Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24916 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12515-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GEMELLI SRL, S.S.;

– intimati –

Nonchè da:

GEMELLI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

S.S. nq di ex liquidatore della cessata Soc.tà, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA M. CLEMENTI 68, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIA COZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato

MARIO ARGENIO giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 21/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato COZZI per delega

dell’Avvocato ARGENIO che si riporta al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo del

ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE.

p. 1. L’agenzia delle entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 9/27/10 del 21 gennaio 2010 con la quale la CTR Puglia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto opposto all’istanza con la quale la Gemelli srl chiedeva il rimborso di quanto pagato a titolo di imposta proporzionale di registro (1 %) – a seguito di avviso di liquidazione non opposto – sul versamento eseguito dai soci a ripianamento delle perdite sociali.

In particolare, ha ritenuto la CTR che il versamento della somma da parte dei soci a favore della società non fosse imponibile ex art. 4 nota 2 della Tariffa, parte 1, D.P.R. n. 131 del 1986, posto che: – tale versamento non era stato dedotto in un atto formale di finanziamento o conferimento, ma soltanto enunciato, come “fatto”, nel verbale di assemblea straordinaria disponente la messa in liquidazione della società; quand’anche ritenuto rilevante come fatto costitutivo di un contratto verbale, il versamento non era comunque tassabile, in quanto portatore di effetti ormai esauriti ex art. 22, comma 2 D.P.R. cit..

La Gemelli srl resiste con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c.; formula altresì un motivo di ricorso incidentale.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21; per non avere la CTR rilevato che il ricorso introduttivo era stato dalla società proposto (luglio 2002) contro un atto, il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso (marzo 2000), non impugnabile, perchè conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo (febbraio 2000, a seguito di notificazione del 3.12. 99) per mancata opposizione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR accolto un’eccezione – relativa alla non tassabilità del versamento dei soci per carenza in esso della qualità di “atto” – dedotta dalla società soltanto nelle memorie illustrative in appello.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione della nota 1, e falsa applicazione della nota 2, dell’art. 4 tariffa 1 parte allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, posto che il versamento dei soci in oggetto: – risultava formalmente dal verbale di assemblea straordinaria registrato il 21 luglio 1999; – rientrava nella nota 1 e non 2 art. cit., in quanto atto di ripianamento delle perdite (trasferimento di ricchezza) non comportante aumento nè ricostituzione del capitale sociale (conferimento a fondo perduto).

Con l’unico motivo di ricorso incidentale – di natura condizionata – la Gemelli srl lamenta, ex art. 360 c.p.c.., comma 1, nn. 3 e 5, omessa pronuncia su un motivo decisivo della controversia; per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello incidentale avente ad oggetto la mancata motivazione dell’avviso di liquidazione, in quanto facente esclusivo e non pertinente richiamo al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19.

p. 3. Il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con assorbimento di quello incidentale.

La sentenza impugnata si basa sulle due distinte ed autonome rationes decidendi su riportate.

In caso di plurime rationes decidendi, il ricorso è inammissibile ogniqualvolta con esso non vengano impugnate tutte indistintamente le rationes, posto che l’impugnazione di taluna soltanto di esse fa passare in giudicato le altre, con conseguente carenza di interesse in capo al ricorrente (orientamento consolidato: Cass. SSUU 7931/13; Cass. 12372/06; 18170/06; 19161/05 ed altre).

Nel caso di specie, non risulta che siano state impugnate tutte le rationes decidendi poste dalla CTR ad autonomo fondamento della decisione.

Infatti, l’agenzia delle entrate, dopo aver impugnato la (prima) ratio relativa alla ritenuta insussistenza, nella specie, di un atto rientrante nella tariffa allegata al TUR e tassabile in quanto attributivo di ricchezza, ha poi omesso di censurare (anche) l’ulteriore ratio concernente la non tassabilità dell’atto (quand’anche nella specie ravvisabile, in forma verbale o enunciativa) per esaurimento dei suoi effetti D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 22, comma 2.

Ne consegue che quest’ultima ragione decisoria è ormai passata in giudicato, sicchè a nulla gioverebbe l’ipotetica cassazione della prima ratio, nei termini sollecitati dall’agenzia delle entrate.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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