Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24919 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7206/2011 proposto da:

EQUITALIA ETR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato GUSTAVO VISENTINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

SPINETO SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI COSENZA;

– intimati –

nonchè da:

SPINETO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA RUSSO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMO STERPI;

– controricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA ETR SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato GUSTAVO VISENTINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA giusta delega

in calce;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI COSENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 187/2010 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 16/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato TONELLI per delega dell’Avvocato

PAPA MALATESTA che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI IACOVO per delega

dell’Avvocato RUSSO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Equitalia ETR spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 187/1/10 con la quale la commissione tributaria regionale di Catanzaro, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria da essa eseguita a carico della Spineto srl, ed a quest’ultima comunicata il 4 marzo 2008.

In particolare, la commissione tributaria regionale ha rilevato che l’iscrizione ipotecaria in oggetto, atto preordinato all’espropriazione, non era stata preceduta dalla notificazione dell’intimazione di pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2; nè vi era prova della regolare notificazione alla Spineto srl della cartella di pagamento che ne costituiva il presupposto.

Resiste con controricorso la Spineto srl, la quale ha anche proposto tre motivi di ricorso incidentale condizionato.

Equitalia ETR ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Spineto ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1.1 Con il primo motivo di ricorso principale Equitalia lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale rilevato, d’ufficio, la mancata prova della notifica della cartella esattoriale, in quanto attestata da un avviso di ricevimento prodotto in copia fotostatica priva di regolare conformità all’originale, nonostante che controparte non avesse mai disconosciuto tale conformità.

Con il secondo motivo di ricorso principale Equitalia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. e D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, comma 2; per avere la commissione tributaria regionale erroneamente negato al proprio dipendente la qualità di pubblico ufficiale legittimato all’autenticazione della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento in questione.

Con il terzo motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77; posto che tali norme non prevedono l’obbligo di notifica dell’intimazione ad adempiere prima dell’iscrizione ipotecaria. La mancanza di tale obbligo, insuscettibile di estensione analogica, discenderebbe d’altra parte dalla natura non direttamente espropriativa dell’atto di iscrizione medesimo (tanto che, ove si fosse opinato in senso contrario, la stessa commissione tributaria regionale avrebbe omesso di rilevare la propria carenza di giurisdizione, a favore del giudice ordinario, ex art. 615 c.p.c.).

p. 1.2 Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato la Spineto srl deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Per non avere la commissione tributaria regionale pronunciato sulla sua eccezione di inammissibilità dell’appello di Equitalia la quale, avendo nelle more provveduto alla totale cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, aveva prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 145 c.p.c.; per avere la commissione tributaria regionale omesso di rilevare la nullità della notificazione della cartella di pagamento, in quanto eseguita direttamente presso la residenza personale dell’amministratore (con consegna a mani della moglie), senza previo tentativo di notificazione alla sede sociale.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionato la società lamenta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b); per non avere la commissione tributaria regionale rilevato l’intervenuta decadenza triennale dell’amministrazione finanziaria dalla riscossione, posto che la pretesa tributaria in oggetto si basava una sentenza passata in giudicato nel 1999.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c., la Spineto deduce – sulla base di recenti pronunce di legittimità – la violazione, nella specie, del contraddittorio endoprocedimentale; stante il difetto di qualsivoglia comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria opposta.

p. 2. La decisione impugnata merita conferma; ancorchè all’esito della correzione, in diritto, della motivazione sulla quale si basa.

Sulla questione sollevata dal terzo motivo di ricorso principale, va infatti richiamato l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 19667 del 18/09/2014, hanno enunciato i due seguenti principi di diritto: a) l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50 comma 2, del medesimo D.P.R., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento; b) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2-bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, conv., con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2011), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecarla per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea; fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite, con ordinanza n. 15354 del 2015.

Facendo applicazione del principio di diritto sub a), l’art. 50, comma 2, D.P.R. cit., non si applica alli iscrizione ipotecaria in oggetto, con conseguente erroneità, sul punto specifico, della sentenza impugnata.

Questa affermazione, sostanzialmente recettiva del terzo motivo di ricorso principale, non induce tuttavia la cassazione della sentenza della CTR, attesa la correttezza – per altra ragione – del decisum da quest’ultima stabilito.

Va infatti considerato che il ricorso introduttivo della società contribuente si risolveva, in buona sostanza, nella denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; e siffatta denuncia – ribadita dalla società nella memoria ex art. 378 c.p.c., alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 17838/16; 18349/16; 13115/16 ed altre) – è fondata alla stregua del principio sopra riportato sub b).

Giova richiamare l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente che abbia comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, tant’è che neppure assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile; dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti dedotti, applicando la normativa che ad essi più propriamente si attaglia (Cass. n. 18349/2016 cit.; n. 17612/2016; n. 13407/2016; n. 13115/2016 cit.; n. 7605/2016; 6072/2015; n. 8447/2015; n. 9926/2015; n. 11505/2015; n. 15509/2015).

Ebbene, nel caso di specie la società contribuente, pur avendo dedotto la violazione di una disposizione inapplicabile – qual è appunto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 – lamenta tuttavia, in sostanza, di non essere stata posta in condizione di far valere preventivamente le proprie difese circa l’assoggettamento del proprio patrimonio al vincolo costituito dall’iscrizione ipotecaria.

Ne consegue che, essendo pacifico che l’iscrizione ipotecaria in oggetto (eseguita il 19.2.08 e resa nota soltanto il successivo 4.3.08) non sia stata preceduta da alcuna comunicazione, nè assegnazione di termine per l’esercizio del dovuto contraddittorio, va confermata la statuizione di invalidità della stessa; con assorbimento di ogni altra questione.

Ne deriva il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale; sussistono i presupposti – stante la complessa evoluzione giurisprudenziale in materia, per giunta sopravvenuta in corso di causa – per la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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