Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24911 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24911 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 16683-2010 proposto da:
EDISON SPA (in qualità di incorporante la EDISON GAS
e la BUSSI TERMOELETTRICA SPA) in persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
MAROCCO 18, presso lo studio dell’avvocato TRIVOLI
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE in persona

Data pubblicazione: 06/11/2013

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrenti –

REGIONE ABRUZZO;
– intimato

avverso la sentenza n. 109/2010 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 09/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato TRIVOLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato FIDUCCIA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Bussi termoelettrica spa, nell’ambito della gestione di una centrale termoelettrica a ciclo
combinato per la cogenerazione di energia elettrica e vapore, effettuava prove tecniche di
funzionamento per l’avviamento dell’impianto corrispondendo, per il periodo 1.6-24.7.1995,
un’imposta di consumo sul gas metano.
2. In data 25 luglio 1995 detta società avanzava richiesta di esenzione dal pagamento dell’accisa per
il gas metano utilizzato per le prove di funzionamento.

constatazione dell’impiego di gas metano ad uso combustione per usi industriali e di produzione di
energia elettrica, applicava l’esenzione dall’accisa a decorrere dal 25 luglio 1995, data di
presentazione della domanda da parte della contribuente.
4. La società Bussi proponeva innanzi al tribunale di L’Aquila domanda di riconoscimento del
diritto all’esenzione dal pagamento dell’accisa sul gas metano

per il periodo 1.6-24.7.1995,

chiedendo altresì l’esclusione dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano
usato come combustibile per gli usi industriali e, conseguentemente, il rimborso delle somme
indebitamente versate, oltre interessi anatocistici.
5. Innanzi al tribunale interveniva volontariamente la Edison Spa che somministrava alla società
attrice gas metano, aderendo alle domande proposte dalla società Bussi.
6. 11 giudice di primo grado rigettava le domande.
7. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n.109/2010 pubblicata il 9 febbraio 2010,
rigettava, previa riunione, gli appelli proposti separatamente dalla Bussi termoelettrica Spa incorporata nel corso del giudizio da Edison Spa – e dalla stessa Edison Spa nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché della Regione Abruzzo avverso la medesima
sentenza resa fra le parti dal Tribunale di L’Aquila, condannando la Edison a pagare le spese del
giudizio.
7.1 Secondo il giudice di appello assumeva valore assorbente rispetto alle plurime doglianze
proposte dalle appellanti l’esame della questione relativa alla necessità di apposita istanza per
ottenere il riconoscimento dell’esenzione reclamata ed alla decorrenza del riconoscimento
dell’esenzione dal momento della presentazione dell’istanza.
7.2 La decisione di primo grado era immune da vizi, risultando conforme all’indirizzo espresso da
questa Corte con la sentenza n.23518/2008, a cui tenore il rimborso dell’accisa indebitamente
corrisposta per mancata applicazione dell’aliquota ridotta può essere accordato con effetti decorrenti
dalla data di presentazione della relativa istanza, trattandosi di agevolazione subordinata alla
dimostrazione della sussistenza dei relativi presupposti da parte del soggetto interessato ed alla
verifica dei medesimi da parte dell’autorità competente.
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3. L’U.T.F. di Pescara, dopo avere redatto, in data 8.8.1995, processo verbale di riscontro e

7.3 Non poteva infatti concordarsi con la tesi che la parte contribuente aveva diritto alla
defiscalizzazione per il solo fatto di avere impiegato gas metano per la produzione di energia,
dovendo l’amministrazione verificare i presupposti indicati dall’interessato ed accertare prima di
accordare l’agevolazione, la natura della produzione del bene ed i quantitativi di gas metano
adoperati.
7.4 Per tali ragioni l’istanza alla quale il contribuente era tenuto in forza del D.M. 12.7.1977, era
insuscettibile di spiegare efficacia retroattiva, potendo l’amministrazione compiere le opportune

prove tecniche di funzionamento aveva prodotto oltre che energia elettrica anche vapore,
successivamente ceduto alla Ausimont Spa. Ragion per cui per tale segmento si era verificato un
uso industriale del gas metano soggetto ad accisa, senza che l’UTF fosse stato messo in condizione
di misurare con esattezza i quantitativi forniti distinguendoli da quelli utilizzati per la produzione di
energia.
8. La Edison Spa, in qualità di incorporante della Edison Gas Spa e della Bussi Termoelettrica Spa,
ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo, al quale ha resistito il Ministero
dell’economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane.
9. La regione Abruzzo non ha depositato difese, mentre l’Agenzia delle Dogane e la società
contribuente hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. La società Edison Spa ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art.20 del D.L. N.331193
conv. nella 1.n.427/1993 , del punto 12 della tabella A allegata al medesimo d.l.n.331193 e dell’art.4
D.M. 12.7.1977, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c., nonché omessa motivazione su un fatto
controverso e decisivo, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c.
10.1 Lamenta che il giudice di appello aveva fatto mal governo delle norme sopra indicate, dalle
stesse traendo l’errato presupposto che il diritto soggettivo all’esenzione dipendesse dalla
presentazione dell’istanza e prendesse luogo dalla data della domanda. Il richiamo alla sentenza
n.23518/08 di questa Corte non era pertinente; tale pronunzia riguardava, infatti, il riconoscimento
dell’aliquota ridotta prevista dall’art.26 d.lgs.n.504/1995 e non le ipotesi disciplinate dall’art.20
d.l.n.261/1990(erroneamente indicato come d.l.n.331/1993 n.d.r.) e, in ogni caso, intendeva solo
sottolineare la funzione dell’istanza, diretta alla dimostrazione dei presupposti costitutivi del diritto
all’esenzione. In altre occasioni, infatti, questa stessa Corte aveva sottolineato come l’esonero
dall’accisa e la domanda di rimborso non erano impediti dalla omessa denuncia dell’attività di
officina e dall’omessa adozione di speciali strumenti di controllo-Cass.nn.12045/2008, 22951/2004,
12589/2004,12430/07. Aveva dunque errato la Corte di appello nel ritenere che la condotta della
contribuente avesse interferito sulle attività di verifica che l’autorità poteva compiere, risultando
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verifiche solo dalla data di presentazione dell’istanza. Peraltro, l’utilizzo del gas metano durante le

peraltro che l’UTF di Pescara aveva proceduto, in data 11.5.1995, a seguito della denunzia di
officina presentata dalla Bussi Termoelettrica, alla verifica dei circuiti ed alla sigillatura dei
contatori per le misure elettriche, procedendo alla redazione del PVC dell’8.8.1995, nel quale era
stato testualmente chiarito che l’attività svolta dalla società era rivolta alla produzione di energia
elettrica e vapore e che l’UTF aveva proceduto all’attivazione, ai fini fiscali, della centrale con
decorrenza 1.6.1995, mettendo l’ufficio in condizione di verificare la destinazione del gas all’uso
agevolato. Lo stesso UTF, d’altra parte, aveva riconosciuto, con la nota del 7.2.1996, allegata all’atto

all’istanza, pur essendo stato il combustibile impiegato nello stesso uso di produzione di energia
elettrica. Del tutto inconferente era poi il richiamo, operato dalla Corte di appello, al DM 12.7.1977,
riguardando la denuncia degli impianti di fornitura di gas metano per usi diversi da quelli delle
imprese industriali ed artigiane e non contenendo previsioni specifiche sugli adempimenti per
ottenere l’esenzione. Peraltro, non era possibile attribuire all’istanza disciplinata dal DM citato
valenza costitutiva del diritto all’esenzione.
10.2 Nemmeno persuasivo risultava l’ulteriore argomento, esposto dalla Corte di appello, in ordine
alla destinazione di parte del gas alla produzione di vapore ceduto alla Ausimont spa ed
all’impossibilità dell’Ufficio di verificare i quantitativi forniti per distinguerli da quelli destinati alla
produzione di energia. Ed infatti, il giudice di appello aveva omesso di considerare che per la
quantificazione del gas impiegato per l’energia si applicava un sistema a forfait sulla base di criteri
fissati da apposito d.m. del Ministero dell’Industria. E poiché’ era stato accertato il quantitativo di
energia elettrica prodotto fra li giugno ed il 24 luglio 1995, era agevole determinare il quantitativo
di gas impiegato per la produzione del vapore, per il quale non era stata avanzata alcuna richiesta di
restituzione.
10.3 Dichiarava, infine, di riproporre le ulteriori censure prospettate in grado di appello che la
Corte di appello non aveva esaminato, ritenendole assorbite e faceva riserva di riproporle innanzi al
giudice del rinvio.
11. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane hanno dedotto
l’inammissibilità delle censure, avendo la ricorrente prospettato in un unico motivo vizi di
legittimità e di motivazione e comunque l’infondatezza delle stesse, in ragione di quanto previsto
dall’art.4 D.M.12luglio1977 n.103, tuttora in vigore in forza dell’art.67 comma 1 d.lgs.n.504/1995,
ove si prevedeva la necessita di apposita istanza corredata dal certificato di iscrizione alla Camera
di commercio, avente valore costitutivo, ragion per cui non poteva riconoscersi l’agevolazione
richiesta per il periodo precedente alla data dell’istanza.
12. La censura è fondata nei termini di seguito precisati.
12.1 Non è, anzitutto, corretta la prospettazione difensiva esposta dalla società contribuente volta ad
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di citazione, che l’agevolazione richiesta dalla società non era stata concessa per il periodo anteriore

escludere la rilevanza, rispetto alla fattispecie concreta, dell’art.4 dm 12 luglio 1977, reso in
attuazione dell’art.10 d.l.n.15/1977, sul quale la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione,
evocando un precedente reso da questa Corte —sent.n.23518/2008- con specifico riferimento
all’accisa sul gas metano per usi industriali.
12.2 Va premesso come, nel caso di specie, come risulta dall’esposizione in fatto della sentenza
gravata di ricorso per Cassazione, l’oggetto del contendere individuato dalla stessa società
contribuente era rappresentato, anzitutto, dal diritto, reclamato dalla società contribuente, ad andare

12.3 Orbene, a tal proposito rileva l’art.6 comma 3 del d.l.n.261/1990 conv. nella legge 331/1990, a
cui tenore è assoggettato all’imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo il gas
metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi
industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica negli usi di cantiere e in
operazioni di campo nell’attività di coltivazione di idrocarburi e quello utilizzato per i consumi
interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali, i gas di petrolio e gli
altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa.
12.4 Successivamente, l’art.20 d.l.n.331/93, recante norma di Armonizzazione delle disposizioni in
materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in
materia di IVA con quelle recate da direttive CEE, conv. con modificazioni nellal.n.427/1993.
12.5 Tale disposizione, nel prevedere le ipotesi di esenzione ed agevolazione per gli oli minerali
come indicate nella tabella A — e per quel che qui interessa quella prevista dalla voce “12.
Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, purche’ la potenza installata non sia inferiore a
kw 1: – metano e gas di petrolio liquefatti” — ha modo di specificare che detti oli minerali sono
ammessi ad esenzione o all’aliquota ridotta nella misura ivi prevista con l’osservanza delle
modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell’imposta
pagata.
12.6 Orbene, la circostanza che detto decreto non risulti emanato- come ha dedotto in modo
articolato la società contribuente, senza che tale assunto sia stato in alcun modo contestato dalle
controricorrenti costituite- non elide in alcun modo il fatto che ai fini del riconoscimento
dell’esenzione fosse comunque necessaria, da parte della società contribuente, la dichiarazione con
la quale lo stesso comunicava all’Ufficio di Finanza l’attività di consumo del gas metano sulla base
delle prescrizioni indicate nel D.M. 12.7.1977- artt.2, 3 e 4, reso in attuazione dell’art.10 d.l.n.15/77
come modificato dall’art.’ della 1.n.102/1977, che ha introdotto l’imposta di consumo sul gas
metano per usi civili, prevedendo dapprima un’esenzione per quello impiegato ad usi industriali.
12.7 H D.M. appena ricordato, infatti, riguarda le modalità che il fornitore deve seguire per
denunciare all’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno trenta
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esente dal pagamento dell’accisa destinata alla produzione di energia elettrica.

giorni prima dell’attivazione, gli impianti attraverso i quali intendono effettuare forniture di gas
metano da usare come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed
artigiane. E non può revocarsi in dubbio che, mancando la disciplina regolamentare collegata
all’art.20 d.l.n.331/1993, non poteva escludersi l’applicazione delle disposizioni che riguardavano il
pagamento dell’imposta di consumo- che poi l’art.26 t.u.a. ha trasformato in accisa- del gas metano
per impieghi ad uso industriale, qual è certamente quello del gas destinato alla produzione di
energia elettrica. Senza dire che l’azione giudiziaria proposta dalla società contribuente riguardava,

usato come combustibile per gli usi industriali, rispetto alla quale la dichiarazione anzidetta
appariva direttamente applicabile.
12.8 In ogni caso, lo stesso giudice di appello ha messo in evidenza che i principi sopra esposti in
punto di riconoscimento dell’agevolazione solo per il periodo successivo alla domanda ritenuti
decisivi erano stati tratti dalla pronunzia di questa Corte ancorchè questa avesse statuito in relazione
a vicenda regolata da normativa diversa da quella concernente l’esenzione per il consumo di gas
destinato alla produzione di energia elettrica. Ciò si correla alla necessità, alla quale è informata
tutta la disciplina del settore, essenzialmente fondata sul meccanismo di autoliquidazione, di
mettere in condizione l’ufficio di verificare le modalità con le quali si forniscono i prodotti
sottoposti ad accisa e, parimenti, di controllare l’esistenza dei presupposti che giustificano il
riconoscimento di trattamenti differenziati- agevolazioni o esenzioni- rispetto a quelli previsti a
livello generale. Esiste, pertanto, nel sistema delle accise, un principio di carattere generale che
riconduce alla comunicazione all’Ufficio di finanza dell’espletamento delle attività che impongono
l’applicazione delle accise introdotte nel sistema normativo interno l’operatività del sistema delle
esenzioni agevolazioni riconosciuta dall’ordinamento di settore.
12.9 Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi infondata la dedotta erroneità della decisione di
appello per avere ritenuto applicabile il D.M. 12.7.1977 e la disciplina che contempla la specifica
dichiarazione del fornitore di gas metano all’Ufficio di Finanza.
12.10 E’ invece parzialmente erronea che ha integralmente escluso la fondatezza della pretesa
riguardante il periodo anteriore alla domanda di riconoscimento dell’esenzione.
12.11 Con tale pronunzia, come ritenuto dal giudice di appello, questa Corte ha chiarito che il
rimborso di quanto indebitamente pagato per la mancata applicazione del beneficio
dell’aliquota ridotta sul gas metano utilizzato per usi industriali, previsto dall’art. 26 del d.lgs. 26
ottobre 1995, n. 504, può essere accordato con effetti decorrenti dalla data di presentazione della
posto che, trattandosi di un’agevolazione

relativa istanza e non da un momento anteriore,
tributaria, il godimento del beneficio è subordinato alla

dimostrazione della sussistenza dei

relativi presupposti da parte del soggetto interessato e la verifica dei medesimi da parte dell’autorità
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altresì, la pretesa non debenza dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano

competente.
12.13 E’ però corretta la censura nella parte in cui contesta che il giudice di appello abbia omesso di
considerare che la società contribuente aveva ampiamente assolto all’obbligo di comunicazione
dell’impiego del gas per la produzione di energia fin da epoca anteriore all’istanza del 25.7.1995,
attraverso la denunzia di officina effettuata in data 11.5.1995.
12.14 Ed invero, tanto risulta dallo stesso pvc nel quale si dava atto che la società era regolarmente
denunciata presso l’UTF di Pescara che, a sua volta, ha già provveduto all’attivazione, ai fini fiscali,

complessi di misura redatto 11.5.1995″-cfr.pag.19 ricorso introduttivo-.
12.15 Reputa dunque il collegio che, in sintonia con il principio di base espresso da
Cass.n.23518/2008, detta dichiarazione ha prodotto gli effetti della dichiarazione indicata dal D.M.
12.7.1977, non avendo nemmeno l’amministrazione disconosciuto il diritto all’agevolazione se è
vero, come prospettato dalla società ricorrente, che nella nota n.31670 del 7.2.1996 l’UTF di
Pescara aveva dato atto che, per il periodo pregresso all’istanza l’Ufficio “non ha ovviamente
concesso l’agevolazione pur essendo stato il combustibile impiegato nello stesso uso di produzione
dell’energia” . Dichiarazione, quest’ultima, idonea ad escludere anche l’ulteriore affermazione,
espressa dalla CTR, in ordine all’impiego di parte del gas metano per usi diversi dalla produzione di
energia.
12.14 In conclusione, poiché nel caso di specie è incontroverso che l’UTF di Pescara, al quale la
società contribuente chiese il riconoscimento dell’esenzione per il consumo di gas metano destinato
alla produzione di energia, ha accolto tale domanda a far data dall’istanza medesima (25 luglio
1995), non ritenendo di potere provvedere favorevolmente sulla medesima istanza nella parte in cui
si riferiva al periodo compreso fra 1’1 giugno 1995 ed il 24 luglio 1995, durante il quale la società,
come dalla stessa tempestivamente comunicato all’UTF, aveva effettuato prove tecniche di
funzionamento per l’avviamento e la messa a regime dell’impianto, non può ritenersi corretto
l’operato dell’amministrazione che ha riconosciuto il diritto all’esenzione per il solo periodo
successivo alla istanza.
13. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa, non richiedendosi ulteriori accertamenti in
fatto, può essere decisa nel merito ex art.384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo della
contribuente.
14. Le spese del giudizio di merito vanno compensate mentre le spese del giudizio di legittimità
seguono la soccombenza e si liquidano in favore della società contribuente nella misura specificata
in dispositivo
P.Q.M.
La Corte
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della centrale stessa con decorrenza 1.6.199; a tal fine di ricorda il verbale di suggellamento dei

Accoglie il ricorso
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso della società contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito.
Condanna l’Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese che liquida in euro 20.000,00 per
compensi, euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma del 12 marzo 2013,

riconvocata il giorno 26 marzo 2013.

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