Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24913 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24913 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 06/11/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 19212 del ruolo generale
dell’anno 2009, proposto
da
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso

ope legis

dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della
quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;
ricorrentecontro
Martini & Rossi s.p.a., in persona d’un procuratore
speciale del legale rappresentante

pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Mileto
e Benedetto Santacroce, con i quali domicilia in
Roma, alla via Giambattista Vico, numero 22
RG

II.

192122009

Angelin

TiflO

terisCi f e

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-controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria, sezione 11 0 , depositata in data 30 giugno 2008, n. 57;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 marzo 2013
dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per l’Agenzia delle dogane l’avvocato dello Stato Anna Collabolletta e per

la società l’avv. Alessandro Fruscione, per delega dell’avv. Salvatore Mileto;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Sergio
Del Core, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
Fatto
La società contribuente importò da un Paese terzo una partita di colli di
liquore, soggetta ad Iva e ad accisa, in transito esterno, nel corso del quale i colli
furono oggetto di furto, di guisa che s.p.a. Martini & Rossi chiese l’abbuono
delle imposte di consumo e la non applicabilità delle sanzioni.
L’ufficio doganale, di contro, accertò i diritti dovuti, maggiorati dei relativi
interessi, chiedendone il pagamento.
A seguito dell’impugnazione della contribuente, la commissione tributaria
provinciale accolse il ricorso, con sentenza che la commissione tributaria
regionale ha confermato, sostenendo che l’accisa sia un tributo interno, regolato,
per la fattispecie in esame, dall’articolo 59 della legge numero 342 del 2000,
secondo cui va concesso l’abbuono dell’imposta quando l’obbligato non risulti
coinvolto nei fatti compiuti da terzi dai quali è scaturita la perdita o la
distruzione dei beni.
Ricorre l’Agenzia delle dogane per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso a tre motivi.
Martini & Rossi s.p.a. resiste con controricorso.
Entrambe le parti depositano memorie ex articolo 378 c.p.c.
Diritto

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Angelina

o estensore

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/.- Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso,
proposto ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., col quale l’Agenzia delle
dogane lamenta l’insufficienza della motivazione, in quanto la Commissione
tributaria regionale ha risolto la causa mediante il solo riferimento all’articolo 59
della legge 342 del 2000, senza vagliare le altre disposizioni nazionali e
comunitarie applicabili.

1.1.41 motivo finisce col censurare argomentazioni e statuizioni della
sentenza; al riguardo, giova rimarcare che questa stessa sezione ha stabilito che
<>, aggiungendo che i prodotti soggetti ad accisa
<<...sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'articolo 84, appunto, quello del transito esterno), paragrafo 1, lettera a)>>,del codice doganale comunitario (tra i quali rientra,
<>.
3.-Ciò posto, giova chiarire che il ffi_tjo_generatore dell’accisa è costituito,
nella fattispecie in esame, dall’importazione dei liquori, provenienti da Paesi
terzi, nel territorio dell’Unione europea, là dove la sua esigibilità è correlata
all’immissione dei beni in consumo (articolo 2 del decreto legge numero 331 del
1993, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, numero 427, che ha recepito, tra
l’altro, la direttiva comunitaria numero 12 del 15 febbraio 1992 e articolo 2 del
decreto legislativo numero 504 del 1995, che ha varato il testo unico delle
accise, conforme agli articoli 5, paragrafo 1 e 6, paragrafo 1, della suddetta
direttiva).
Qualora, dunque, intervenga un fattore che impedisce l’immissione in
consumo, ovvero comunque estingue l’obbligazione tributaria già insorta,
essendosi verificato il corrispondente fatto generatore, esso finisce con
l’escludere il diritto dell’amministrazione finanziaria di esigere in concreto il
tributo.
3.1.-Nel caso dell’importazione, l’esigenza di differire l’applicazione
dell’accisa fino a quando i beni non siano stati introdotti nello Stato di
destinazione sta nella necessità di vigilare sulla produzione e sulla circolazione
dei beni; e, comunque, il sistema delle accise evidenzia che è l’immissione in
consumo il momento centrale sul quale s’impernia l’imposizione.

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Angelina-M

estensore

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Se, difatti, i beni fossero assoggettati a tassazione per il fatto in sé di essere
stati sottoposti al processo di fabbricazione o di importazione, il produttore o
l’importatore verrebbe tassato in base ad un indice meramente virtuale e non
effettivo di capacità contributiva: è l’immissione in consumo ad esprimere
l’idoneità, intesa come attitudine economica, dei fabbricanti o degli importatori,
di presentarsi sul mercato per vendere i prodotti a terzi, traducendosi in indice di

capacità contributiva, che propizia la compatibilità dell’imposizione con
l’articolo 53 della Costituzione.
E giustappunto sull’immissione in consumo si è incentrato il disegno di
armonizzazione comunitaria dei prodotti sottoposti ad accisa, fondato sul
principio dell’assolvimento dell’imposta nel Paese dell’immissione in consumo.
4.- Coerentemente, il testo unico delle accise varato dal decreto legislativo
numero 504 del 1995, là dove ha regolato il regime sospensivo, l’ha fatto con
precipuo riferimento al momento dell’immissione in consumo.
L’articolo 1, lettera g) del testo unico sulle accise, definisce come regime
sospensivo il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione,
alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al
momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa estintiva del
debito d’imposta. La norma non parla dell’importazione, che pure rappresenta,
insieme con la fabbricazione, uno dei fatti generatori dell’obbligazione tributaria
concernente l’accisa. Vi è, però, da notare che la norma menziona, insieme con
la fabbricazione, anche la trasformazione, la detenzione e la circolazione, ossia
fasi o attività che o fanno parte della fabbricazione o sono ad essa successive.
4. /.-La norma ha dunque privilegiato l’identificazione del momento
terminale del regime sospensivo (l’insorgenza del quale, nel nostro caso, si è
visto, si riannoda alla sottoposizione dei beni al regime sospensivo doganale del
transito esterno), ossia il momento dell’esigibilità, di cui all’articolo 1, secondo
comma, dato dall’immissione in consumo oppure il momento del verificarsi di
una causa estintiva, ai sensi, in primis, dell’articolo 4 del medesimo testo unico.
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AngeIinMatflrrino estensore

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Non sembra che si possa dubitare, infatti, che, a norma dell’articolo 4, la
perdita, la distruzione ed in particolare il furto, costituiscono causa di estinzione
dell’obbligazione: il termine abbuono dell’imposta appare del tutto equivalente
all’espressione estinzione dell’obbligazione tributaria, specie considerando la
spiccata grossolanità della formulazione normativa.
Del resto, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera a) del testo unico in

questione, nei casi di ammanco previsti dall’articolo 4 —e alle condizioni da tale
norma fissate— non si ha immissione in consumo, il che implica la non esigibilità
definitiva dell’imposta e quindi l’estinzione della relativa obbligazione.
5.- Dalla combinazione delle norme richiamate, dunque, si ricava che, se la
merce è soggetta ad accisa, quest’ultima non è dovuta qualora la merce stessa sia
rubata —alle condizioni previste dall’articolo 4— prima della sua immissione al
consumo nel territorio dello Stato.
È dunque ininfluente la circostanza che i colli di liquore, quando sono
stati rubati, fossero soggetti ad un regime doganale sospensivo, fonte a sua volta,
si è visto, del regime sospensivo delle accise.
E ciò in quanto quel che rileva, nel nostro caso, è la modalità di
cessazione del regime sospensivo dell’imposta, puntualmente e specificamente
disciplinata dal testo unico oggetto del decreto legislativo numero 504 del 1995:
il 20 comma dell’articolo 2) del testo unico, a questo riguardo, contempla casi di
assimilazione all’immissione in consumo, che si traducono in fictiones iuris
dell’immissione in consumo, utili a rendere esigibili le accise e casi di estinzione
dell’obbligazione nonostante l’immissione in consumo, come avviene, appunto,
per l’ipotesi del furto.
6.- Né il testo ratione temporis applicabile dell’articolo 4 del testo unico
delle accise, secondo cui <> si pone, per l’aspetto in questione, in
contrasto con l’articolo 14 della direttiva numero 92/12, secondo cui <>.
6. /.-L’evoluzione della nozione del fortuito non consente più di
riallacciare il relativo concetto all’evento fatale, che ignora ogni legame con la
colpa: non si può stabilire antitesi alcuna tra il concetto di fortuito come
enunciato dagli articoli 1693, 1784, 1787, 2051 e 2052 del codice civile e quello
implicato dagli articoli 1218 e 1256 del medesimo codice.
Il che induce oggi ad affermare la progressiva identificazione della causa
non imputabile col caso fortuito e la forza maggiore.
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Angelina-M.

ore

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Chi esercita una qualsiasi attività professionale deve adottare le cautele ad
essa consone, in quanto conosce o può conoscere i rischi tipici della sua sfera
professionale, di modo che deve porre in essere i mezzi idonei alla loro
eliminazione. Ma ciò non implica una sua indiscriminata responsabilità per ogni
rischio e, più in generale, una sanzione di responsabilità obiettiva.
La causa estranea si riconduce così alla causa non imputabile; e la causa

non imputabile viene ad abbracciare le due nozioni di caso fortuito e di forza
maggiore: causa non imputabile è l’evento di cui il debitore non deve
rispondere; fortuito è lo specifico, tipico evento liberatorio estraneo alla sfera di
attività delle parti.
Di per sé, quindi, la regolamentazione del furto, da parte del legislatore
italiano, come ipotesi assimilata al caso fortuito previsto dalla normativa
comunitaria ben può rientrare nel novero delle <<...condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi...>>, a norma dell’articolo 14 della direttiva numero
92/12.
7.-Diverso problema è quello dei requisiti del caso fortuito, solitamente
ravvisati nell’imprevedibilità e nell’inevitabilità, dei quali l’articolo 4 fornisce
indubbiamente una nozione allargata, reputando sufficiente che i fatti compiuti
da terzi non siano imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o di colpa grave
nonché che i fatti imputabili al soggetto passivo non lo siano a titolo di colpa
grave.
Ma la questione non rileva nel presente giudizio, in quanto i motivi di
ricorso non investono le caratteristiche del furto e le cautele apprestate dalla
società; non investono, dunque, i caratteri dell’imprevedibilità e
dell’inevitabilità del furto.
7.1.-La conformazione dei motivi rende allora inconferente anche la
giurisprudenza di questa Corte rispettivamente richiamata dalle parti (Cass. 23
aprile 2010, n. 9787; Cass. 23 luglio 2009, n. 17195; parimenti irrilevante è
Cass., sez.un., 2 dicembre 2008, n. 28536, che si limita, in motivi ‘one, a dar
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Angelina-Mai

ensore

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conto della circostanza che l’art. 59 1. 21 novembre 2000 n. 342 ha ampliato i
casi di abbuono dell’imposta, e quindi del diritto al rimborso, previsti dall’art. 4
d.leg. 26 ottobre 1995 n. 504, facendovi rientrare anche le ipotesi in cui il
prodotto in regime di sospensione sia andato perduto a seguito di reati commessi
da terzi, ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo o,
comunque, siano rimasti ignoti gli autori del reato), che, appunto, evoca e

fini dell’ottenimento dell’abbuono in questione.
8.-In definitiva, essendosi verificato il furto, che ha determinato
l’estinzione dell’obbligazione tributaria di pagamento dell’accisa, le
caratteristiche del quale non sono state oggetto di contestazione, il ricorso va
respinto.
Sussistono, peraltro, giusti motivi, dati dalla particolarità della
controversia, per compensare le spese.

per questi motivi
La Corte
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.

ricostruisce la rilevanza della condotta del soggetto passivo, in caso di furto, ai

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