Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24915 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23240-2012 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL MATTONATO

3, presso lo studio dell’avvocato DONATO PICCININNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO DE BONIS con studio in POTENZA VIA

QUATTRO NOVEMBRE 58 (avviso postale ex art. (OMISSIS)), giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA BASILICATA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVALIER D’ARPINO 8,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2012 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 03/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione del pignoramento presso terzi richiesto dal concessionario della riscossione sulla base di numerose cartelle esattoriali non impugnate. Il ricorrente eccepiva il vizio della notifica delle cartelle sottostanti. Si costituiva il concessionario, il quale, in via preliminare, ha evidenziato l’inammissibilità del ricorso, non essendo il pignoramento presso terzi atto impugnabile, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19.

La CTP rigettava il ricorso e la sentenza veniva confermata dalla CTR, ritenendo il pignoramento presso terzi atto non impugnabile, ex art. 19 cit.

Avverso quest’ultima pronuncia, il concessionario ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di due motivi, mentre il concessionario ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, il contribuente denuncia, da una parte, il vizio di omessa motivazione, in ordine a un punto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e dall’altro, relativamente al medesimo profilo di censura, violazione e falsa applicazione di legge, in particolare, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello non avrebbero esplicitato l’iter logico giuridico seguito per postulare la validità delle notifiche delle cartelle sottostanti al pignoramento presso terzi, in particolare, non avrebbero preso posizione, su ogni singola cartella, e per ogni eccezione sollevata in sede di memorie illustrative di primo grado e riproposte in appello, inoltre, in violazione delle norme di cui alla rubrica, avrebbero ritenuto valida la notifica della cartella consegnata alla Sig.ra Vino Anna, qualificata dall’agente postale come “addetta alla casa” senza inviare la raccomandata “informativa”.

In via preliminare, va dichiarata l’ammissibilità dell’impugnazione del pignoramento presso terzi, quando unitamente ad esso s’impugnino cartelle portanti crediti tributari e, quindi, di competenza delle commissioni tributarie; è infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “La giurisdizione del giudice tributario – che si estende alla cognizione “di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie”, con la sola esclusione degli atti dell’esecuzione tributaria, fra i quali non rientrano, per espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, nè le cartelle esattoriali nè gli avvisi di mora – include anche la controversia relativa ad una opposizione all’esecuzione, nella specie attuata con un pignoramento presso terzi promosso con riguardo al mancato pagamento di tasse automobilistiche, quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo, non rilevando la formale qualificazione come “atto dell’esecuzione” del predetto pignoramento ed invece contestandosi le cartelle esattoriali emesse per tasse automobilistiche che si ritengano non dovute, in quanto relative ad auto già demolite” (Cass. sez. un. n. 14667/2011).

Il complessivo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il contribuente non riporta in ricorso e non indica nè allega le contestate relate (eventualmente estraendone copia dal fascicolo di merito del concessionario), in particolare, quella relativa al plico consegnato a V.A., e ciò, ex art. 366 c.p.c., n. 6 e ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; è, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte” (Cass. n. 26174/14, Cass. sez. un. n. 28547/08, Cass. sez. un. 23019/07, Cass. sez. un. ord. n. 7161/2010, Cass. ord. n. 20535/09). Nella presente vicenda processuale, pertanto, questa Corte non è messa in condizione di esaminare la fondatezza delle censure proposte, rispetto a quanto hanno deciso i giudici d’appello, avuto riguardo al fatto che lo stesso ricorrente a p. 7 del proprio ricorso dichiara che “Il thema decidendum del giudizio, dunque, è determinato dalla valutazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento, le quali sono contestate ciascuna per motivazioni specifiche”, mentre le ragioni espresse dal concessionario militano in senso opposto e sono state fatte proprie dalla CTR quando ha ritenuto la validità delle predette notifiche.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente a pagare a Equitalia Basilicata SpA, in persona del legale rappresentante in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma di Euro 5.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il Roma, alla Camera di consiglio, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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