Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24913 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14171/2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARVIZIO 2, presso lo studio

dell’avvocato MARCO FIERTLER, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

MARIO VAVALA’, rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINO CARIDA’

giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI VIBO VALENTIA, REGIONE CALABRIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 99/2011 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 30/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ARDIZZI per delega dell’Avvocato

CARIDA’ che ha chiesto il rigetto e deposita una cartolina A/R;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso d’iscrizione ipotecaria emessa dal concessionario della riscossione a tutela di un credito portato da cartelle esattoriali. Il ricorrente ha lamentato la nullità della notifica delle cartelle presupposte ed altri vizi delle stesse.

La CTP accoglieva il ricorso del contribuente in quanto il concessionario non avrebbe provato in maniera valida l’effettiva notifica delle predette cartelle, e la CTR rigettava l’appello della società di riscossione, confermando le ragioni del contribuente.

Avverso quest’ultima pronuncia, il concessionario della riscossione ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di due motivi, mentre il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, Equitalia Sud SpA denuncia il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, i giudici d’appello da una parte, avrebbero riconosciuto la validità della notifica, dall’altro avrebbero ritenuto che non risultava provato che la notifica fosse stata correttamente indirizzata nei confronti del contribuente, senza che tale questione fosse stata mai sollevata nè in primo grado, nè in grado d’appello, così come di aver ignorato le deduzioni dell’appellante sulla validità della produzione documentale versata in atti rispetto all’originale e sulla sua efficacia probatoria.

In via preliminare, va disatteso la prima eccezione sollevata in controricorso d’inammissibilità del ricorso in quanto sarebbe stato notificato all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e non presso l’avvocatura di Stato, domiciliataria ex lege. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte “La notifica all’Agenzia delle entrate del ricorso per cassazione, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, può essere effettuata presso gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate medesima, con le modalità disciplinate dagli artt. 137 c.p.c. e segg. e non nei modi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3, mediante consegna diretta del ricorso all’Ufficio, trattandosi di norma applicabile solo nel giudizio tributario di merito, fatta salva, in tale evenienza, la possibilità di sanatoria in ragione dell’intervenuta successiva costituzione dell’Amministrazione finanziaria” (Cass. n. 26704/2014). Nel caso di specie, nella presente vicenda, la notifica del ricorso è stato effettuato, da parte di Equitalia Sud SpA, all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, ma a mezzo dell’ufficiale giudiziario (v. relata) e non mediante consegna diretta.

Anche le altre eccezioni preliminari sollevate in controricorso (p. 16 del controricorso) sono da rigettare, non sussistendo le dedotte inammissibilità relative alla mancata censura delle rationes decidendi della sentenza impugnata, in quanto il concessionario ha sollevato nei confronti della stessa il vizio di omessa pronuncia (v. infra) denunciando, quindi, il più radicale vizio di nullità della predetta sentenza.

Venendo al primo motivo di censura proposto, lo stesso risulta inammissibile sotto molteplici profili.

Innanzitutto, il concessionario ha denunciato un vizio sia di omessa pronuncia che di extra petizione non in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, cioè come motivo di nullità della sentenza impugnata, ma come vizio di motivazione, ai sensi del numero 5 del medesimo articolo. In proposito, è, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito” (Cass. ord. n. 19959/14, 25332/14). Nella specie, il motivo di censura, rubricato come vizio di motivazione, propone un’articolata censura tesa a evidenziare una serie di rilevanti omissioni della sentenza impugnata, sulle quali, la società ricorrente innesta la dedotta contraddittorietà della sentenza (pp. 5 e 6 del ricorso), ma sempre deducendo che la CTR avrebbe pronunciato su una questione assente dal thema probandum ac decidendum (la validità probatoria “sostanziale” della documentazione afferente le notifiche – p- 6 -), che è un vizio sussumibile come vizio di ultrapetizione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e non come vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5), dilungandosi sull’efficacia probatoria degli estratti di ruolo e sulle potestà certificatorie del “collettore delle imposte”, che sono le questioni di merito dibattute nei precedenti gradi e non riproponibili in questa sede.

Il motivo di censura in esame non è, comunque, autosufficiente, perchè non mette in condizione la Corte di verificare la predetta extra petizione o l’invocata omissione di pronuncia, rispetto a quanto dedotto dalle parti nei gradi di merito, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; infatti, se è vero che la Corte di Cassazione, quando sia denunciato un error in procedendo, quale il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere – dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (v. Cass. n. 1170 del 2004, Cass. n. 4001 del 2009). E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che “Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte” (Cass. n. 26174/14, 28547/2008, 23019/07, ord. n. 7161/2010). Nella vicenda, non risultano riportate in ricorso, nè indicate, le censure formulate in appello, nè allegato l’atto d’appello (quand’anche nell’indice atti del ricorso, risultino indicati come prodotti i fascicoli di parte di primo e secondo grado, in copia autentica), di talchè questa Corte non è in condizione di esaminare il motivo di censura.

Con il secondo motivo, il concessionario denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 e dell’asserito combinato disposto di cui agli artt. 2719 e 2697 c.c., in quanto, ai sensi delle norme in rubrica, in caso di contestazioni circa la produzione documentale in copia (in particolare degli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti l’avviso d’accertamento e la comunicazione di avvenuto deposito di quest’ultimo), sia in primo che in secondo grado non si sarebbe inteso applicare dell’art. 22, il comma 5 (di cui alla rubrica), ordinando la produzione della documentazione in originale per dirimere i dubbi circa la validità ed efficacia probatoria della documentazione prodotta, senza invertire l’onere della prova a carico del soggetto che aveva prodotto tali documenti; mentre, la CTP e la CTR avrebbero erroneamente accolto il ricorso del contribuente non ritenendo offerta la prova richiesta, senza disporre tale ordine di esibizione.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè il concessionario non ha riportato in ricorso, nè indicato la collocazione nell’ambito della documentazione afferente al merito, nè allegato, i documenti sui quali il motivo di censura riposa (in particolare, le contestate relate), ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, secondo la giurisprudenza di questa Corte che si è già sopra riportata. Nella fattispecie, infatti, questa Corte non è messa in condizione di esaminare i documenti la cui efficacia probatoria sarebbe stata disconosciuta dai giudici del merito, e soprattutto non sono stati riportati e indicati i motivi di censura dell’atto d’appello del concessionario, nè è stata allegata la stessa memoria d’appello.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna Equitalia Sud SpA, in persona del legale rappresentante, a pagare a B.A. le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 5.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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