Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24910 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso la

quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 229/48/05, depositata il 24 marzo 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 229/48/05, depositata il 24 marzo 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Napoli (OMISSIS), ha riconosciuto ad C.A. il diritto al rimborso della ritenuta operata, a titolo di IRPEF, dal datore di lavoro Isveimer spa sulla somma corrispostagli a seguito della liquidazione del fondo di previdenza per il personale dell’ente.

La contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., con il quale l’amministrazione, denunciando violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 48, 16 e 17, del 1986, sostiene l’imponibilità delle somme corrisposte dall’Isveimer spa ai dipendenti a seguito della liquidazione del fondo di previdenza istituito per il proprio personale.

Questa Corte ha già più volte affermato, con riguardo a identiche fattispecie, il principio secondo il quale “le quote del Fondo di previdenza aziendale dell’Isveimer corrisposte agli iscritti, ai sensi del D.L. 24 settembre 1996, n. 497, art. 4 convertito in L. 19 novembre 1996, n. 588, a seguito della messa in liquidazione del predetto ente, non sono assimilabili a prestazioni corrisposte in dipendenza di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, e non sono quindi qualificabili, neppure in via analogica, come redditi di capitale; esse non hanno nemmeno natura risarcitoria, non essendo volte a compensare gli aventi diritto del sacrificio loro imposto o della perdita del trattamento integrativo (il cui ristoro, peraltro, sarebbe risultato comunque assoggettabile a tassazione, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2), ma ad estinguere immediatamente i loro crediti a costi ridotti; esse, in quanto destinate, secondo le intenzioni, ad essere corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro, trovano in quest’ultimo la loro fonte giustificatrice, ed essendo volte a compensare la perdita di redditi futuri hanno natura di retribuzione differita e funzione previdenziale, tale da giustificare l’applicazione in via analogica del regime fiscale previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, 18 e 48 per il trattamento di fine rapporto e le altre indennità ad esso equiparabili” (Cass. n. 8200 del 2007, n. 13274 del 2005, n. 4425 del 2010).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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