Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24911 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 09/10/2018), n.24911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3665/2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI n. 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA

RICCIOTTI n. 11, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO CERRAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 815/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza dell’8 novembre 2016, la Corte d’Appello di Firenze, quale giudice del rinvio disposto da questa Corte a seguito dell’annullamento della precedente pronunzia della stessa Corte territoriale di riforma della decisione resa dal Tribunale di Lucca, accoglieva parzialmente la domanda proposta da B.A. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., dichiarando, stante la mancata impugnazione del capo della precedente sentenza d’appello dichiarativa dell’inammissibilità della domanda concernente la declaratoria di nullità dei contratti a termine conclusi tra le parti relativamente ai periodi 16.10.1998/31.1.1999 e 2.10.2000/31.1.2001 a motivo del passaggio in giudicato di una precedente sentenza di rigetto, la nullità del residuo contratto a termine intercorso tra le parti relativamente al periodo 3.5.1999/31.5.1999, sancendo la conversione a tempo indeterminato del rapporto a far data dal 3.5.1999 e condannando la Società al pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, nella misura di quattro mensilità nonchè della retribuzione maturata dalla data della sentenza di primo grado fino alla riammissione in servizio;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto illegittima l’apposizione del termine al contratto concluso sulla base della causale giustificativa di cui all’art. 8 del CCNL 26.11.1994 essendo venuta meno l’efficacia autorizzatoria della predetta norma contrattuale successivamente alla data del 30.4.1998, ammissibile la conversione a tempo indeterminato del rapporto, dovuta per il periodo successivo alla pronunzia di accoglimento della domanda in primo grado, all’intervento della quale limita la copertura data dall’indennità risarcitoria forfettaria L. n. 183 del 2010, ex art. 32 e fino all’effettiva riammissione in servizio la retribuzione contrattualmente spettante;

per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la B.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

che la contro ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, anche in relazione agli artt. 1362,1363 c.c. e art. 112 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto, anche in considerazione del contrasto con i canoni di interpretazione dei contratti, della statuizione della Corte territoriale intesa a limitare l’operatività del regime sanzionatorio della nullità dell’apposizione del termine implicante il riconoscimento della sola indennità risarcitoria forfettaria al periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza di primo grado che già sanciva la conversione a tempo indeterminato del rapporto, essendo quella pronunzia riferita ad un diverso contratto a termine precedentemente concluso tra le parti, poi risultato legittimo e comunque per essere la conseguente statuizione attributiva, per il periodo successivo, del diritto alle retribuzioni contrattualmente spettanti resa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;

che il motivo merita accoglimento, dovendosi interpretare la L. n. 183 del 2010, art. 32, nel senso che l’indennità onnicomprensiva ivi prevista integra la misura risarcitoria spettante per l’intero periodo compreso tra la scadenza del termine implicante l’interruzione di fatto del rapporto e la pronunzia costitutiva, per effetto della disposta conversione, del rapporto a tempo indeterminato, pronunzia che nella specie non può che ricollegarsi alla sentenza in tal senso emessa dalla Corte d’Appello di Firenze quale giudice di rinvio, al di là della circostanza che questa faccia riferimento ad un contratto diverso da quello individuato dal Tribunale di Lucca, investito della controversia in primo grado, come legittimante la conversione a tempo indeterminato del rapporto medesimo, dal momento che quella pronunzia, una volta riformata in sede di gravame dalla prima decisione della Corte d’Appello di Firenze, è venuta a perdere qualsiasi efficacia;

che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la controversia, che non necessita di alcun altro accertamento di fatto, decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con compensazione delle spese in ragione della novità dell’esito complessivo della lite che ha visto la lavoratrice solo parzialmente vittoriosa.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore di B.A. della somma corrispondente a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a titolo di indennità onnicomprensiva L. n. 183 del 2010, ex art. 32, fino alla data della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Firenze in sede di rinvio e dichiara nulla la statuizione di cui al dispositivo della sentenza medesima in ordine al pagamento delle retribuzioni dalla pronunzia di primo grado alla riammissione nel posto di lavoro, compensando le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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