acquistati nell’esercizio dell’impresa derivi dal pagamento del relativo corrispettivo, invece che dal perfezionamento dell’acquisto; nè ha mai affermato che il diritto della S.A.S.R.I.V. alla detrazione dell’IVA esposta nella fattura n. (OMISSIS) alla stessa rimessa dalla società Marseglia sas andasse negato a causa del mancato pagamento del prezzo della merce acquistata. La sentenza gravata ha invece escluso il diritto della S.A.S.R.L.V. alla detrazione dell’IVA esposta nella menzionata fattura n. (OMISSIS) della Marseglia sas in quanto ha ritenuto che l’operazione fiscalmente documentata da detta fattura fosse inesistente ed ha motivato il proprio convincimento con la circostanza che la contribuente non aveva documentato di aver pagato le somme che in detta fattura risultavano indicate come acconti versati. Il mancato pagamento del corrispettivo, in altri termini, viene considerato dalla Commissione Tributaria Regionale non fatto impeditivo del diritto alla detrazione, ma indizio della inesistenza del fatto costitutivo di tale diritto, ossia la conclusione dell’operazione fatturata. La negazione del diritto della S.A.S.R.l.V. alla detrazione dell’IVA sulla fattura n. (OMISSIS) della Marseglia sas non deriva quindi dall’applicazione del D.P.R. N. 633 del 1972, artt. 6 e 19 in un senso diverso da quello ritenuto corretto dalla ricorrente, ma da un accertamento in fatto non censurabile in cassazione se non con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza gravata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per aver omesso di considerare, ai fini del giudizio sulla esistenza della operazione documentata dalla fattura n. (OMISSIS) della Marseglia sas, che l’effettività di tale operazione – vale a dire la movimentazione e consegna del vino – era ricostruibile dalle ordinarie procedure di controllo pubblico gestite dalla Guardia di Finanza all’ingresso della distilleria della S.A.S.R.I.V. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Al riguardo va ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (tra le tante, Cass. 12239/07, Cass. 26888/08, Cass. 4056/09), nel regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006. per integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 la valutazione di prove documentali da parte del giudice di merito, è necessario non solo che il relativo contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essa è rinvenibile. Nel presente giudizio la ricorrente non ha assolto all’onere di autosufficienza come sopra delineato, giacchè le uniche indicazioni fornite sulla documentazione asseritamente idonea a dimostrare la consegna del vino si rinvengono a pag. 3, righi 9-13, del ricorso, ove si legge “La società S.A.S.R.I.V. ha inoltre versalo in atti i documenti commerciali di cui al D.P.R. n. 627 del 1978 e Reg. CEE 986/89, attestanti l’introduzione del prodotto in distilleria sotto il controllo della Guardia di Finanza, che verifica il peso del vino e procede al prelievo dei campioni da portare al laboratorio”. Da tali indicazioni non emerge in quale sede processuale la contribuente avrebbe prodotto i documenti comprovanti la menzionata consegna del vino, nè si identificano specificamente – con l’indicazione della provenienza e della data – i documenti asseritamente “versati in atti, nè, infine, se ne trascrive o riassume il contenuto.

Entrambi i motivi di ricorso devono dunque giudicarsi inammissibili e conseguentemente il ricorso va rigettato. Non essendosi l’Amministrazione costituita davanti a questa Corte, non vi è luogo alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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