Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24911 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANTEGAZZA

N. 24, presso lo studio del DR. MARCO GARDIN, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIRRELLI ANTONIO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTATE UFFICO DI GIOIA DEL

COLLE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 6815-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 111/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 18/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere designato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha depositato la seguente relazione, comunicata alle parti, che non hanno fatto pervenire osservazioni:

In data 5 gennaio 2005 C.A. ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Bari 290/09/2000 pubblicata il 19 dicembre 2000. L’appello è stato respinto nel merito. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. L’Agenzia resiste e spiega ricorso incidentale.

La causa può decidersi in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5.

E’ invero manifestamente fondato il controricorso, il cui esame è logicamente preliminare, col quale si rileva che l’appello era tardivo, ed avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile, anche d’ufficio, ex art. 327 c.p.c. La ricorrente ha invocato la disposizione dell’art. 327 cpv c.p.c. assumendo che non aveva avuto notizia della sentenza di primo grado per nullità della notificazione del relativo avviso di deposito. La CTR ha respinto nel merito la doglianza di nullità della notificazione, ma non avrebbe potuto prenderla in esame, perchè l’impugnazione tardiva è consentita a “la parte contumace che dimostra di non aver avuto conoscenza del processo”, mentre la ricorrente non era contumace ed era ben consapevole del processo conclusosi, in primo grado, col rigetto del suo ricorso.

Il collegio condivide la relazione.

Vanno dunque riuniti i ricorsi ed accolto quello incidentale, restando assorbito il principale. La sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., perchè il processo non poteva essere proseguito. La parte privata va condannata al rimborso delle spese dei giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi ed accoglie quello incidentale (principale assorbito). Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna la parte privata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese dei giudizi di impugnazione, liquidate in Euro 500,00 per l’appello ed Euro 600,00 oltre spese prenotate a debito per quello di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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