Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24912 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13657/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE SISCO

8, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA NELLI, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 50/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 19/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato NELLI che si riporta agli

atti e deposita una cartolina A/R;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella di pagamento relative a vari tributi, da parte del contribuente, il quale ha rilevato la nullità della notifica dell’avviso d’accertamento prodromico, perchè non effettuata al corretto numero civico di residenza della parte intimata, ed inoltre, il medesimo contribuente ha eccepito vizi propri della cartella.

La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR, in accoglimento delle ragioni del contribuente, riformava la sentenza di primo grado in senso favorevole alla parte privata.

Avverso quest’ultima pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre i contribuenti hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, i giudici d’appello avrebbero ritenuto che il procedimento notificatorio fosse viziato, per errata individuazione del numero civico della residenza del contribuente, laddove le risultanze probatorie desumibili dall’esame degli avvisi gli ricevimento delle raccomandate inviate al contribuente smentivano il ragionamento decisorio della CTR.

Il motivo è fondato.

Dall’esame dell’avviso di ricevimento riguardante l’atto spedito con raccomandata n. 76188967541-6 (contenente l’avviso d’accertamento), si rileva che la consegna del plico, il 13.4.2007 non fu possibile “per temporanea assenza del destinatario e mancanza delle persone abilitate”, con la descrizione dell’adempimento di tutte le formalità di cui all’art. 140 c.p.c. (comprensivo della compiuta giacenza perfezionatasi il 26.4.2007); mentre dall’esame del secondo avviso di ricevimento della raccomandata n. (OMISSIS), risulta avvenuta la comunicazione di avvenuto deposito al medesimo indirizzo, con immissione dell’avviso in cassetta il 14.7.2007. Pertanto, l’agente postale risulta aver attestato la temporanea assenza del destinatario e non la sua irreperibilità (all’indirizzo presso il quale erano stati inviati gli avvisi d’accertamento), il tutto in data antecedente al 26.4.2007, quando il contribuente richiese l’attivazione del servizio “Seguimi” ad altro indirizzo. Secondo l’insegnamento di questa Corte “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in forza del disposto della L. n. 890 del 1982, art. 1, gode della stessa fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l’atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall’agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione dell’identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell’atto” (Cass. n. 2421/2014).

Nella presente vicenda, quindi, erroneamente i giudici d’appello hanno ritenuto viziato il procedimento notificatorio, in quanto, la dichiarazione di temporanea assenza del destinatario resa dall’agente postale e non di sua irreperibilità, al civico n. (OMISSIS), risulta coperta dalla “fede privilegiata” di cui all’art. 2700 c.c. e poteva essere contestata esclusivamente con la proposizione della querela di falso; in ogni caso, in una situazione di apparente incertezza, i giudici d’appello non hanno correttamente motivato perchè non abbiano considerato probante quanto attestato dall’agente postale negli avvisi di ricevimento, in atti. Infine, al di là della numerazione del civico, il contribuente risulta aver dimorato sempre nel medesimo immobile, nel quale l’agente postale ha attestato la temporanea assenza.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale per il Veneto, in diversa composizione, affinchè, riesamini l’intera controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per il Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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