Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24916 del 06/11/2020
Cassazione civile sez. lav., 06/11/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 06/11/2020), n.24916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2501-2018 proposto da:
T.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONINO MARIA CREMONA;
– ricorrente –
contro
SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA’ CONSORTILE per Azioni, domiciliata
in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO POLIZZOTTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 547/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 13/07/2017 R.G.N. 672/2015.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Con ricorso al Tribunale di Palermo T.G. deduceva di aver lavorato per la s.p.a. Multiservizi con vari contratti di somministrazione lavoro dichiarati giudizialmente illegittimi e che successivamente vi era stato un trasferimento di azienda nei confronti della S.A.S. (Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a.), quale soggetto successore a titolo particolare nel rapporto.
Il Tribunale accoglieva la domanda.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la SAS; resisteva il T.. Con sentenza depositata il 13.7.07, la Corte d’appello di Palermo accoglieva il gravame ed in particolare riteneva inammissibile la domanda per intervenuta decadenza dall’impugnativa della cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c).
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il T., affidato a nove motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste la SAS con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) ritenendo la sua inapplicabilità nel caso di specie.
Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (ex aliis Cass. n. 10044/19, Cass. n. 14791/19, Cass. n. 19920/19) la cessione dei contratti di lavoro nell’ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex art. 2112 c.c., e nella fattispecie si era peraltro già verificata, sicchè non vi era alcuna necessità, nè onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l’avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest’ultimo (che ha acquisito contrattualmente l’azienda cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis, sicchè è evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba far valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), mentre nella specie, come dedotto dalla stessa controricorrente SAS, egli dedusse “l’intervenuta (e voluta) realizzazione della fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell’odierna controricorrente (SAS), e dunque la successione della stessa nel diritto controverso”.
Del resto la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, prevede l’applicabilità anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui all’art. 6 (novellato) L. n. 604 del 1966, e dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 c.c., in sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassarsi con rinvio ad altro giudice per l’ulteriore esame della controversia, nonchè per la regolazione delle spese, comprese quelle inerenti il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020