Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24916 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. II, 15/09/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/09/2021), n.24916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29042/2017 proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA PER CASE ECONOMICHE IN SANTA CROCE ARL, IN

PERSONA DEL SUO PRESIDENTE NONCHE’ LEGALE RAPP.TE IN CRICA,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 92, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO CINTIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AMODEO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8727/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

04/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel primo semestre del 2010 l’avv. V.V. ottenne dal Giudice di pace di Roma trentotto decreti ingiuntivi per il pagamento di prestazioni professionali svolte in favore della Società Cooperativa per Case Economiche in Santa Croce a r.l..

2. Il decreto emesso nel presente giudizio – n. 5530/10 per Euro 1.096,56 – venne opposto dalla società ingiunta e l’opposizione fu rigettata dal Giudice di pace di Roma.

3. Il Tribunale di Roma, investito dell’appello della Cooperativa, lo ha disatteso, confermando il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

4. Il tribunale ha in primo luogo rigettato l’eccezione della Cooperativa di improponibilità dell’azione monitoria per illegittima parcellizzazione del credito, giudicandola infondata; secondo il tribunale, infatti, dalla documentazione prodotta emergeva che la Cooperativa aveva conferito al professionista una pluralità di incarichi diversi, facenti capo a distinti rapporti contrattuali, cosicché non poteva parlarsi di un unico rapporto obbligatorio.

5. Nel merito il tribunale ha affermato che il credito azionato in via monitoria risultava provato da una parcella (rectius, preavvviso di parcella, come sottolinea la ricorrente) che riportava la dicitura “per presa visione e accettazione” sottoscritta dall’allora Presidente della Cooperativa (arch. B.G.), il quale, sentito come teste, aveva confermato il conferimento dell’incarico all’avv. V. e l’effettivo svolgimento dell’attività defensionale da parte di costui. Il tribunale ha altresì disatteso l’eccezione di pagamento sollevata dalla Cooperativa, rilevando l’assenza di elementi che dimostrassero che alcuno dei pagamenti effettuati ante causam dall’ingiunta all’avv. V. fosse specificamente riferibile al credito dedotto nel presente giudizio.

6. La Società Cooperativa per Case Economiche in Santa Croce ha chiesto la cassazione della sentenza del tribunale sulla scorta di sette motivi.

7. V.V. ha resistito con controricorso.

8. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Con il primo, complesso, motivo la Cooperativa ha esposto tre distinti profili di censura.

9.1. Con il primo profilo, numerato come “1” e riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia l’omesso esame di una serie di fatti analiticamente indicati a pag. 12 del ricorso sotto le lettere a), b), c) e d) – che, nella prospettiva lumeggiata nella doglianza, sarebbero decisivi ai fini dell’affermazione dell’unitarietà del rapporto contrattuale inter partes.

9.2. Con il secondo profilo, numerato come “1.1”, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia di cui agli artt. 2 e 111 Cost. e artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente improponibilità dell’azione recuperatoria promossa dall’avv. V. per illegittimo frazionamento del credito da lui azionato con trentotto procedimenti monitori introdotti in un ristretto arco di tempo sulla base di identiche dichiarazioni di riconoscimento di debito.

9.3. Con il terzo profilo, numerato come “1.2”, la ricorrente eccepisce il giudicato formatosi sulla sentenza resa tra le stesse parti dal Tribunale civile di Roma con il numero 17156/2017, dichiarativa dell’improponibilità della domanda monitoria spiegata dall’avv. V. per frazionamento abusivo del credito.

10. Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato altri quattro profili di censura.

10.1. Con il primo profilo, numerato come “2” e riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, la ricorrente denuncia l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla eccezione, da lei sollevata, di estinzione del credito dell’avv. V. per intervenuto pagamento. Nella doglianza si sottolinea, in particolare, come, a fronte della genericità delle ricevute di pagamento rilasciate dall’avv. V., gravasse su quest’ultimo l’onere di dimostrare che i versamenti effettuati dalla Cooperativa per complessivi Euro 115.503,74 non avessero estinto anche il credito azionato nel presente giudizio.

10.2. Con il secondo profilo, numerato come “2.1” e riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218,1195 e 2697 c.c., sempre con riferimento alla eccezione di estinzione del credito azionato col decreto opposto, lamentando come il tribunale non abbia tenuto conto della non idoneità delle fatture prodotte in giudizio dall’avv. V. – in copia e prive di data certa – a fornire la prova dell’affidamento e dell’esecuzione degli incarichi professionali a cui si riferiscono compensi ivi esposti.

10.3. Con il terzo profilo profilo, numerato come “2.2” e riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto del contraddittorio, la violazione dell’art. 2697 c.c., con riguardo alla rilevanza delle fatture depositate dall’avv. V. per incarichi stragiudiziali; incarichi anch’essi contestati in sede di merito, senza che il professionista ne avesse provato affidamento ed esecuzione.

10.4. Con il quarto profilo, numerato come “2.3” e riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione dell’art. 115 c.p.c., in ordine al comportamento processuale dell’avv. V. in primo grado, non avendo lo stesso, sia in comparsa di costituzione e risposta che in sede di prima udienza di comparizione, contestato di aver ricevuto ed incassato l’importo complessivo di Euro 115.503,74, in conto e saldo di tutta l’attività professionale da lui svolta, limitandosi ad eccepire genericamente che il suo credito residuo era superiore.

11. Con il terzo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in una alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., avuto riguardo alla contestazione mossa sulla carenza di data certa del preavviso di parcella azionato, della redazione della frase “per presa visione ed accettazione” e dell’epoca della sottoscrizione apposta dall’arch. B. in qualità di Presidente della Cooperativa.

12. Con il quarto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., artt. 1370,1368,1987,1988 e 2697 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, avuto riguardo alla circostanza della sottoscrizione “per presa visione ed accettazione” di apposita parcella, non essendosi tenuto presente che il documento azionato era stato predisposto e compilato dall’avv. V. e che su tale presupposto il giudice di appello avrebbe dovuto interpretare la clausola in questione in senso favorevole ad essa Cooperativa e non viceversa.

13. Con il quinto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2319 e 2519 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in cui il tribunale sarebbe incorso non rilevando che l’arch. B., quale Presidente della Cooperativa, aveva sottoscritto l’atto ricognitivo posto a fondamento della richiesta di ingiunzione senza averne il potere, in assenza di preventiva autorizzazione (o successiva ratifica) da parte del consiglio di amministrazione della società.

14. Con il sesto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 636 c.p.c., comma 2, avuto riguardo alla mancanza del parere di congruità dell’Ordine professionale.

15. Con il settimo motivo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia la violazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, in cui il tribunale sarebbe incorso riconoscendo all’avv. V. gli interessi dalla stessa previsti; nel mezzo di ricorso si argomenta la non riconducibilità del rapporto dedotto in giudizio alla nozione di transazione commerciale fissata in detta normativa e si sottolinea che la Cooperativa non persegue uno scopo di lucro.

16. Rileva il collegio che in primo luogo occorre farsi carico delle eccezioni preliminari formulate dal controricorrente. Esse vanno disattese, perché i motivi di ricorso si prospettano rispondenti al principio di specificità e, d’altra parte, la deduzione contestuale di plurimi profili di censura – nell’ambito di una stessa complessa doglianza – consente comunque di desumere i distinti aspetti di confutazione dell’impugnata sentenza e di evincere, perciò, i precisi profili legittimità sotto i quali la stessa viene criticata.

17. Ciò posto, ritiene il Collegio che il primo motivo sia fondato, nei limiti che seguono, con specifico riguardo alle censure rubricate sub 1 e sub 1.1. Va infatti osservato che il Tribunale di Roma, nell’impugnata sentenza, ha ritenuto che il credito azionato dall’avv. V. con il ricorso per decreto ingiuntivo non derivasse, rispetto alle pretese fatte valere con gli altri ricorsi monitori, da un unico rapporto obbligatorio, vale a dire da un unico incarico professionale che la società opponente aveva affidato all’avv. V.. In particolare, valorizzando la dichiarazione di revoca “di tutti gli incarichi a suo tempo conferiti” formulata dalla stessa società, ha ritenuto che l’attività professionale svolta dall’avv. V. nel corso degli anni in favore della società ingiunta non configurasse un unico rapporto contrattuale di consulenza e di assistenza legale e, in forza di tale apprezzamento, ha escluso che il tribunale avesse violato il divieto di parcellizzazione del credito.

18. Tale conclusione non e’, tuttavia, giuridicamente corretta. I Sezioni Unite di questa Corte, com’e’ noto, hanno affermato il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. La scissione del contenuto dell’obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativi della posizione del debitore, si pone infatti in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. SU n. 23726 del 2007). E così, sulla scorta di tale intervento nomofilattico delle Sezioni Unite è stato, di recente, affermato che “… non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale” (Cass. n. 19898 del 2018; conf. Cass. n. 15398 del 2019; Cass. n. 26089 del 2019; Cass. n. 9398 del 2017 e Cass. n. 17019 del 2018).

19. Si è posto, tuttavia, il problema se il principio così affermato, secondo il quale è vietato l’indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un “unico rapporto obbligatorio”, debba, o meno, trovare applicazione (ed, eventualmente, in quali limiti) nella diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi, e cioè la volontà delle parti di stipulare un contratto, specie quando si tratta di controversie (recuperatorie di crediti) promosse a rapporto concluso, quando, cioè, il complesso di obbligazioni derivanti dal contratto è ormai noto e consolidato. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090 del 2017, si sono pronunciate sul punto ed hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (conf., in seguito, Cass. n. 17893 del 2018; Cass. n. 6591 del 2019).

20. La sentenza n. 4090 del 2017 ha evidenziato che il principio definfrazionabilità del singolo diritto di credito affermato dalla sentenza n. 23726 del 2007 (“decisamente condivisibile, nella considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell’oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l’estensione considerata dall’ordinamento”) non comporta inevitabilmente che il creditore debba agire nello stesso processo per far valere “diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad un medesimo rapporto complesso” intercorrente tra le medesime parti.

21. D’altra parte, hanno ulteriormente osservato le Sezioni Unite del 2017, il creditore può, finanche in relazione ad un singolo, unico credito, agire con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua senza per questo incorrere in un abuso dello strumento processuale per frazionamento del credito. Invero, “l’onere di agire contestualmente per crediti distinti, che potrebbero essere maturati in tempi diversi, avere diversa natura (ad esempio – come frequentemente accade in relazione ad un rapporto di lavoro – retributiva e risarcitoria), essere basati su presupposti in fatto e in diritto diversi e soggetti a diversi regimi in tema di prescrizione o di onere probatorio, oggettivamente complica e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del creditore, traducendosi quasi sempre – non in un alleggerimento bensì – in un allungamento dei tempi del processo, dovendo l’istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti, ontologicamente diversi ed eventualmente tra loro distanti nel tempo. E’ verosimile che per questa via il processo (lungi dal costituire un agile strumento di realizzazione del credito) finisca per divenire un contenitore eterogeneo smarrendo ogni duttilità, in violazione del principio di economia processuale, inteso come principio di proporzionalità nell’uso della giurisdizione”.

22. Del resto, “l’affermazione di un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i diversi crediti nascenti da un medesimo

rapporto di durata, a pena di improponibilità delle domande proposte

successivamente alla prima, sarebbe suscettibile di arrecare pregiudizievoli conseguenze per l’economia. Se, infatti, si ha riguardo in prospettiva non solo ai crediti derivanti dai rapporti di lavoro, ma a tutti i crediti riferibili a rapporti di durata, anche tra imprese (consulenza, assicurazione, locazione, finanziamento, leasing), l’idea che essi debbano ineluttabilmente essere tutti veicolati – pena la perdita della possibilità di farli valere in giudizio- in un unico processo monstre (meno “spedito” dei processi adeguati per i singoli, differenti crediti) risulta incompatibile con un sistema inteso a garantire l’agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la circolazione del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti”.

23. Tuttavia, hanno aggiunto le Sezioni Unite del 2017, “se è vero… che la citata disciplina ipotizza la proponibilità delle pretese creditorie suddette in processi (e tempi) diversi, è anche vero che essa è univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria dei suddetti processi e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei medesimi”… “nella consapevolezza che la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il principio di economia processuale, di una medesima vicenda “esistenziale”, sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla “giustizia” sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale) nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti)”.

24. Le Sezioni Unite del 2017, quindi, hanno affermato che – se domande relative a singoli crediti distinti, pur se riferibili al medesimo rapporto di durata, sono proponibili separatamente – le pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato (che, pertanto, possano ritenersi già in esso deducibili o rilevabili), nonché, ed in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo, possono tuttavia proporsi separatamente solo se l’attore risulti in ciò “assistito” da un oggettivo interesse al frazionamento. Interesse la cui carenza, come già accennato nel precedente paragrafo 14, può essere rilevata d’ufficio dal giudice il quale, però, è tenuto ad indicare alle parti la relativa questione ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e, se del caso, assegnare alle stesse il termine previsto dall’art. 101 c.p.c., comma 2 (per l’applicazione di tali principi, cfr., in seguito, Cass. n. 31012 del 2017 e n. 17893 del 2018; viceversa, per l’applicazione del principio del divieto di frazionamento in caso di unico rapporto contrattuale senza ulteriori distinzioni, v. Cass. n. 4016 del 2016, la quale ha sostenuto che sussiste indebito frazionamento di pretese, dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio, anche nel caso di unico rapporto di lavoro, fonte di crediti di natura contrattuale e legale, specie se i giudizi siano promossi quando le obbligazioni sono note e consolidate per essersi il suddetto rapporto già concluso, con conseguente necessità di evitare l’aggravamento della posizione del debitore nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuali e in coerenza con il principio anche sovranazionale del giusto processo, volto alla razionalizzazione del sistema giudiziario, che non tollera frammentazioni del contenzioso con pericolo di giudicati contrastanti).

25. Il principio della proponibilità in separati processi di domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito soffre dunque di due possibili eccezioni, tra loro alternative, che operano nel caso in cui i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche riconducibili al “medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato” ovvero siano “fondati sul medesimo fatto costitutivo”. Nell’una e nell’altra ipotesi, infatti – poiché le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell’attività istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell’identica “vicenda sostanziale” (“sia pure connotata da aspetti in parte dissimili”) che è stata dedotta, in ragione dei differenti diritti di credito azionati, nell’uno e nell’altro giudizio – le domande giudiziali relative a tali pretese non possono essere proposte separatamente, a meno che, ed è questo un dato imprescindibile, risulti dagli atti di causa che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla loro tutela processuale separata.

26. La prima ipotesi (che la sentenza delle Sezioni Unite tratta espressamente) si configura, come detto, nel caso in cui le distinte pretese creditorie conseguenti al medesimo rapporto contrattuale tra le parti “sono in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato” perché hanno in comune le questioni relative all’esistenza del rapporto stesso ovvero alla validità o all’efficacia del relativo titolo. La giurisprudenza di questa Corte, in effetti, ritiene che, in caso di rapporti contrattuali complessi, il giudicato – che pure ha per oggetto esclusivo la singola situazione giuridica soggettiva azionata (che segna, quindi, i suoi limiti oggettivi) e non produce quindi alcun effetto preclusivo in ordine agli altri diritti derivanti dal medesimo rapporto né ai diritti maturati in relazione a differenti segmenti o frazioni dello stesso, copre, tuttavia, in quanto necessariamente compreso nell’ambito oggettivo della prima domanda, anche l’accertamento già compiuto in ordine alle questioni di fatto e di diritto comuni ad entrambe le domande (come l’esistenza del rapporto stesso dal quale lo stesso trae origine oppure la validità e l’efficacia del relativo titolo), quale necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere (cfr., in tal senso, Cass. SU n. 15896 del 2006; Cass. SU n. 13916 del 2006; di recente, Cass. n. 5486 del 2019; Cass. n. 13152 del 2019; Cass. n. 28318 del 2017; in materia di lavoro, in particolare, Cass. n. 9317 del 2013, in motiv., Cass. n. 4282 del 2012, in motiv.).

27. In tali situazioni, quindi, secondo le Sezioni Unite, onde evitare il rischio di giudicati contrastanti e la duplicazione dell’attività istruttoria, ma anche per favorire la giustizia sostanziale delle decisioni e la rapida definizione della controversia tra le parti, la domanda che abbia ad oggetto una delle pretese scaturenti dal rapporto contrattuale non può essere proposta separatamente da quella che abbia ad oggetto una distinta pretesa derivante dal medesimo rapporto contrattuale quando, sia pur soltanto nei limiti delle questioni di fatto e di diritto comune ad entrambe le domande (quali l’esistenza, la validità e l’efficacia del rapporto stesso), la seconda sia già compresa nell’ambito oggettivo del primo giudizio (“l’ordinamento guarda con particolare attenzione alle domande connesse che, pur legittimamente, siano state proposte separatamente, e, con riguardo alle domande inscrivibili nel medesimo “ambito” oggettivo di un ipotizzabile giudicato, pur non escludendone la separata proponibilità, prevede, tuttavia, un meccanismo di “preclusione” dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza che chiude uno dei giudizi, e comunque uno specifico rimedio impugnatorio per la sentenza contraria a precedente giudicato tra le stesse parti, con una disciplina dettata dall’esigenza di evitare, ove possibile, la “duplicazione” di attività istruttoria e decisoria, il rischio di giudicati contrastanti, la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale”), con salvezza, naturalmente, del caso in cui il creditore sia portatore di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata delle pretese.

28. L’altra ipotesi (che non è specificamente trattata dalle Sezioni Unite del 2017, se non in sede di decisione sul ricorso, che ha rigettato sul rilievo che, essendo stati azionati crediti non solo tra loro distinti ma anche fondati su una differente fonte, una contrattuale ed una legale, non si poneva alcuna necessità di verificare la sussistenza di un apprezzabile interesse del creditore per giustificare la tutela frazionata) si riferisce al caso in cui le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche fondate sul “medesimo fatto costitutivo”: dovendosi, evidentemente, ritenere come tale, onde evitare la contraddizione che non lo consente, non già il medesimo fatto storico costitutivo del diritto ai sensi dell’art. 1173 c.c., poiché in tal caso si configurerebbe in realtà l’ipotesi del “medesimo diritto” di credito (per il quale, come detto, il divieto di tutela giudiziale frazionata era stato già sancito dalle SSUU con la sentenza n. 23726 del 2007: si pensi, ad esempio, al credito relativo al prezzo dovuto per una singola fornitura o al compenso spettante per un singolo incarico professionale), ma come fatto (sia pur storicamente diverso ma) della stessa natura di quello che, nell’ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio: l’uno e l’altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti) ma tra loro giuridicamente simili (come, ad esempio, i corrispettivi dovuti in conseguenza di distinte forniture rese in esecuzione del medesimo contratto quadro, i compensi dovuti per l’esecuzione di differenti incarichi resi nell’ambito del medesimo contratto di consulenza professionale, ecc.).

29. Nelle suddette situazioni il creditore che ha maturato pretese che – pur tra loro distinte (per i differenti fatti storici da cui hanno avuto origine), e, come tali, insuscettibili di essere coperte, salvo che per le questioni comuni, dal giudicato formatosi sul diritto relativamente ad un diverso periodo dello stesso rapporto di durata tra le parti (Cass. n. 4282 del 2012, in motiv., in cui è ripetuto che nei rapporti di durata i singoli periodi individuano titoli differenti pertanto insuscettibili, comunque, di essere “forzosamente” coperti dal giudicato unitario; conf. Cass. n. 9317 del 2013, in motiv.) – risultino tuttavia (oltre che riconducibili al medesimo rapporto, anche) fondate su fatti costitutivi tra loro simili o analoghi (pur se storicamente distinti), non può agire per la loro tutela processuale proponendo distinte domande giudiziali (a meno che non abbia un interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi).

30. Questo Collegio ritiene che tale soluzione debba trovare necessariamente applicazione, per l’evidente comunanza di ratio, non soltanto al caso (del quale le Sezioni Unite si sono occupate) del creditore (asseritamente) titolare di distinte pretese creditorie ma riconducibili a distinti (ma simili) fatti costitutivi che si sono verificati nell’ambito del medesimo rapporto contrattuale, come quello di lavoro subordinato, che ne abbia disciplinato il compimento (le prestazioni lavorative) e gli effetti (il credito alle conseguenti retribuzioni), ma anche al caso in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti che non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l’esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture: che e’, a bene vedere, proprio il caso deciso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23726 del 2007, relativa, appunto, ad una vicenda in cui una società aveva chiesto e ottenuto “un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura (o gruppo di fatture) non pagata”) ed, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali, come i crediti ai corrispettivi dovuti per le distinte forniture ovvero dei compensi dovuti per l’esecuzione di differenti incarichi professionali (cfr., in tal senso, in motivazione Cass. n. 31308 del 2019, relativa a credito professionale e Cass. n. 24130 del 2020), In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come pretendono le Sezioni Unite) nell’ambito di un “rapporto” che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l’attore non abbia, e da ciò non può prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata). Ciò in ragione dei doveri inderogabili di correttezza e buona fede che derivano dal più ampio “contatto sociale” tra esse così formatosi e che devono improntare, in termini di salvaguardia e di protezione dell’altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l’esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito (cfr. Cass. SU n. 23726 del 2007; Cass. n. 9317 del 2013, in motiv.), evitando di aggravare (si pensi, ad esempio, alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte.

31. Quanto detto rileva nei casi in cui l’interesse sostanziale del creditore poteva essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi, a ben vedere, di pretese sì distinte sul piano giuridico ma, in definitiva, concernenti pur sempre la medesima vicenda “esistenziale” e “sostanziale” (sia pure connotata da aspetti in parte dissimili): la cui trattazione dinanzi a giudici diversi, come le Sezioni Unite hanno espressamente evidenziato, incide negativamente non solo sulla “giustizia” sostanziale della decisione, che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata, ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale su vicende fattualmente distinte ma tra loro simili e, spesso, connotate dall’esecuzione di prestazioni analoghe in contesti temporali ristretti (si pensi alle diverse consegne dei beni forniti all’acquirente ad opera dello stesso vettore che sia chiamato a rendere le relative testimonianze) nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti, in relazione al rischio di giudicati contrastanti.

32. Si pensi, in particolare, all’eccezione (sollevata proprio in questo giudizio dalla società ricorrente) di imputazione dei pagamenti eseguiti dalla parte convenuta nel corso del tempo, la quale, evidentemente, può essere senz’altro meglio apprezzata dal giudice di merito se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l’oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.

33. Di tal4 esigenze, del resto, si è fatta carico la giurisprudenza delle Sezioni Unite anche in altre decisioni, come è accaduto, in particolare, con la sentenza n. 12310 del 2015 in materia di modificabilità della domanda ai sensi dell’art. 183 c.p.c.. Tale sentenza, in effetti, ha ribadito l’esigenza “di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale (basti pensare alle disposizioni codicistiche in tema di connessione o di riunione di procedimenti)”, e, quindi, di evitare che, una volta proposta una domanda innanzi ad un giudice, sia, poi, proposta una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice che sia chiamato a conoscere della medesima vicenda, sia pure sotto aspetti in parte dissimili, con effetti incidenti negativamente, oltre che sui principi già enunciati anche sulla ragionevole durata dei processi, valore costituzionale da perseguire anche nell’attività di interpretazione delle norme processuali da parte del giudice. In quest’ultimo senso, del resto, si erano già pronunciate le Sezioni Unite nella citata sentenza n. 23726 del 2007, “per l’evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata”.

34. Le Sezioni Unite, d’altra parte, in tema di responsabilità disciplinare a carico degli avvocati, hanno affermato che costituisce violazione dell’art. 49 del codice deontologico forense l’intraprendere contro la stessa parte assistita iniziative giudiziarie plurime e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, a tutela delle proprie ragioni economiche relative ad un rapporto professionale svoltosi continuativamente per un lungo periodo di tempo, così da aggravare la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali, invece di procedere ad un accorpamento delle posizioni in contestazione (Cass. SU n. 14374 del 2012, che si è pronunciata, riconoscendo la responsabilità disciplinare dell’avvocato, in una vicenda nella quale l’incolpato era stato accusato di avere promosso contro il suo cliente “una pluralità di azioni giudiziarie per recuperare i crediti… per compensi professionali, così aggravando la posizione della debitrice, senza che ciò corrispondesse ad effettive ragioni di tutela dei crediti”). Le Sezioni Unite hanno colà evidenziato che: “il rapporto professionale, svoltosi continuativamente per un lungo periodo temporale fra le parti, avrebbe dovuto, anche sul piano della richiesta dei compensi, sfociare, quantomeno, in un accorpamento delle posizioni in contestazione, per un loro esame globale e complessivo. L’avere, viceversa, con iniziative plurime, e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, aggravato la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali a suo carico, conduce, quindi, a ritenere sussistere la violazione deontologica contestata”; “i principi di buona fede oggettiva e di correttezza, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all’inderogabile dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., costituiscono un autonomo dovere giuridico ed una clausola generale, che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all’agire processuale nei suoi diversi profili; e che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale, volto anche alla salvaguardia dell’utilità altrui, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio (v. anche S.U. 23.12.2009, n. 27214; Cass. 22.12.2011, n. 28286). Principio, questo ripreso anche dall’art. 88 c.p.c., per il quale le parti e i loro difensori devono comportarsi in giudizio con lealtà e probità; applicabile, quindi, anche con riferimento ai doveri deontologici”.

35. In definitiva, il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 – alla cui stregua non possono essere azionati in separati giudizi (a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata) i diritti i quali, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, “fondati” sul medesimo fatto costitutivo – va inteso con la duplice specificazione che:

a) l’espressione “medesimo rapporto di durata” deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola “rapporto” va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell’art. 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;

b) nell’espressione “medesimo fatto costitutivo”, l’aggettivo “medesimo” va letto con riferimento non all’identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di “identico” ma come sinonimo di “analogo”.

36. Alla stregua delle precisazione che precedono, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “le domande relative a diritti di credito analoghi per metto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inserivano nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l’attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento rompete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria le parti. La violazione dell’enunciato divieto processuale è sanzionata con l’improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell’art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti”.

37. La sentenza impugnata, avendo dato esclusivo rilievo alla riscontrata inesistenza, in punto di fatto, di un unico incarico professionale che la società opponente aveva affidato all’avv. V., non si e’, evidentemente, attenuta ai principi precedentemente esposti. Le censure veicolate nel primo motivo di ricorso sotto i numeri i e 1.1 vanno quindi entrambe accolte.

38. Va invece giudicata infondata la doglianza rubricata, nell’ambito del primo complesso motivo, sub. 1.2.; deve infatti escludersi ogni rilievo alla sentenza n. 17156/2017, passata in giudicato, con la quale, in data 13 settembre 2017, il Tribunale di Roma ha accertato, pur a fronte di distinte procure difensive, l’esistenza di un unico rapporto professionale tra la Cooperativa e l’avv. V. ed ha, quindi, dichiarato l’improponibilità di una delle azioni recuperatorie da quest’ultimo proposte, proprio in quanto consistente in un indebito frazionamento del proprio unico credito.

39. La natura meramente processuale del vizio conseguente alla violazione del divieto di frazionamento del credito, vale a dire l’improponibilità della domanda, esclude, invero, che la statuizione la quale ne abbia affermato la sussistenza, contenuta in una sentenza pronunciata in altro giudizio tra le stesse parti e passata in giudicato, possa esplicare efficacia preclusiva di una sua differente soluzione in altro giudizio, pendente tra le stesse parti, in cui, come in quello in esame, la medesima questione sia stata dedotta o, comunque, rilevata. La statuizione su una questione processuale dà luogo, in effetti, ad in giudicato meramente formale ed ha, come tale, un’efficacia meramente formale ed ha, come tale, un’efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è stata pronunciata (cfr. Cass. n. 23130 del 2020; n. 10641 del 2019; Cass. n. 7303 del 2012; Cass. n. 22212 del 2004 e Cass. n. 17248 del 2003) ma non impedisce né che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le stesse parti né a fortiori, che, in quest’ultimo giudizio, la predetta questione sia, come è accaduto nel caso in esame, diversamente risolta, dichiarando, cioè, la proponibilità della domanda.

40. In definitiva, il primo motivo del ricorso deve essere accolto con riferimento alle doglianze numerate come “1” e “1.1”; va rigettata la doglianza numerata nel primo motivo come “1.2”; vanno dichiarate assorbite tutte le altre censure, poiché afferenti a questioni rilevanti solo in ipotesi di superamento dell’eccezione di improcedibilità della domanda svolta in questo procedimento.

41. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alle doglianze “1” e “1.1” del primo motivo di ricorso, con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Roma che, in persona di altro magistrato, si atterrà al principio di diritto enunciato e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie le doglianze “1” e “1.1” del primo motivo di ricorso, rigetta la doglianza “1.2” del medesimo motive e dichiara assorbite le restanti censure.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alle doglianze accolte, con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Roma che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

 

 

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