Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24911 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 05/10/2017, dep.20/10/2017),  n. 24911

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20917/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile della

Funzione Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1552/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/10/2017 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO

CURZIO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Poste italiane spa ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bari nella controversia promossa da D.L.S.A..

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Nel corso del giudizio di cassazione le parti hanno conciliato la controversia (il verbale di conciliazione è stato prodotto in giudizio).

Per tale motivo deve dichiarasi la cessazione della materia del contendere. Nulla sulle spese poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva. La decisione adottata (cessazione della materia del contendere) comporta l’esclusione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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