Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24912 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 09/10/2018), n.24912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15555/2017 proposto da:

AGC AUTOMOTIVE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 36, presso

lo studio dell’avvocato RAFFAELE DEL GAUDIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VALERIANO FERRARI;

– ricorrente –

contro

D.P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBA 12/A,

presso lo studio dell’avvocato CARLO ALESSANDRINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LOREDANA DI FOLCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2307/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 24.4.2017, la Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 23735 del 2016, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato da AGC Automotive Italia s.r.l. a D.P.B., condannando l’azienda a reintegrarlo nel suo posto di lavoro e a risarcirgli i danni ex art. 18, comma 4, St. lav.;

che avverso tale pronuncia AGC Automotive Italia s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che D.P.B. ha resistito con controricorso; che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che AGC Automotive Italia s.r.l. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 380-bis c.p.c., argomentata da parte ricorrente con riguardo all'”eccessiva ampiezza (…) dei casi di possibile inammissibilità” del ricorso e “in quella parte in cui esclude dal contraddittorio il Signor Procuratore Generale” (cfr. memoria, pagg. 16-18), è manifestamente infondata, dovendo sul punto richiamarsi le considerazioni svolte da Cass. nn. 395 del 2017 e 5371 del 2017 circa le finalità del procedimento di definizione camerale previsto dall’art. 380-bis c.p.c. e la compatibilità di quest’ultimo sia con la Carta costituzionale che con la CEDU;

che, con il primo motivo, la ricorrente censura il “vizio logico della ratio decidendi” del giudice del rinvio, argomentandolo dalla natura esemplificativa e non tassativa delle disposizioni del contratto collettivo richiamate dalla Corte di merito a sostegno della valutazione d’illegittimità del licenziamento, dall’acclarata responsabilità del lavoratore nella commissione dei fatti ascrittigli, dall’impossibilità di una sua diversa adibizione in azienda e dall’erroneità della statuizione concernente le conseguenze sanzionatorie del recesso illegittimo (cfr. ricorso per cassazione, pagg. 14-15);

che, con il secondo e il terzo motivo, la ricorrente lamenta “la violazione e la falsa applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento” e l'”insufficienza, la contraddittorietà e l’illogicità dell’adottata motivazione circa le conseguenze sanzionatorie della condotta tenuta dal D.P.” (ibid., pagg. 15 ss);

che i motivi possono essere trattati congiuntamente, dal momento che lamentano sia violazioni delle disposizioni del contratto collettivo di riferimento sia vizi di motivazione derivanti dall’avere la Corte territoriale ritenuto che la mancanza contestata al lavoratore odierno controricorrente avesse natura tale da dover essere ricondotta nell’alveo delle sanzioni conservative, invece che tra quelle espulsive;

che, con riguardo alle censure correlate a presunte violazioni del CCNL di riferimento, va senz’altro richiamato il principio secondo cui l’onere del ricorrente di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 195 del 2016 e 21554 del 2017);

che, nella specie, il ricorso per cassazione non contiene alcun elemento utile a far comprendere nè il contenuto delle statuizioni contenute nelle disposizioni contrattuali citate dalla Corte di merito, nè, prima ancora, se il contratto collettivo sia mai stato depositato in giudizio e dove in atto si trovi;

che, con riguardo alle censure di vizio di motivazione, è appena il caso di ricordare che nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che – nella formulazione risultante dalla novella apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv. con L. n. 134 del 2012) – consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso dalle parti (cfr. fra le tante Cass. n. 21439 del 2015, sulla scorta di Cass. S.U. n. 8053 del 2014);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA