Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24916 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 25/11/2011), n.24916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

1. sul ricorso (iscritto al n. 15915/06 di R.G.) proposto da:

(1) l’AGENZIA delle DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, e

(2) il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla

Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

la s.p.a. ARTSANA, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via della Mercede n. 52 presso

lo studio dell’avv. MENGHINI Mario che la rappresenta e difende,

insieme con gli avv. Maurizio MAZZOCCHI e Filippo BRUNO, in forza

della “procura speciale” rilasciata in calce al controricorso;

– controricorrrente –

2. sul ricorso (iscritto al n. 18793/06 di R.G.) proposto da:

s.p.a. ARTSANA, come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrenze incidentale –

contro

(1) il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, e (2) l’AGENZIA delle DOGANE, in persona del

Direttore pro tempore;

– intimati –

entrambi i ricorsi avverso la sentenza n. 119/06 depositata il giorno

11 febbraio 2006 dalla Corte di Appello di Genova.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2011

dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle parti, perorate dall’avv. Maria Letizia GUIDA

(dell’Avvocatura Generale dello Stato), per le amministrazioni

pubbliche, e dall’avv. Mario MENGHINI, per la società;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla s.p.a. ARTSANA, l’AGENZIA delle DOGANE ed il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE – premesso che: (2) “il 9 febbraio 1995” detta società (“rappresentata dal dichiarante doganale … M.M.”) aveva importato “attraverso la Dogana di Genova … 3000 cartoni di giocattoli”; l’operazione otteneva la “riduzione daziaria pari al 5,1% nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate” (SPG) perchè “scortata dal Certificato FORM A … rilasciato dalla Chamber of Commerce di Hochiminh City” attestante “l’origine preferenziale Vietnam”; (2) avendo le “indagini condotte, su … richiesta della Commissione Europea, dalle Autorità Vietnamite” accertato che “le merci esportate dalle ditte Hunsan e Generalimex” (“alle quali erano stati rilasciarti i certificati di origine FORM A”) “non potevano avvalersi dalle agevolazioni fiscali del SPG poichè per la loro produzione non era stata rispettata la normativa del sistema” (essendo “stato impiegato nella confezione del prodotto materiale originario dalla Corea, di valore superiore al 50% del valore franco fabbrica del prodotto finito”), il competente Ufficio doganale, comunicato “quanto sopra” alla società (con trasmissione dei documenti opportuni), “inoltrava rapporto penale” e “richiedeva alla società importatrice” (“con apposito invito” notificato il 7 agosto 1998) “la corresponsione dell’importo relativo a dazio ed IVA afferenti” -, in forza di un solo (complesso) motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 119/06 della Corte di Appello di Genova (depositata il giorno 11 febbraio 2006) che aveva disatteso il gravame dell’amministrazione pubblica avverso la decisione (2033/01) del Tribunale dello stesso capoluogo ligure il quale aveva dichiarato prescritta “la pretesa tributaria”.

Nel proprio controricorso la società instava per il rigetto dell’avversa impugnazione e spiegava, a sua volta, ricorso incidentale fondato su di un solo motivo.

Le amministrazioni pubbliche replicavano al gravame incidentale con specifico controricorso.

Tutte le parti depositavano, poi, memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Riunione dei ricorsi.

In via preliminare deve disporsi la riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., del ricorso incidentale della società a quello principale dell’Agenzia, avendo le due impugnazioni ad oggetto la stessa decisione.

p. 2. La sentenza impugnata.

La Corte di Appello ha disconosciuto la prescrizione della pretesa osservando:

– poichè “la situazione tenuta presente dal legislatore … è quella di evasione dei tributi per fatti costituenti reato, in cui il presupposto dell’imposta non viene percepito normalmente dall’amministrazione finanziaria, dato che il comportamento del contribuente è diretto appunto ad occultarlo, si che l’amministrazione non è in grado di attivarsi per la liquidazione e la riscossione del credito tributario”, “ai fini prescrizionali” viene “ad evidenza … non già il risultato delle indagini penali … ottenuto all’esito del giudizio … quanto … l’ipotesi delittuosa (fatto reato)”, “quindi … solo il “fatto reato” nella sua oggettività, a prescindere dalla imputazione del fatto stesso ad un soggetto ed a prescindere dalla stessa presentazione di una denuncia penale, in quanto la ricorrenza dell’elemento oggettivo del reato può e deve essere incidentalmente accertata dal giudice civile”;

– “ricorre nella specie l’elemento oggettivo del reato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 282, perchè … la merce è stata asportata dagli spazi doganali senza il pagamento dei diritti dovuti per l’accertata insussistenza dell’esenzione”.

Lo stesso giudice – esposto che l'”art. 5, n. 2″ del “regolamento CEE 1697 del 1878” recte: 1979 detta una “disciplina” (“poi sostanzialmente trasfusa nel codice doganale comunitario istituito con Regolamento CEE n. 2913/92”) che, “secondo l’interpretazione fattane dalla Corte di giustizia CEE (… Corte CE 27 giugno 1991 in causa 348/89)”, “comporta il riconoscimento in capo all’importatore di un vero e proprio diritto soggettivo a che non si proceda al recupero a posteriori dei dazi ove siano soddisfatte tutte le condizioni poste dalla norma”, ovverosia: (1) “l’esistenza di un errore dell’autorità competente che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore”, (2) “la buona fede del medesimo” e (3) “l’osservanza da parte sua di tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione vigente per la sua dichiarazione in dogana” – ha, di poi, accolto le “ulteriori censure dedotte dalla società” (“non esaminate” in prime cure “per l’assorbenza dell’accolta eccezione di prescrizione”) per queste ragioni:

(a) l’errore dell’autorità competente non poteva essere ragionevolmente scoperto dalla società debitrice perchè questa, “sulla base del certificato di origine delle merci importate”, “non poteva ipotizzare che le stesse, dichiarate nel documento formalmente provenienti dal Vietnam (dichiarazione … sostanzialmente esatta perchè la ditta esportatrice aveva proprio sede in quella nazione), provenissero invece dalla Corea del Sud (… non è chiaro, dal testo del messaggio CEE del 15 gennaio 1998 …, attraverso quali accertamenti, elementi valutativi e passaggi logici la Commissione sia pervenuta a tale conclusione) e che per tale circostanza le stesse non potevano fruire del beneficio fiscale accordato”; “nè risultano in causa elementi da cui dedurre la possibilità di qualche sospetto sulla diversa origine della merce” (“elementi che avrebbero dovuto essere forniti dall’Amministrazione”) ;

(b) la “buona fede della … importatrice … è in re ipsa”, in quanto “connaturata all’evoluzione dell’intera vicenda, in cui la stessa ha fatto incolpevole affidamento sulla genuinità dei certificati provenienti dalle autorità deputate ad attestare la provenienza delle merci importate”;

(c) il debitore ha osservato “tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione … per la sua dichiarazione in dogana”: la società, infatti, “risulta aver presentato la dichiarazione doganale secondo le vigenti disposizioni, fondandola sulla documentazione incolpevolmente acquisita ed incolpevolmente prodotta”.

La Corte di Appello, ancora ed infine, osserva che “il Regolamento CEE n. 2700” approvato il “16 novembre 2000” (“che ha modificato e/o integrato il regolamento n. 2913/92”), con “norma di carattere chiaramente interpretativo”, ha eliminato “ogni dubbio … possibile sulla valutazione della buona fede dell’importatore e sull’errore delle autorità deputate al controllo” in quanto il testo sostituito della “lett. b” dell’art. 200 “chiaramente esclude ogni responsabilità in capo all’importatore che abbia fatto incolpevole affidamento su un certificato rilasciato dall’autorità del paese esportatore e poi riconosciuto inesatto”.

p. 3. Il ricorso dell’Agenzia.

Le amministrazioni ricorrenti – assunto essere “pacifico ed incontestato che la provenienza della merce dal Vietnam, come dichiarata nei … certificati, non risponde al vero” – denunziano “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 1-2; degli artt. 4 e 201-202 del Reg. CEE n. 2913/1992 del 12 ottobre 1992 (cod. dog. com.); dell’art. 904, punto c) del Reg. CEE n. 2454/93 e dei principi generali in materia di imposizione fiscale delle importazioni”, nonchè “omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia”, esponendo (in sintesi):

– “la … sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 1997, C- 97/95, … ha confermato come il rischio professionale grava sull’importatore e non sulla Comunità”;

– “il disposto dell’art. 220” (novellato dal “Regolamento CEE 2700 del 16 novembre 2000”) “risulta malamente applicato, atteso che sarebbe stato necessario che la buona fede dell’importatore … fosse … rapportata alla disciplina fissata dal legislatore comunitario … che tassativamente prevede la dimostrazione della buona fede” mentre “la sentenza gravata … non fa riferimento alcuno alla prova del diligente comportamento idoneo a legittimare detta buona fede”;

– la Corte di Appello non ha considerato che “il certificato FORM A … era composto dalle dichiarazioni dell’esportatore e dal semplice visto in calce della dogana vietnamita”: “questo certificato costituisce … la prova che l’errore dell’autorità doganali … è stato provocato dalle dichiarazioni false/inesatte dell’operatore” e “tanto sarebbe stato sufficiente per il rigetto della tesi della buona fede” anche perchè “l’operatore non si è peritato di dimostrare la sua diligenza ne 1l’accertare l’origine della merce …

e le ragioni della sua inesatta/falsa dichiarazione”.

In “conclusione”, per le ricorrenti:

– “lo stato soggettivo di buona fede dell’operatore commerciale non avrebbe potuto … essere ipotizzato e, comunque, non poteva valere ad esonerarlo dal pagamento dei tributi richiesti”;

– “non si sarebbe mai potuto riscontrare un errore attivo delle autorità doganali estere, in quanto l’errore era stato indotto da dichiarazioni inesatte dell’esportatore”;

– “in difetto di dette condizioni è applicabile il principio generale fissato dall’art. 904, punto c), del Reg. CEE n. 2454/93 che esclude la concessione di uno sgravio o di un rimborso a seguito della presentazione, anche in buona fede, di certificati falsi, falsificati o irregolari”.

p. 4. Il controricorso incidentale.

La società – ricordato che “nella fattispecie la comunicazione del dazio … è avvenuta con la notifica … effettuata in data 6 agosto 1998”, quindi “oltre tre anni e sei mesi” dopo l'”importazione” (“avvenuta con la bolletta … del 9 febbraio 1995”); esposto che “la Corte” d’appello “ha ritenuto sussistente nella fattispecie il presupposto della … norma” dettata dal “paragrafo 4 dell’art. 221 del Regolamento CEE 2913 del 1992” (la quale “prevede la possibilità di recupero oltre i tre anni … solo qualora il mancato pagamento dei dazi sia dipeso da un atto perseguibile penalmente”) “affermando la ricorrenza dell’elemento oggettivo del reato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 282, per la circostanza pacifica dell’asportazione della merce dagli spazi doganali senza il pagamento dei diritti dovuti” (“circostanza che … risulterebbe essere stata apprezzata dalla stessa Dogana”) – contesta, in via incidentale, il rigetto della sua “eccezione di prescrizione dell’obbligazione tributaria” e denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 221 del Reg. Cee n. 2913 del 1992 in connessione con il D.P.R. n. 43 del 1913, art. 282, artt. 2697 … e 2729 cod. civ.” nonchè “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione” su detto “punto”, affermando che la “conclusione contraddice la premessa” perchè “la Corte … non poteva limitarsi a ritenere … accertato il reato … sulla base della ricorrenza del solo elemento oggettivo, essendo necessario …

anche l’accertamento della ricorrenza dell’elemento soggettivo del dolo” atteso che quello “di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 282 è reato di dolo specifico” (“elemento … neppure preso in considerazione nella .., sentenza”).

La contribuente aggiunge che – essendo “preciso onere dell’Amministrazione”, “ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.”, “provare … la ricorrenza di un reato”, avendo la stessa “eccepito l’inapplicabilità della prescrizione triennale per la ricorrenza …

di tale fatto” – “la Corte poteva ritenerlo provato … solo sulla base degli elementi di prova forniti dall’Amministrazione” mentre “il percorso probatorio della decisione si è … fermato alla mera valorizzazione dell’ipotesi di reato formulata dall’Amministrazione e rimasta senza seguito”, pur essendo “evidente … che tale ipotesi costituisce una mera allegazione di parte”, “come tale priva di valore probatorio” (“sicchè non poteva essere valorizzata …

neppure ricorrendo all’art. 2729 cod. civ.” in quanto “solo i fatti provati, e non le mere allegazioni, possono essere poste a fondamento di una presunzione”).

p. 5. Le ragioni della decisione.

Il ricorso delle amministrazioni pubbliche deve essere accolto;

l’impugnazione incidentale della società, invece, è infondata.

A. La Corte territoriale – ponendo a fondamento della sua decisione l’osservazione secondo cui l'”art. 5, n. 2″ del “regolamento CEE 1697” del 1979 detta una “disciplina” (“poi sostanzialmente trasfusa nel codice doganale comunitario istituito con Regolamento CEE n. 2913/92”) che, “secondo l’interpretazione fattane dalla Corte di giustizia CEE (… Corte CE 27 giugno 1991 in causa 348/89)”, “comporta il riconoscimento in capo all’importatore di un vero e proprio diritto soggettivo a che non si proceda al recupero a posteriori dei dazi ove siano soddisfatte tutte le condizioni poste dalla norma” ovverosia: (1) “esistenza di un errore dell’autorità competente che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore”; 2) “buona fede del medesimo”; (3) “osservanza da parte sua di tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione vigente per la sua dichiarazione in dogana” -, invero, mostra di non aver compiutamente letto la decisione del giudice comunitario (“Mecanarte- Metalurgica da Lagoa Lda”) da essa stessa richiamata perchè nel dispositivo di questa si è (testualmente) statuito:

(1) “l’art. 5, n. 2, ab initio, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all’importazione e dei dazi all’esportazione, deve essere interpretato nel senso che conferisce alle autorità nazionali competenti un potere vincolato per quanto riguarda la decisione di non effettuare il recupero qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 5, n. 2, di detto regolamento”;

(2) “gli errori di cui all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 comprendono tutti gli errori d’interpretazione o di applicazione dei testi relativi ai dazi all’importazione e all’esportazione che il debitore non abbia potuto ragionevolmente individuare, qualora siano la conseguenza del comportamento attivo vuoi delle autorità competenti per il recupero, vuoi di quelle dello Stato membro di esportazione, il che esclude gli errori determinati da dichiarazioni inesatte del debitore, salvo che la loro inesattezza sia dovuta esclusivamente a informazioni erronee fornite da autorità competenti, le quali ne siano vincolate”;

(3) “l’art. 5, n. 2, comma 1, infine, del regolamento (CEE) 1697/79 va interpretato nel senso che si applica alla situazione in cui il debitore abbia soddisfatto tutti i requisiti posti tanto dalle norme comunitarie relative alla dichiarazione in dogana quanto dalle norme nazionali che le integrino o, se del caso, le traspongano, nonostante il fatto che il debitore abbia fornito in buonafede alle autorità competenti elementi inesatti o incompleti, qualora detti elementi fossero i soli che egli poteva ragionevolmente conoscere od ottenere”.

In particolare, ed in ispecie, la corte ligure non ha considerato il (riprodotto) punto (2) nel quale il giudice comunitario ha, in maniera non equivoca, precisato (a) che “gli errori” rilevanti ai sensi dell'”art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79″ (a1) sono soltanto quelli “d’interpretazione o di applicazione dei testi relativi ai dazi all’importazione e all’esportazione che il debitore non abbia potuto ragionevolmente individuare” e (a2) debbono essere “conseguenza del comportamento attivo vuoi delle autorità competenti per il recupero, vuoi di quelle dello Stato membro di esportazione” nonchè, di converso, (b) che non rientrano in siffatti errori quelli “determinati da dichiarazioni inesatte del debitore” (“salvo che la loro inesattezza sia dovuta esclusivamente a informazioni erronee fornite da autorità competenti, le quali ne siano vincolate”).

Siffatti principi sono stati richiamati e ribaditi nella pronuncia 14 novembre 2002, resa in causa C-251/00, laddove la stessa Corte di Giustizia – esaminando ivi la fattispecie “se sia legittimo imporre a un operatore, che agisca in buonafede e faccia uso di una normale diligenza, il pagamento di dazi doganali divenuti esigibili a causa di un’irregolarità di cui ignorava l’esistenza, ma di cui erano a conoscenza sia le autorità comunitarie sia quelle del paese di esportazione”, peraltro nella peculiare “ipotesi in cui l’esportatore abbia dichiarato che le merci sono originarie del paese esportatore riponendo affidamento nel fatto che le competenti autorità di detto paese conoscessero tutti i dati di fatto richiesti ai fini dell’applicazione della normativa doganale di cui trattasi e quando, malgrado questa conoscenza, tali autorità non abbiano sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda le indicazioni riportate nelle dichiarazioni dell’esportatore, basando quindi su un’errata interpretazione delle norme in materia di origine la loro certificazione sull’origine delle merci” -, precisato esser necessario che “i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle stesse autorità competenti” (con la puntualizzazione che “l’errore commesso da queste ultime deve essere di natura tale da non poter ragionevolmente essere riconosciuto dal debitore in buonafede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui era tenuto a dar prova” e che “quest’ultimo deve aver osservato tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente (v., in particolare, … sentenze Hewlett Packard France, punto 13, e Faroe Seafood e a., punto 83, nonchè sentenza 26 novembre 1998, causa C-370/96, Covita, Racc. pag. 1-7711, punti 25- 28”), ha precisato (punto “43”), in via generale, che la “condizione” dell'”errore delle stesse autorità competenti… non può essere considerata soddisfatta qualora le autorità competenti siano indotte in errore, in particolare sull’origine della merce, da dichiarazioni inesatte del debitore di cui esse non debbono verificare o valutare la validità”: “in un siffatto caso”, si è precisamente aggiunto, “è il debitore che sopporta il rischio derivante da un documento commerciale che si rivela falso in occasione di un successivo controllo (… sentenze Mecanarte, punto 24, e Faroe Seafood e a., punto 92)”.

Nel caso, come emerge dalla sentenza impugnata, l’errore posto dalla contribuente a fondamento della sua richiesta di non contabilizzazione “a posteriori” dei dovuti dazi doganali – ritenuto scriminante dal giudice a quo – non inerisce ad alcuna attività di “interpretazione” o di “applicazione dei testi relativi ai dazi all’importazione e all’esportazione” nè, comunque, ad un “comportamentoattivo” di alcuna “autorità” (competente “per il recupero” o “dello Stato membro di esportazione”) ma unicamente alle “dichiarazioni inesatte del debitore” (sulla ricorrenza delle condizioni per fruire del “Sistema delle Preferenze Generalizzate”) non determinate da “informazioni erronee fornite da autorità competenti” ma dalla falsità della dichiarazione dell’esportatore sulla origine prevalentemente vietnamita della merce, dichiarazione di cui nessuna autorità doveva “verificare o valutare la validità” l’errore, quindi, non può essere (nè è stato) addebitato a nessuna delle due “autorità competenti” (“per il recupero” o di “esportazione”).

Da tanto, secondo le richiamate pronunce comunitarie, discende che il “debitore” deve “sopportale) il rischio” perchè “derivante da un documento commerciale” (non, perciò, da “interpretazione” od “applicazione dei testi relativi ai dazi all’importazione e all’esportazione” o, ancora, da “comportamento attivo … delle autorità competenti”) che, “in occasione di un successivo controllo”, si è rivelato (come ormai irreversibilmente accertato) “falso”.

B. Le argomentazioni svolte, in via di ricorso incidentale, dalla società a contestazione della reiezione della sua eccezione di “prescrizione” da parte del giudice di appello, poi, non hanno pregio.

L’art. 221 del Regolamento 12 ottobre 1992 n. 2913 (92/2913/CEE), infatti, dopo aver disposto (primo paragrafo) che “l’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato” e (terzo paragrafo) che “la comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale”, al paragrafo quarto, prevede che “qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3”.

L’espressione “atto … perseguibile penalmente” al pari della analoga “atto passibile di un’ azione giudiziaria repressiva”, contenuta nell'”art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697″, giusta quanto affermato dalla Corte giustizia CE (sentenza 27 novembre 1991 n. 273, resa nel procedimento O273/90, in “causa Meico-Fell”) in ordine all’antecedente disposizione comunitaria, “dev’essere interpretata nel senso che … riguarda esclusivamente gli atti che nell’ordinamento giuridico dello Stato membro le cui competenti autorità procedono al recupero sono qualificati infrazioni ai sensi del diritto penale nazionale”.

In aderenza a tale principio (che, si è osservato, per quello “di gerarchia delle fonti prevale sul diritto nazionale”) questa sezione (sentenza 27 febbraio 2009 n. 4771) ha ribadito che “l’espressione contenuta nella disciplina comunitaria … si attaglia a qualsiasi atto che, obbiettivamente considerato, integri una fattispecie astrattamente prevista come reato dal diritto penale nazionale”.

L’espressione “atto passibile di azione giudiziaria” e, quindi, parimenti (per l’identità di ratio) quella di “atto… perseguibile penalmente”, pertanto (Cass., trib., 23 aprile 2010 n. 9773), vanno definite – come operato nella sentenza impugnata – in “senso oggettivo”, ovverosia nel senso di “fattispecie prevista conte reato dalia legge nazionale (Cass. 7751/97; 11499/97), …

indipendentemente dalle persone cui venga imputato in sede penale, (Cass. 8362/06; 12598/06)” (cfr., altresì, Cass., trib.: 31 marzo 2010 n. 7836, la quale parla di mera “notizia criminis”, e 13 ottobre 2006 n. 22014, “atto passibile di una azione giudiziaria “repressiva”).

L’inciso “perseguibile penalmente”, poi, all’evidenza, richiama unicamente l’astratta ipotizzabilità, nel fatto da cui discende l’obbligo di pagamento dei dazi (sia pure per effetto di contabilizzazione “a posteriori”), di una fattispecie penale e, quindi, esclude ogni rilevanza al concreto accertamento dell’effettiva esistenza di un reato, in particolare (secondo quanto dedotto dalla società) per l’assunta inesistenza dell’elemento soggettivo (art. 43 c.p.) di quel reato.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 84 (“prescrizione dei diritti doganali”) DPR 23 gennaio 1973 n. 43 – per il quale “qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione” (divenuto triennale della L. n. 428 del 1990, ex art. 29, comma 1) “decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili” -, poi ed infine, il “decreto” e la “sentenza” considerati nella norma, in carenza di qualsivoglia specificazione normativa, non sono solo quelli di condanna ma anche di archiviazione (ex art. 408 vigente c.p.p.) e/o di proscioglimento (come ai sensi dell’art. 129 del medesimo codice di rito penale): il che indica, significativamente, che la “decorrenza” della prescrizione (tale essendo, non di decadenza, quello “triennaleper la riscossione dei diritti doganali” in questione: cfr. Cass., trita., 7 febbraio 2008 n. 2849) indicata nella stessa norma prescinde del tutto dall’esito dell’indagine penale, in particolare dall’accertamento di una responsabilità penale e, quindi, dalle ragioni della decisione assunta nella afferente sede sulla “notizia criminis”.

p. 6. Decisione della controversia.

In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, non essendo necessario nessun ulteriore accertamento di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve essere decisa nel merito da questa Corte con il rigetto del ricorso di primo grado della contribuente perchè (1) la mancata sottoposizione dei beni importati (erroneamente dichiarati come composti da prodotti di prevalente provenienza dal Vietnam) ai dovuti dazi non è dipeso da falsa dichiarazione del venditore estero e non da errore (nel senso indicato) delle competenti autorità pubbliche e (2) l’azione di recupero dei dazi “a posteriori” non è prescritta.

p. 7. Delle spese processuali.

Per la sua totale soccombenza la società, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere alì Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

Le spese dei giudizi di merito, invece, vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda introduttiva della società, che condanna a rifondere all’Agenzia le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese prenotate a debito; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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