Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24917 del 20/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 05/10/2017, dep.20/10/2017), n. 24917
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24202-2016 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via
POMPEO MAGNO n. 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO
PROIA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
T.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO n.
70, presso lo studio dell’avvocato ELISA CACCIATO INSILLA, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 914/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 15/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2017 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO
CURZIO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Poste italiane spa ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma nella controversia promossa da T.T..
Parte intimata ha depositato controricorso.
Nel corso del giudizio di cassazione le parti hanno conciliato la controversia (il verbale di conciliazione è stato prodotto in giudizio). Per tale motivo deve dichiarasi la cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate, in coerenza con quanto convenuto tra le parti nel verbale di conciliazione. La decisione adottata (cessazione della materia del contendere) comporta l’esclusione del raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017