Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24914 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22846/-2012 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI

PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVIDE DRUDA giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA, EQUITALIA

NORD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata l’08/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a vari tributi, da parte dell’odierno ricorrente, il quale ha lamentato la mancata notificazione dei prodromici avvisi d’accertamento chiedendo la declaratoria di nullità anche della consequenziale cartella, nonchè eccependo ulteriori vizi propri della stessa.

La CTP rigettava il ricorso e la CTR, confermava la sentenza di primo grado.

Avverso quest’ultima pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, ed il concessionario della riscossione non ha spiegato difese scritte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, il contribuente denuncia, da una parte, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dall’altro, omessa motivazione, relativa al medesimo profilo di censura, in ordine a un punto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, la CTR avrebbe immotivatamente invertito l’onere probatorio in tema di validità della notifica, in capo al soggetto destinatario della stessa, con particolare riguardo al periodo di giacenza semestrale del plico (non ritirato), nell’ufficio postale, prima della sua restituzione al mittente, poichè è il notificante (nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate) che ha l’onere di provare l’avvenuto e tempestivo perfezionamento del procedimento notificatorio dell’atto impositivo e non chi riceve tale atto.

Il motivo è inammissibile, perchè seppure controverso, non appare decisivo (in ambedue i profili denunciati), nell’economia della decisione d’appello, in quanto non è stata impugnato il fondamentale aspetto relativo al fatto se” la notifica si sia o meno perfezionata, per compiuta giacenza, con il decorso dei dieci giorni dal deposito (a decorrere dalla comunicazione di avvenuto deposito – C.A.D -), circostanza che sembra pacifica, in quanto non oggetto di censure da parte dell’odierno ricorrente (benchè, sulla circostanza della definitività degli avvisi d’accertamento, i giudici d’appello si siano pronunciati espressamente) ma il contenuto sostanziale della censura verte sul marginale profilo se il plico sia rimasto presso l’ufficio postale per i sei mesi previsti, prima di essere restituito al mittente, circostanza che non incide sulla decorrenza del termine di sessanta giorni per impugnare l’atto, al fine di evitare che diventi definitivo e, quindi, inoppugnabile, nè il ricorrente ha evidenziato quale fosse stata la concreta lesione subita dalla eventuale mancata giacenza per il periodo di sei mesi del plico, presso l’ufficio postale. E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che “In tema di ricorso per cassazione, il riferimento – contenuto nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, applicabile “ratione temporis”) – al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” implicava che la motivazione della “quaestio facti” fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione” (Cass. n. 17037/15) ed ancora, “Il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile” (Cass. ord. n. 187/2014).

Il ricorso va, pertanto, rigetto, in quanto le censure proposte non hanno un’efficacia causale determinante sul dispositivo tale che se accolte sarebbero in grado di sovvertirne l’esito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente a pagare all’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma di Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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