Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24918 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 06/11/2020), n.24918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30017-2017 proposto da:

L.T.S., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato ANTONINO MARIA CREMONA;

– ricorrente –

contro

SERVIZI AUSILIARI SICILIA società consortile per azioni, a totale

capitale pubblico, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 10, presso

lo studio dell’Avvocato ANDREA COSTANZO, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.P.A. (ora Fallimento della (OMISSIS) spa), in persona del

legale rapp.te pt.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 664/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/08/2017 R.G.N. 198/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza n. 664 del 2017 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da L.T.S. nei confronti della Servizi Ausiliari Sicilia scpa, società che era stata chiamata in causa, nel corso del giudizio di primo grado, quale cessionaria dell’azienda (OMISSIS) spa e alle cui dipendenze l’originaria ricorrente aveva chiesto ex art. 111 c.p.c. di essere riassunta, previo accertamento della illegittimità dei contratti di somministrazione a termine, in forza dei quali ella aveva prestato la sua opera a favore della cedente.

2. La Corte di merito ha rilevato che l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della Servizi Ausiliari Sicilia era stata formulata nel giugno del 2014 mentre il trasferimento di azienda era intervenuto nel novembre del 2012, per cui la L.T. era incorsa nella decadenza stabilita dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) norma che i giudici di seconde cure, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, consideravano applicabile non solo all’ipotesi in cui il lavoratore volesse contestare l’intervenuta cessione del proprio rapporto al fine di rimanere alle dipendenze del cedente, ma anche all’ipotesi in cui – come nel caso in esame – egli contestasse la mancata cessione e agisse per fare constatare che il proprio rapporto era proseguito ex lege con il cessionario.

3. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione L.T.S. con tredici motivi, cui la Servizi Ausiliari Sicilia scpa (S.A.S.) ha resistito con controricorso.

4. Il Fallimento della (OMISSIS) spa, già (OMISSIS) spa in liquidazione, non ha svolto attività difensiva.

5. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denunzia la violazione di legge della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere considerato la Corte di appello che essa lavoratrice non era incorsa in nessuna decadenza non vigendo il termine decadenziale di sessanta giorni nell’ipotesi in cui la stessa intenda fare accertare l’intervenuta cessione anche del suo contratto e, quindi, intenda proseguire il suo rapporto di lavoro presso la cessionaria.

3. Con il secondo motivo si censura l’error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere considerato la Corte territoriale che la S.A.S. aveva eccepito la sola decadenza dal diritto di richiedere l’accertamento del trasferimento: eccezione che andava rigettata per non essere contemplata dalla norma.

4. Con il terzo motivo si lamenta l’error in procedendo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essersi pronunciata la Corte di appello su una eccezione di decadenza che poteva essere fatta valere esclusivamente dalla parte.

5. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla circostanza che era ormai principio di verità l’avvenuto trasferimento d’azienda affermato con diverse pronunce che dovevano essere considerate alla luce del principio dell’efficacia riflessa quale elemento di prova documentale.

6. Con il quinto motivo si eccepisce, per error in iudicando, la violazione e/o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione a quanto previsto dall’art. 14 preleggi e dall’art. 2112 c.c., per essere stata erroneamente estesa l’applicabilità della decadenza prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4 anche al caso, non previsto, e quindi all’ipotesi diametralmente opposta, in cui il lavoratore rivendichi il trasferimento per esservi stato escluso.

7. Con il sesto motivo si sostiene, per error in iudicando, la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare dell’art. 12 preleggi, per non avere considerato la Corte territoriale che l’istituto della decadenza, rappresentando una eccezione alla regola generale non si può prestare per una interpretazione analogica ad ipotesi non espressamente contemplate.

8. Con il settimo motivo la ricorrente si duole dell’error in iudicando, per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 428 del 1990, art. 32 dall’art. 111 c.p.c. e dall’art. 2964 c.c., per non avere considerato la Corte di merito che, in virtù del meccanismo di cui all’art. 2112 c.c. e art. 111 c.p.c., essa lavoratrice avrebbe anche potuto non chiamare in giudizio la S.A.S. per la già avvenuta prosecuzione del suo rapporto in capo alla cessionaria.

9. Con l’ottavo motivo si denunzia l’error in iudicando, per falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) per avere la Corte di appello previsto una ipotesi non contemplata (e cioè la fattispecie in cuì il lavoratore non contesta la cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., ma invece la rivendica) che risulta in contrasto con le norme del diritto comunitario sul trasferimento di azienda e, in particolare, con il principio di effettività.

10. Con il nono motivo, viene dedotto l’error in iudicando, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d) per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto che comunque, nel caso di specie, si fosse realizzata la decadenza ai sensi del citato art. 32, comma 4, lett. d).

11. Con il decimo motivo si sostiene l’error in iudicando, per violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al combinato disposto dell’art. 2964 c.c., artt. 2935 e 2556 c.c., per non avere considerato ed accertato la Corte di appello che la decadenza decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con quello in cui si adempie alla pubblicazione sul registro delle imprese dell’avvenuto trasferimento di azienda.

12. Con l’undicesimo motivo si censura l’error in iudicando, per violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere rilevato la Corte di appello che la società non aveva dato prova che la lavoratrice sapesse dell’avvenuto trasferimento, con violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova.

13. Con il dodicesimo motivo si eccepisce per error in procedendo, la nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili contenuti nella motivazione, rappresentato, da un lato, dal richiamo al meccanismo traslativo dettato a partire dalla L.R. n. 11 del 2010, che avrebbe determinato quale effetto legale il trasferimento del personale della (OMISSIS) e, dall’altro, per avere ritenuto essere incorsa in decadenza la lavoratrice a fronte di un trasferimento già avvenuto ex lege in capo alla cessionaria.

14. Con il tredicesimo motivo si lamenta l’error in iudicando, per violazione e/o falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) per non avere adottato la Corte territoriale una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione nel rispetto dell’art. 24 Cost. in ordine alla effettività della possibilità di non essere dichiarati decaduti, stante la mancata certezza per il lavoratore della data di trasferimento da cui far decorrere i termini per rivendicare la sua mancata cessione.

15. Per motivi di pregiudizialità e di connessione logico-giuridica vanno esaminati preliminarmente il primo ed il nono motivo.

16. Entrambi sono fondati.

17. Invero, nella fattispecie in esame, la decadenza L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 4, lett. c) a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, non è applicabile alla stregua del consolidato principio statuito da questa Corte (Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 19920 del 2019; Cass. n. 14790 del 2019; Cass. n. 10044 del 2019) secondo il quale solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba fare valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) citato e non negli altri casi, come quello per cui si discute, nei quali la persegui.

18. Inoltre, va evidenziato che, in virtù di quanto affermato sempre in sede di legittimità, con orientamento cui si intende dare seguito (Cass. n. 28750 del 2019) per le condivisibili argomentazioni ivi espresse, nell’ipotesi in cui il lavoratore rivendichi il suo diritto alla cessione non è applicabile neanche il termine decadenziale di cui all’art. 32, comma 4, lett. d) citato.

19. Restando assorbita la trattazione degli altri motivi, ne consegue, alla stregua di quanto esposto, la cassazione della sentenza impugnata, che non si è attenuta a tali principi decidendo l’intera controversia sulla base di tale insussistente decadenza, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, nonchè per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il nono motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA