Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24917 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 09/10/2018), n.24917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21481-2014 proposto da:

M.A.E., nella qualità di erede che ha accettato

con beneficio di inventario l’eredità della madre F.G.,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LUCA BELLINI e BIANCA MARIA

D’UGO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda,

in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 11;

– ricorrente –

contro

MUNUS S.R.L., in persona dell’Amministratore unico G.C.,

rappresentata e difesa dagli Avvocati GIUSEPPE GULLO e NICOLA

MANCUSO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo

in ROMA, VIA OSLAVIA 14;

HOUSEBOAT S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante Fi.Lu., rappresentata e difesa dall’Avvocato

FRANCESCO FAZZALARI, ed elettivamente domiciliata presso il suo

studio in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37;

BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del suo procuratore

Fo.El., rappresentata e difesa dall’Avvocato ACHILLE SALETTI,

ed elettivamente domiciliata in MILANO, VIA FRATELLI GABBA 7;

UNICREDIT S.P.A., quale successore di UNICREDIT CORPORATE BANKING

S.P.A., in persona del proprio Quadro Direttivo B.O.,

rappresentata e difesa dall’Avvocato ACHILLE SALETTI, ed

elettivamente domiciliata in MILANO, VIA FRATELLI GABBA 7;

– controricorrenti –

e contro

C.P.V., CA.FR.PI., PRIMA VITTORIA

S.R.L., M.E.K. e S.D.G.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1659/2014 della CORTE DI APPELLO di MILANO,

pubblicata l’8/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/04/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2006, F.G. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano C.P.V., D.G.G., S.D.G.S., PRIMA VITTORIA S.R.L., BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA S.C.R.L. (oggi BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA e BANCA POPOLARE DI VERONA – S. GEMINIANO E S. PROSPERO S.P.A.), UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A., HOUSEBOAT S.R.L. e MUNUS S.R.L., chiedendo, in via principale, che fosse accertata e dichiarata l’inefficacia assoluta o comunque la nullità del contratto di compravendita in data 9.12.2002, intervenuto tra F.G., rappresentata in forza di una procura generale da C.P.V., da una parte e Prima Vittoria s.r.l. dall’altra, per difetto di potere rappresentativo. Con la compravendita le era stata sottratta la proprietà di due immobili, il primo sito a (OMISSIS) (contraddistinto al catasto fabbricati al foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), cat. (OMISSIS), classe (OMISSIS)) e il secondo in (OMISSIS), nello stabile denominato “(OMISSIS)” (contraddistinto al catasto fabbricati al foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), sub (OMISSIS), z.c. (OMISSIS), cat. (OMISSIS), classe (OMISSIS)). In via subordinata, l’attrice chiedeva che – accertato il collegamento negoziale tra la suddetta compravendita e il contratto di finanziamento tra C.P.V., D.G.G. e S.D.G.S., soci della Prima Vittoria s.r.l. – fosse dichiarata la nullità dell’intera operazione negoziale commissoria, costituita dal contratto di finanziamento predetto, dalla compravendita del 9.12.2002 e da ogni pattuizione accessoria.

Si costituivano D.G.G. e S.D.G.S.: i medesimi affermavano di non aver erogato finanziamenti a C.P.V. e negavano che la compravendita fosse stata effettuata a scopo di garanzia per violare il divieto di patto commissorio, evidenziando che a margine del contratto sottoscritto era stata concordata la concessione di uso gratuito degli immobili in favore di F.G. per la durata di un anno, con successivo diritto della stessa di condurli in locazione al canone prefissato di Euro 1.000,00 mensili per ciascun immobile.

Si costituiva Munus s.r.l. contestando le pretese dell’attrice delle quali chiedeva il rigetto, precisando di aver acquistato l’immobile di (OMISSIS) in data 22.7.2005 al prezzo di Euro 330.000,00, utilizzando un mutuo ipotecario erogato dal BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA e corrispondendo il prezzo con assegni, in parte a favore di Prima Vittoria s.r.l. e in parte a favore di Unicredit Gestione Crediti Banca s.p.a., la quale aveva lasciato quietanza liberatoria e assenso alla cancellazione dell’ipoteca sull’immobile, iscritta nel 2001, a garanzia di un mutuo a quel tempo acceso dalla F. con la Banca CRT s.p.a. (ora Unicredit Banca s.p.a.). La convenuta, in via subordinata, chiedeva che – nel caso fossero state accolte le domande attoree – venisse manlevata dal C., D.G. e S.D.G. e, in via riconvenzionale, sempre in caso di accoglimento delle domande dell’attrice, che la F. fosse condannata alla ripetizione dell’indebito costituito dalla somma di Euro 171.488,46, versata da Munus s.r.l. alla Banca Unicredit per l’estinzione del debito che questa aveva nei confronti dell’istituto.

Si costituiva Houseboat s.r.I., la quale sottolineava che la trascrizione del proprio atto di acquisto da Munus s.r.l. dell’immobile di (OMISSIS) era precedente alla trascrizione dell’atto introduttivo del giudizio; chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale (ove le domande della F. fossero state respinte) la condanna della stessa a risarcirle il danno di Euro 200.000,00, provocato dal giudizio; in via subordinata chiedeva, infine, in caso di accoglimento delle domande attrici, di essere manlevata da Munus s.r.l.

Si costituiva il BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA proclamando la propria estraneità ai fatti di causa; nel merito contestava le argomentazioni attoree e chiedeva il rigetto delle domande sul presupposto che non vi fosse la prova del patto commissorio.

Riassunto il giudizio, interrotto per il decesso di F.G., da parte del figlio M.A.E., si costituiva Unicredit Banca D’IMPRESA S.P.A., chiedendo il rigetto delle domande attoree.

In seguito al decesso del D.G., il giudizio si interrompeva nuovamente e, a seguito di rituale riassunzione, si costituivano le stesse parti già costituite.

Non si costituivano C.P.V. e Prima Vittoria s.r.l. e il giudizio proseguiva in loro contumacia.

Con sentenza n. 14892/2009, depositata il 14.12.2009, il Tribunale di Milano annullava i contratti di compravendita del 9.12.2002 e del 22.5.2005, nonchè la costituzione di ipoteca volontaria a favore del BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA del 22.7.2005, il contratto di compravendita in data 31.3.2006 e la costituzione di ipoteca volontaria a favore di Unicredit Banca s.p.a. del 24.12.2004, con condanna della Munus s.r.l. e di Houseboat s.r.l. al pagamento di Euro 420.000,00, oltre interessi legali dal 3.5.2006 fino al saldo e di tutti i convenuti al pagamento delle spese di lite a favore del M..

Avverso detta sentenza proponevano appello Banco Popolare Società Cooperativa, UNICREDIT CORPORATE BANKING s.p.a., Houseboat s.r.l. e Munus s.r.l.

Il Banco Popolare Società Cooperativa, anche appellante incidentale, contestava la natura commissoria della vendita del 9.12.2002 e la nullità dell’ipoteca iscritta dalla banca quale conseguenza automatica della nullità dell’atto di compravendita, per mancanza di prova sull’esistenza del preteso finanziamento da rimborsare (tra C. da una parte e D.G. e S.D.G. dall’altra), asseritamente garantito dalla compravendita avvenuta tra la F., tramite il procuratore C., e Prima Vittoria s.r.l. L’appellante sosteneva, poi, la carenza del secondo requisito necessario per provare il patto commissorio e la possibilità di riacquisto della proprietà degli immobili da parte del venditore. La Banca chiedeva, in via principale, la riforma della sentenza e, in subordine, qualora la stessa fosse confermata, nel merito, la compensazione delle spese di lite.

UNICREDIT CORPORATE BANKING s.p.a. introduceva motivi e richieste analoghe a quelle del Banco Popolare Società Cooperativa.

Houseboat s.r.l. chiedeva la riforma della sentenza, articolando i seguenti motivi: 1) mancanza di prova del patto commissorio; 2) validità degli atti di compravendita compiuti dal procuratore generale; 3) inammissibilità della domanda subordinata dell’attrice, preclusa dalla transazione dell’1.9.2004 tra C. e D.G., in forza della quale Prima Vittoria s.r.l. tornava nella disponibilità di C., nella persona della sua compagna, S.G..

Munus s.r.l., anche essa appellante incidentale, chiedeva la riforma della sentenza impugnata, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità nell’individuazione della violazione del divieto di patto commissorio; 2) erroneità sull’ammissibilità della domanda subordinata per essere intervenuta la transazione in data 1.9.2004; 3) erronea dichiarazione di nullità dei negozi successivi alla compravendita del 9.12.2002; 4) erronea mancata considerazione della domanda restitutoria nei confronti di Prima Vittoria s.r.l.; 5) rigetto della riconvenzionale nei confronti dell’attrice. In via subordinata, chiedeva, in caso di conferma della sentenza impugnata, di essere manlevata da ogni conseguenza da Prima Vittoria s.r.l., C.P.V., S.D.G.S. e l’eredità giacente di D.G.G.; e di condannare M.A.E. alla restituzione di Euro 171.488,46 ovvero a indennizzare la società in misura pari all’importo predetto ex art. 2041 c.c.

Si costituiva M.A.E., in qualità di erede di F.G., accettante con beneficio d’inventario, chiedendo, in via principale, il rigetto degli appelli e in via subordinata, in caso di accoglimento, di essere condannato nei limiti del valore dei beni caduti in successione, come risultante dal relativo inventario.

Non si costituivano Prima Vittoria s.r.l., C.P.V., S.D.G.S. e l’eredità giacente di D.G.G.: il giudizio proseguiva in loro contumacia.

Con sentenza n. 1659/2014, depositata l’8.5.2014, la Corte d’Appello di Milano accoglieva l’appello e condannava il M. al pagamento delle spese di lite nella misura del 50%.

Contro la suddetta sentenza M.A.E. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui hanno resistito, ciascuna con proprio controricorso, Munus s.r.l., Houseboat s.r.l., Banco Popolare Società Cooperativa e Unicredit s.p.a. quale successore di UNICREDIT CORPORATE BANKING s.p.a. Il ricorrente e le controricorrenti Banco Popolare Società Cooperativa e Unicredit s.p.a. hanno altresì depositato ciascuno memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), ossia il mancato esame del pagamento del prezzo della compravendita come erogazione di un finanziamento a C.P.V.”. Osserva il ricorrente che la Corte di merito – pur avendo correttamente affermato che, nei casi di vendita con scopo di garanzia, il divieto di patto commissorio è violato quando il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca pagamento del prezzo, ma esecuzione di un mutuo – ha tuttavia completamente omesso di valutare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (cioè se l’importo di Euro 260.000,00, pagato dall’acquirente, fosse il prezzo della compravendita del 9.12.2002 o l’erogazione di un finanziamento), dimostrato dai seguenti riscontri: a) la sproporzione tra le somme negoziate formalmente a titolo di prezzo (Euro 260.000,00) e il valore di mercato degli immobili concessi in garanzia (oltre Euro 1.300.000,00); b) l’accordo di retrovendita, contenuto nel documento datato 9.12.2002 (doc. 43 di parte attrice), nel quale è prevista la facoltà del C. di acquistare la proprietà delle quote della società Prima Vittoria s.r.l. (divenuta proprietaria degli immobili) per il prezzo di Euro 310.000,00; c) l’accordo transattivo dell’1.9.2004, che conferma l’accordo di retrovendita ed il suo aggiornamento (pattuizioni che dimostrano che, a fronte della restituzione del prezzo/finanziamento, ulteriormente aumentato, veniva data attuazione alla retrovendita, per mezzo dell’intestazione delle quote sociali di Prima Vittoria s.r.l. a C. o a persona da lui indicata); d) le difficoltà economiche del C. e la sua impossibilità di accedere personalmente al credito bancario; e) la compagine sociale di Prima Vittoria s.r.l., coincidente con i soggetti erogatori del finanziamento ( S.D.G. e D.G.); t) la contestualità tra la costituzione della Prima Vittoria s.r.l. e la conclusione dell’accordo fraudolento; g) l’attività svolta da Prima Vittoria s.r.l. nel 2002 che si esaurisce nella partecipazione all’operazione fraudolenta; h) la permanenza del possesso dei due immobili compravenduti in capo alla F. anche dopo la vendita, nonostante la contraria previsione contenuta nell’atto di vendita; i) il tentativo di giustificare tale possesso in capo alla F. in forza di contratti di comodato e/o locazione redatti dagli acquirenti, contestati da parte attrice; I) la reazione in sede giudiziaria di C., allorchè Prima Vittoria s.r.l. aveva tentato di vendere i beni de quibus a Riva Immobiliare, incompatibilie con l’ipotesi di cessione definitiva degli immobili; m) il sostanziale disinteresse di Prima Vittoria per le caratteristiche degli immobili.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per carenza di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 4)”, poichè “la mancanza di qualsiasi motivazione in ordine all’omissione dell’esame del suddetto fatto decisivo si configura anche come violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, da cui deriva la nullità della sentenza, che integra motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4″.

2. – Il primo motivo non è fondato.

2.1. – L’impugnata decisione della Corte territoriale muove dalla duplice premessa che, affinchè il divieto di patto commissorio possa ritenersi violato, devono ricorrere almeno due elementi: a) che sussista un debito ex mutuo tra venditore-debitore e acquirente-creditore, preesistente o coevo alla vendita; b) che il trasferimento del bene abbia funzione di garanzia provvisoria rispetto alla avvenuta erogazione di un finanziamento e tale funzione di garanzia debba essere suscettibile di evolversi, a seconda che il venditore-debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute.

Tale premessa è del tutto corretta, in quanto coerente ai principi enunciati dal giudice di legittimità, che ha ritenuto incorrere nella sanzione della nullità per violazione del divieto del patto commissorio posto dall’art. 2744 cod. civ. la convenzione mediante la quale le parti abbiano inteso costituire, con un determinato bene, una garanzia reale in funzione di un mutuo, istituendo un nesso teleologico o strumentale tra la vendita del bene ed il mutuo, in vista del perseguimento di un risultato finale consistente nel trasferimento della proprietà del bene al creditore-acquirente nel caso di mancato adempimento dell’obbligazione di restituzione del debitore-venditore (Cass. n. 1675 del 2012). Rispetto a ciò, la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, può rappresentare un mezzo per sottrarsi all’applicazione del relativo divieto ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l’acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute (Cass. n. 8957 del 2014; Cass. n. 4514 del 2018). L’art. 2744 cod. civ. costituisce infatti una norma materiale, destinata a trovare applicazione non soltanto in relazione alle alienazioni a scopo di garanzia sospensivamente condizionate all’inadempimento del debitore, ma anche a quelle immediatamente traslative risolutivamente condizionate all’adempimento del debitore (Cass. sez. un. n. 1611 del 1989). Detta norma esprime un divieto di risultato, mirando a difendere il debitore da illecite coercizioni del creditore, assicurando nel contempo la garanzia della par condicio creditorum. E’, dunque, tale risultato che giustifica il divieto di legge, non i mezzi impiegati: con la conseguenza che, ove, sulla base della corretta qualificazione della fattispecie, il versamento del denaro non costituisca il pagamento del prezzo, ma l’esecuzione di un mutuo e il trasferimento del bene non integri l’attribuzione al compratore, bensì” l’atto costitutivo di una posizione di garanzia innegabilmente provvisoria, manca la funzione di scambio tipica del contratto di compravendita e si realizza proprio il negozio vietato dalla legge (Cass. n. 2725 del 2007; Cass. n. 437 del 2009; Cass. n. 5740 del 2011).

2.2. – Perchè la vendita realizzi una forma di garanzia impropria occorre, innanzitutto, l’esistenza di una situazione di debito del venditore nei confronti dell’acquirente, preesistente o coeva alla vendita (Cass. n. 1675 del 2012, cit.).

Nella specie, la Corte d’appello ha, innanzitutto, rilevato proprio il difetto di tale presupposto, ritenuto necessario perchè l’operazione incorra nel divieto del patto commissorio, giacchè la F., proprietaria degli immobili in questione, non era debitrice dei D.G. e S.D.G., come pacificamente ammesso dallo stesso ricorrente, che altrettanto pacificamente non contesta in alcun modo che gli immobili oggetto di compravendita facessero parte del patrimonio della F. e non di quello del C., che ha agito in forza di procura generale rilasciatagli dalla stessa F. in data 21.1.2002. Tale procura generale prevedeva la facoltà di procedere all’acquisto e all’alienazione di immobili per conto del mandante, con tutti i poteri relativi (e proprio in base al tenore della procura medesima il Giudice di primo grado aveva escluso che il C. avesse agito come falsus procurator, rigettando la domanda principale dell’attrice, con statuizione non impugnata dal M. e così coperta dal giudicato).

2.3. – Con riferimento all’ulteriore presupposto che il trasferimento del bene abbia funzione di garanzia provvisoria rispetto alla avvenuta erogazione di un finanziamento, la Corte distrettuale ha rilevato che “nessun elemento in atti convince che un tale finanziamento sia mai stato erogato e ciò non solo per esplicita esclusione da parte dei due ipotetici finanziatori, ma perchè non vi sono in tal senso circostanze deponenti a favore dell’erogazione di un mutuo”; l’unico elemento rilevante essendo “la sproporzione tra il prezzzo di vendita e il valore di mercato dei beni che (…) rimaneva evidente”, ma “inidonea, da sola, a dimostrare l’esistenza del patto commissorio mancando la prova di un finanziamento” (sentenza pag. 18).

2.4. – Peraltro, va rilevato che (considerata la duplice ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata, basata sulla necessaria compresenza, onde potere affermare la sussistenza di un patto commissorio, dei presupposti della situazione debitoria della parte venditrice nei confronti della parte acquirente e della erogazione, sotto forma di pagamento del prezzo, del finanziamento dalla seconda alla prima), non è dato evidenziare la asserita decisività per il giudizio dei fatti oggetto del lamentato omesso esame (riportati sub 1.1.), non essendo più discutibile (e mai contestato) l’assunto della assenza di una situazione debitoria della F., in ragione del passaggio in giudicato di siffatta affermazione, non impugnata dal ricorrente; sicchè il fatto storico dell’asserito mancato esame del pagamento del prezzo della compravendita come erogazione di un finanziamento a C.P.V. (sotto i molteplici profili proposti) non potrebbe comunque determinare, anche se riesaminato, un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014), azionata onde sentir pronunciare la nullità della compravendita per violazione del divieto di patto commissorio.

D’altra parte, va sottolineato che la Corte di merito, percorrendo il suo iter valutativo, nel contesto dei fatti e degli atti di causa, è pervenuta al convincimento che il fatto storico del pagamento del prezzo di acquisto da parte di Prima Vittoria s.r.l. altro non fosse se non l’adempimento dell’obbligazione di pagamento, incombente sull’acquirente, in funzione di scambio, e non l’erogazione di un finanziamento. A fronte di ciò, sostenere che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare il pagamento del prezzo come erogazione di un finanziamento, sulla base degli indizi sopra formulati, equivale a proporre, nella sostanza, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere conto del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (Cass. n. 22591 del 2013; Cass. n. 12690 del 2010, in motivazione; Cass. n. 5797 del 2005; Cass. n. 15693 del 2004).

Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064 del 2008; Cass. n. 26886 del 2008; Cass. n. 21062 del 2009, in motivazione). E spetta al giudice di merito valutare, anche, l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. n. 21961 del 2010; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 10847 del 2007).

3. – Il secondo motivo è inammissibile.

3.1. – Il ricorrente si limita ad affermare la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè la contestata “mancanza di una qualsiasi motivazione in ordine all’incomprensibile omissione dell’esame del suddetto fatto decisivo (ossia il “mancato esame del pagamento del prezzo della compravendita come erogazione di un finanziamento a C.P.V.”, di cui al primo motivo) si configura anche come violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, da cui deriva la nullità della sentenza, che integra motivo di di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4″.

Il motivo è formulato senza minimamente argomentare in ordine alla configurabilità, nella specie, di una omessa pronuncia determinante (secondo il contenuto testuale del motivo) un vizio in procedendo derivante dalla violazione di norme processuali, che riguardano la sentenza come atto e la costituzione del giudice, ovvero che attengono al procedimento in senso stretto (Cass. n. 26286 del 2014).

4. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di Houseboat s.r.l. e di Munus s.r.l. in complessivi Euro 3.200,00 ciascuna, di cui Euro 200,00 ciascuna per rimborso spese vive; in favore di Banco Popolare Società Cooperativa e Unicredit s.p.a. in complessivi Euro 4.200,00 ciascuna, di cui Euro 200,00 ciascuna per rimborso spese vive; oltre per tutte al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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