Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24914 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. II, 15/09/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 15/09/2021), n.24914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13129/2016 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. MORDINI

14, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO V.E. SPINOSO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ECUADOR 6,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6000/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliera, Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.R. citò in giudizio innanzi al Tribunale di Roma S.F. e D.C. per chiedere accertarsi la simulazione relativa dell’atto di compravendita del 22.3.1999 con il quale, unitamente alla D., aveva trasferito al S. la proprietà di alcuni immobili al prezzo di Lire 360.000.000, deducendo che contestualmente all’atto di compravendita era stata sottoscritta una controdichiarazione dalla quale risultava che il prezzo effettivo era di Lire 1.200.000.000. L’attore lamentò che il prezzo effettivo non era stato pagato ed agì per chiedere al condanna del convenuto al pagamento del saldo.

1.1. Il giudizio si svolse nel contraddittorio del S. mentre la D. rimase contumace.

1.2. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda di simulazione poiché la controdichiarazione non era stata sottoscritta da tutte le parti del contratto di compravendita, ma solamente dal S. e dalla T..

1.3. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, accolse la domanda sostenendo che la controdichiarazione non è un atto negoziale ma un atto di accertamento che può provenire anche da una sola delle parti, purché si tratti della parte contro il cui interesse è redatta.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso S.F. sulla base di tre motivi ed ha depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

2.1. Ha resistito con controricorso T.R. mentre non ha svolto attività difensiva D.C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “per avere la sentenza d’appello omesso di esaminare e valutare, accertata l’esistenza dell’accordo simulatorio, se lo stesso fosse coevo al contratto simulato e fosse stato stipulato da tutte le parti contraenti”. Sostiene che la corte di merito, pur distinguendo tra accordo simulatorio, che deve essere coevo all’atto simulato e proveniente da tutte le parti, e controdichiarazione, che può anche essere successiva all’accordo, non avrebbe tenuto conto che era stato lo stesso T. ad ammettere che la D. non aveva partecipato all’accordo nell’atto di costituzione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio dall’omessa consegna della controdichiarazione a tutte le parti, con particolare riferimento alla D. che non ne era stata firmataria.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c., comma 2, artt. 2697 e 2733 c.c., art. 115 c.p.c., artt. 228 e 229 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto, essendo il prezzo un elemento essenziale della vendita, avrebbe richiesto l’accordo di tutte le parti che avevano partecipato all’accordo simulatorio mentre nel caso di specie non era stato sottoscritto dalla D.; tale circostanza risulterebbe anche dalla confessione del T. e non sarebbe stata contestata.

3.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

3.2. Va in primo luogo evidenziato che non sussiste il vizio motivazionale poiché, a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dalla L. n. 134 del 2012, il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità concerne l’anomalia motivazionale che attiene all’esistenza della motivazione e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. Unite 8053/2014).

3.3. Nel caso di specie, la corte di merito ha esaminato il profilo relativo alla coevità ed alla provenienza della controdichiarazione ai fini della prova della simulazione.

3.4. In conformità con i principi affermati dalle Sezioni Unite nella pronuncia 18213/2015, la corte distrettuale ha correttamente ritenuto che il procedimento simulatorio si sostanzia in un accordo simulatorio e in una successiva convenzione negoziale, tanto nell’ipotesi di simulazione assoluta quanto di simulazione relativa.

3.5 La controdichiarazione non è altro che uno strumento probatorio idoneo a fornire la “chiave di lettura” del negozio apparente, caratterizzata dalla sua eventualità e dalla irrilevanza della contestuale partecipazione alla sua stesura di tutti i soggetti protagonisti dell’accordo tanto che l’atto controdichiarativo può anche provenire da uno solo di essi, e sostanziarsi in una dichiarazione unilaterale, perciò solo priva di ogni veste contrattuale (principi tutti ribaditi da Cass. Sez. Un. 236011/2017).

3.6. Nei rapporti fra le parti, la controdichiarazione costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione e costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale, di tal che la controdichiarazione non solo non deve essere coeva all’atto simulato ma non deve neppure necessariamente provenire da tutte i partecipi all’accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Tuttavia, per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall’atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che gli derivano dall’atto contro cui questa è redatta (Cassazione civile, sez. II, 30/01/2013, n. 2203; Cassazione civile, sez. II, 09/06/1992, n. 7084).

3.7. La corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in tema di prova della simulazione ritenendo che fosse sufficiente la sottoscrizione della controdichiarazione da parte del S., contro il cui interesse era stata redatta, a nulla rilevando che essa fosse coeva o posteriore all’accordo simulatorio e che non fosse stata sottoscritta dall’altra comproprietaria.

3.8. In definitiva, la corte di merito ha tenuto ben distinto l’accordo simulatorio, che richiede la partecipazione di tutte le parti – le quali assumono la veste di litisconsorti necessari nel processo – dalla controdichiarazione, che costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale. Poiché la controdichiarazione non si inserisce come elemento essenziale del procedimento simulatorio, essa può provenire dalla parte contro il cui interesse è redatta e non deve essere coeva all’atto simulato.

3.9. Non vi è stata infine violazione delle regole che disciplinano la prova della simulazione del prezzo, che è avvenuta con atto scritto – la controdichiarazione – conformemente a quanto affermato da questa Corte, secondo cui “la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell’atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall’art. 2722 c.c., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto” (Cassazione civile sez. un., 26/03/2007, n. 7246; Cassazione civile sez. II, 18/02/2015, n. 3234).

3.10. Il ricorso va pertanto rigettato.

3.11. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

3.12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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