Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24918 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14648/2010 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PUNTO SCOMMESSE DI C. P. & C. SNC;

– intimato –

nonchè da:

PUNTO SCOMMESSE DI C. P. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PASTEUR 5, presso lo studio dell’avvocato CORRADO CICIONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO BUBANI giusta delega a

margine;

– controricorrente incidentale –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 109/2009 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato CAMASSA che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. L’agenzia delle entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 109/31/09 del 13 maggio 2009 con la quale la CTR di Napoli, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di recupero del credito d’imposta usufruito dalla Punto Scommesse di C.F. & c. snc ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 7; avviso notificato sia alla società, sia a taluno dei soci.

In particolare, la CTR, dopo aver dato atto del differente esito di analoghi giudizi di opposizione proposti da altri soci e co-obbligati, ha ritenuto infondata la pretesa erariale per due ragioni: – condivisibilità del ragionamento del primo giudice, in base al quale la circostanza che, al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, uno dei due dipendenti assunti dalla società non avesse compiuto l’età di 25 anni, come richiesto dalla legge, non osterebbe al riconoscimento del credito per il periodo successivo al compimento di tale età; – avvenuta definitività, in ogni caso, del provvedimento di sgravio parziale (con pagamento del residuo da parte della società) disposto dall’agenzia delle entrate a seguito della sentenza di primo grado; così come stabilito da pronunce di cessazione della materia del contendere da parte della CTP di Napoli, adita dai contribuenti per far valere la illegittimità delle cartelle di pagamento in recupero, notificate dall’amministrazione finanziaria pur dopo l’intervenuto sgravio.

Resiste la Punto Scommesse di C. P. e C. & c. snc.; viene altresì da essa proposto un motivo di ricorso incidentale.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta omessa motivazione e violazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 1 e art. 8, comma 5. Per non avere la CTR considerato che la norma agevolativa, di stretta interpretazione, richiede che il dipendente abbia già compiuto, al momento dell’assunzione, l’età di 25 anni; essendo irrilevante il compimento di tale età in un momento successivo.

Con il terzo motivo di ricorso, l’agenzia delle entrate deduce difetto di motivazione; per avere la CTR erroneamente attribuito rilevanza all’intervenuto sgravio da essa operato a seguito della sentenza di primo grado; concretante atto dovuto, e non riconoscimento della fondatezza dell’altrui posizione.

Con il motivo di ricorso incidentale, viene dedotta violazione normativa; per non avere la CTR considerato che la cartella esattoriale conseguente allo sgravio non era stata preceduta dalla notifica dell’atto presupposto, costituito dall’avviso di accertamento.

p. 3. Il ricorso principale va rigettato, con assorbimento di quello incidentale.

La sentenza qui impugnata si basa sulle due distinte ed autonome rationes decidendi su riportate.

In caso di plurime rationes decidendi, il ricorso è inammissibile ogniqualvolta con esso non vengano – validamente – impugnate tutte indistintamente, posto che l’impugnazione di taluna soltanto fa passare in giudicato le altre, con conseguente carenza di interesse in capo al ricorrente (orientamento consolidato: Cass. SSUU 7931/13; Cass. 12372/06; 18170/06; 19161/05 ed altre). Nel caso di specie, non risulta che siano state validamente impugnate tutte le rationes decidendi poste dalla CTR a fondamento della decisione.

L’agenzia delle entrate, dopo aver impugnato – con il primo motivo, peraltro privo del necessario quesito di fatto o momento di sintesi ex art. 366 bis c.p.c., qui applicabile ratione temporis, e con il secondo motivo – la ratio relativa alla riconoscibilità dell’agevolazione per il periodo successivo al compimento dell’età di 25 anni da parte del neo-assunto, ha poi omesso di ritualmente censurare (anche) l’autonoma ratio dell’intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio parziale, con pagamento da parte della società dell’importo residuo non sgravato.

La sentenza impugnata dà atto di quanto dedotto da parte appellante, secondo cui, dopo lo sgravio del 23.2.07, l’agenzia delle entrate aveva emesso delle cartelle di pagamento opposte avanti alla CTP di Napoli; la quale, proprio per questa ragione, aveva rilevato la cessazione della materia del contendere sulla pretesa impositiva, con pronuncia ormai irrevocabile.

Quanto così dedotto in sede di gravame è stato condiviso dalla CTR che, come detto, ha posto questa circostanza a fondamento (concorrente) dell’accoglimento dell’appello di parte contribuente.

Orbene, il terzo motivo di ricorso proposto dall’agenzia non censura in maniera appropriata questa ratio.

Innanzitutto – e ciò sarebbe di per sè dirimente – è anch’esso sprovvisto del necessario quesito di fatto o momento di sintesi (richiesto dall’art. 366 bis cit., a pena di inammissibilità, pure per la censura di natura motivazionale).

In secondo luogo, esso deduce quale vizio di motivazione quello che, a tutto concedere, dovrebbe rilevare quale vizio di violazione o falsa applicazione normativa, sotto il profilo della erronea attribuzione alle sentenze CTP in oggetto di valenza di giudicato esterno nel giudizio concernente la legittimità dell’atto presupposto (Cass. 21590/15).

In terzo luogo, il motivo in esame non affronta il punto nodale di causa, costituito – secondo la sentenza impugnata, ed indipendentemente dalla sua condivisibilità – dalla ritenuta irrevocabilità delle sentenze CTP dalle quali dovrebbe ritenersi ormai definita nel merito l’intera controversia. Nè l’agenzia delle entrate ha qui contestato la ricostruzione dei “fatti” di causa resa dalla controparte a pagg. 4 e 5 del controricorso, anche con l’indicazione degli estremi delle varie sentenza CTP Napoli dichiarative dell’avvenuta definizione del rapporto, ed ormai passate in giudicato per mancata impugnativa da parte dell’amministrazione finanziaria.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;

– condanna l’agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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