Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24911 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep. 06/12/2016), n.24911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14812/2011 proposto da:

VETERES SRL in persona del Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.

FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI

DEZZA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 67/2010 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO

depositata il 21/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato COGLIATI DEZZA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PALASCIANO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Veteres s.r.l., esercente attività di costruzione e gestione di impianti di depurazione, in persona del rappresentante pro tempore P.T., ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 67/06/10, dep. il 21.4.2010, che, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l’appello della società contribuente in relazione ad avviso di accertamento con il quale, a seguito di p.v. della Guardia di finanza, era stato rettificato il reddito d’impresa ai fini dell’Iva, dell’Irpeg e dell’Irap per l’anno 1998. In particolare la CTR, per quanto ancora rileva – avendo la ricorrente limitato il gravame alla deducibilità del costo per consulenze tecniche e alle spese per pubblicità e promozione – ha escluso la detraibilità della fattura emessa dalla Ecosistema s.r.l., relativa a spese per consulenze tecniche, in quanto “la descrizione è estremamente sintetica” e non supportata da idonea documentazione; e ritenuto non inerenti le spese di pubblicità e promozione, di cui al contratto fra Veteres e l’associazione motociclistica A.S.top – Racing, trattandosi “di spese di sponsorizzazione che in quanto tali, vanno ricomprese nelle spese di rappresentanza”.

L’Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo Veteres s.r.l. deduce motivazione insufficiente (ex art. 360 c.p.c., n. 5), sulla ripresa a tassazione per consulenze tecniche.

Il motivo è da respingere, avendo la CTR confermato il suddetto recupero stante la mancata documentazione del relativo costo e oltretutto non essendo specificato nella fattura “nè il tipo di consulenza tecnica nè il luogo ove questa è avvenuta”. Tale motivazione involge un apprezzamento di fatto, immune da vizi logici, rispetto al quale non risulta dedotta in concreto l’omessa motivazione su fatti decisivi, cioè idonei a determinare con certezza una decisione diversa.

2. Col secondo motivo si denunzia motivazione insufficiente (ex art. 360 c.p.c., n. 5), sulla ripresa a tassazione delle spese pubblicitarie, comprendenti l’acquisto di gadget, orologi e portachiavi, essendosi la CTR limitata a considerarle spese non inerenti all’attività della società (esercente attività di costruzione e gestione di impianti di depurazione).

3. Anche questo motivo va respinto, svolgendo un apprezzamento di fatto circa la sussistenza del requisito di inerenza del costo (richiesto dal previgente D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, ora art. 109, stesso D.P.R.), così sostituendosi alla diversa valutazione effettuata dal giudice di merito, con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, laddove manca la chiara indicazione di fatti decisivi trascurati dal giudice di merito.

4. Col terzo motivo si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, e art. 74, comma 2), in relazione alla ripresa a tassazione di spese pubblicitarie (per l’acquisto di gadget), considerate erroneamente costi pubblicitari non inerenti all’attività.

5. Col quarto motivo si denunzia violazione di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2), riguardo ad una fattura per contratto pubblicitario finalizzato alla diffusione del marchio della società in attività di gare sportive, per avere la CTR confuso fra spese di pubblicità e rappresentanza (trattandosi di spese di pubblicità e propaganda e non di spese per sponsorizzazione).

6. Il terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

In tema di distinzione tra spese di rappresentanza e spese pubblicitarie, per la quale è necessaria una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese (Cass. 16812/2014), questa Corte, in ragione della diversità, anche strategica, degli obiettivi, ha affermato il principio che costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa al fine di potenziarne le possibilità di sviluppo; mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi offerti dalla società al fine diretto di incrementare le vendite.

La CTR ha pertanto correttamente qualificato le indicate spese, sia con riferimento al materiale (orologi e portachiavi), non includibile fra le spese di pubblicità, in quanto estraneo all’attività della contribuente; sia in relazione alle spese per la diffusione del marchio della società nelle gare del campionato italiano di motociclismo, correttamente considerate spese di sponsorizzazione, anche sulla base dell’esame della documentazione (contratto stipulato con l’associazione motociclistica A.S.Top Racing). Le spese di sponsorizzazione costituiscono infatti, in via generale, spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2, oggi art. 108), salvo che il contribuente fornisca la prova, nella fattispecie insussistente, che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno economico e commerciale in proprio favore (Cfr. Cass. n. 21977/2015; n. 16596/2015; n. 3084/2016; n. 8116/2016).

7. In conclusione il ricorso va rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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