Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24913 del 09/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 09/10/2018), n.24913
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17099/2017 proposto da:
I.C.G. 2 INGEGNERIA E COSTRUZIONI GENERALI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARCO ARIA;
– ricorrente –
contro
AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A,
presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
contro
S.A., S.I.C.O.S. SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1213/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 05/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 5.1.2017, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo con cui il locale Tribunale aveva ingiunto ad Autostrade per l’Italia s.p.a. il pagamento di crediti di lavoro maturati da S.A. alle dipendenze di Rioveggio s.c. a r.l. in liquidazione, ha condannato Autostrade per l’Italia s.p.a. al pagamento della minor somma indicata in sentenza e ha dichiarato I.C.G. Ingegneria e Costruzioni Generali s.p.a. e S.I.C.O.S. s.r.l., quali componenti del raggruppamento temporaneo di imprese denominato Rioveggio s.c. a r.l., tenute a manlevare Autostrade per l’Italia s.p.a.;
che avverso tale pronuncia I.C.G. Ingegneria e Costruzioni Generali s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che Autostrade per l’Italia s.p.a. ha resistito con controricorso;
che S.I.C.O.S. s.r.l. e S.A. non hanno svolto attività difensiva;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che Autostrade per l’Italia s.p.a. ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza ex artt. 102 e 354 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, per non avere la Corte di merito rilevato che Rioveggio soc. consortile in liquidazione, nei cui confronti Autostrade per l’Italia s.p.a. aveva fatto valere il beneficio della preventiva escussione, non era stata chiamata nel giudizio di primo grado, benchè fosse litisconsorte necessario;
che analoghe censure sono svolte nel secondo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 354 c.p.c.;
che entrambe le censure appaiono inammissibili ex art. 360-bis c.p.c., n. 2, non precisandosi in ricorso in che modo la censura concernente la violazione di uno dei “principi regolatori del giusto processo” (ossia delle regole processuali la cui violazione è astrattamente denunciabile ex art. 360 c.p.c., n. 4) avrebbe avuto carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e tale da arrecare un effettivo pregiudizio alla parte denunciante;
che la mancanza di tale specifica indicazione (già ritenuta necessaria da Cass. n. 22341 del 2017) appare vieppiù rimarchevole nel caso di specie, ove si consideri, da un lato, che la Corte di merito ha accertato che il provvedimento monitorio da cui è scaturito il presente giudizio era stato notificato anche a Rioveggio s.c. a r.l. in liquidazione e non era stato opposto, acquistando nei suoi confronti autorità di giudicato (cfr. sentenza impugnata, pag. 11), e, dall’altro lato, che parte ricorrente non ha impugnato il capo di sentenza che l’ha ritenuta responsabile in solido del predetto debito, quale componente del raggruppamento temporaneo d’imprese appaltatore di Autostrade per l’Italia s.p.a.;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di Autostrade per l’Italia s.p.a., che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018