Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24919 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 06/11/2020), n.24919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26355-2016 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA

GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato RENATO MIELE, rappresentato

e difeso dagli avvocati LUIGINO MARIA MARTELLATO, GIOVANNI SCUDIER,

LUCIA CASELLA;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA ABANO TERME POLISPECIALISTICA E TERMALE S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 58, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati MARIA LUISA MIAZZI, CARLO CESTER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 549/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/11/2015 r.g.n. 515/13.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso depositato il 7.6.13, L.R. ha proposto appello nei confronti della Casa di Cura di Abano Terme SPA avverso la sentenza n. 712/12 del Tribunale di Padova, con la quale, accolta sua domanda di pagamento di Euro 48.090,00 a titolo di compenso per le prestazioni mediche da lui rese nel periodo ultimo semestre 2002-maggio 2003, furono rigettate sue domande, con le quali – previo accertamento della sussistenza di un unico rapporto lavorativo subordinato a tempo indeterminato a far data dal gennaio 1983 sino al 6 maggio 2003 – si chiedeva che la convenuta società venisse condannata alla sua regolarizzazione contributiva dall’inizio del rapporto, nonchè alla reintegra nel posto di lavoro derivante dall’illegittimità del recesso intimatogli in data 6 maggio 2003, e pronunce consequenziali L. n. 300 del 1970, ex art. 18 nel testo all’epoca vigente.

La società appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma dell’appellata sentenza.

Con sentenza depositata il 24.11.15, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il L., affidato a tre motivi, cui resiste la Casa di Cura con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Deve pregiudizialmente dichiararsi l’estinzione del processo in presenza di formale rinuncia al presente ricorso da parte del L., anche in assenza di accettazione della controparte, non avendo tale rinuncia carattere accettizio, (ma pur sempre carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto, v. Cass. 31.1.2013 n. 2259), non richiedendo cioè l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, ex art. 390 c.p.c. (Cass. 15 ottobre 2009 n. 21894, Cass. ord. 26 febbraio 2015 n. 3971).

Ciò deriva anche dall’art. 391, art. 4 secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese “se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale”.

L’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 1 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Nella specie la rinuncia risulta accettata, sicchè non vi è spazio per alcuna pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

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