Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2491 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

M.A.R., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso

l’avv. GAETANO DELL’ACQUA, dal quale, unitamente all’avv. ANTONIO M.

DE FILIPPIS, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona dei curatori p.t. dott.

A.T. e avv. N.L., elettivamente domiciliato in Roma,

alla via L. Greppi n. 77, presso l’avv. ANTONIO RUGGERO BIANCHI,

unitamente all’avv. PIETRO REFERZA del foro di Teramo, dal quale è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e

E.N.I. S.P.A., rappresentata dall’avv. Mantovani Massimo, in virtù

di procura per notaio C.P. del 22 settembre 2010, rep.

n. 76124, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza G. Mazzini

n. 27, presso l’avv. LUCIO NICOLAIS, dal quale. unitamente all’avv.

PAOLO PORRONE, è rappresentata e difesa in virtù di procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 1131/12,

pubblicata il 6 ottobre 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

novembre 2016 dal Consigliere don. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SOLDI Anna Maria, la quale ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilità o comunque per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 24 novembre 2008. il Tribunale di Teramo, su ricorso dell’E.N.I. S.p.a. dichiarò il fallimento della (OMISSIS) S.r.l..

2. Sul reclamo proposto dalla (OMISSIS), la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 6 ottobre 2012, ha dichiarato estinto il giudizio.

Premesso che l’udienza di discussione, fissata per il 16 giugno 2009, non si era tenuta a causa della sospensione dei termini processuali prevista dal D.L. 28 aprile 2009. n. 39, la Corte ha ritenuto che la comparsa di costituzione depositata dal curatore del fallimento il 17 novembre 2009 non costituisse un valido atto di riassunzione; precisato infatti che quest’ultimo deve contenere tutti i requisiti essenziali per la riattivazione del processo, ha rilevato che la comparsa non recava la richiesta di fissazione dell’udienza o di prosecuzione del giudizio, con la conseguenza che non si era provveduto alla fissazione di alcuna udienza, finchè lo stesso curatore non aveva eccepito l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di legge. Considerato inoltre che nella specie non era insorta alcuna contestazione in ordine all’intervenuta estinzione del giudizio, la Corte ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

3. Avverso la predetta sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore e l’Eni hanno resistito con controricorsi, anch’essi illustrati con memoria.

La causa, avviata alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., con ordinanza del 30 ottobre 2014 è stata rinviata alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva che, nonostante le modalità di confezione del ricorso, consistenti per lo più nell’assemblaggio di copie degli atti depositati nelle precedenti fasi processuali, la lettura dell’atto consente d’individuare chiaramente la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata, la cui esposizione nella parte illustrativa, accompagnata da puntuali richiami agli atti e citazioni di precedenti giurisprudenziali, è preceduta da una breve sintesi contenuta in premessa, nella quale ciascuna censura risulta efficacemente puntualizzata.

Non può pertanto condividersi l’opinione espressa nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., secondo cui l’impugnazione dovrebbe considerarsi inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 riducendosi i motivi a poche righe riportate nella parte finale, formulate in modo generico ed avulso dal contenuto della sentenza impugnata. nonchè precedute da una mera allegazione di atti processuali, inidonea a rappresentare i fatti in ordine ai quali si richiede l’intervento nomofilattico del Giudice di legittimità. E’ pur vero. infatti, che, come ripetutamente affermato da questa Corte, nel ricorso per cassazione la pedissequa riproduzione dell’intero contenuto degli atti processuali risulta per un verso del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i passaggi della vicenda processuale, mentre per altro verso è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare al Giudice di legittimità la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 11 aprile 2012, n. 5698; Cass., Sez. 3, 22 febbraio 2016, n. 3385; Cass., Sez. 3, 9 febbraio 2012, n. 1905). Nella specie, tuttavia, l’immediata individuazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione è garantita dalla specificità dei richiami contenuti nelle censure, che consentono di enucleare dalla sovrabbondante trascrizione degli atti processuali le circostanze effettivamente pertinenti alle questioni sollevate dalla ricorrente.

2. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, artt. 297 e 307 c.p.c. e dell’art. 125disp. att. c.p.c., osservando che, nel dichiarare l’estinzione del giudizio, la Corte di merito non ha tenuto conto della costituzione in giudizio del curatore, la cui comparsa di costituzione, depositata successivamente alla sospensione e prima della scadenza del termine per la riassunzione, integrava un valido atto di riassunzione, recando il compiuto svolgimento delle richieste di merito. e quindi un’espressione univoca della volontà di proseguire il processo; in ogni caso, per effetto di tale atto era stato raggiunto lo scopo processuale dell’instaurazione del contraddittorio, in quanto all’udienza fissata essa ricorrente si era ritualmente costituita mediante il deposito di comparsa da parte di nuovi difensori.

2.1. – Il motivo è fondato.

La natura processuale del vizio lamentato consente di procedere all’esame diretto degli atti processuali, dal quale si evince che, a seguito della cessazione della sospensione disposta dal D.L. n. 39 del 2009, art. 5 in conseguenza degli eventi sismici che avevano colpito la città di L’Aquila, il procedimento avviato a seguito del reclamo proposto dalla ricorrente avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. arrestatosi prima della celebrazione dell’udienza di discussione, non fu riassunto dalla reclamante; ciò nonostante, il curatore del fallimento, non costituitosi in giudizio prima dell’inizio della sospensione, depositò una comparsa di costituzione, nella quale, senza chiedere la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del procedimento, propose le sue difese di merito, concludendo per il rigetto dell’impugnazione; il procedimento rimase pertanto in stato di quiescenza, fino a quando, decorso il termine per la riassunzione, lo stesso curatore ne eccepì l’estinzione, chiedendo la fissazione dell’udienza per la relativa declaratoria.

La volontà di ottenere una decisione sul reclamo, manifestata dal curatore nella comparsa di costituzione depositata a seguito della cessazione della sospensione. è stata ritenuta dalla Corte di merito inidonea ad impedire l’estinzione del procedimento. in virtù dell’osservazione che l’atto risultava privo dei requisiti necessari a determinarne la riattivazione, e segnatamente di una richiesta di fissazione dell’udienza di discussione rivolta al Presidente della Corte d’Appello. Tale conclusione non può essere condivisa, dovendosi richiamare il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui costituiscono elementi essenziali dell’atto di riassunzione esclusivamente quelli che permettono d’individuare la causa riassunta e la manifestazione della volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento della nuova fase a quella precedente in un unico procedimento, sicchè la mancanza di uno o più dei requisiti prescritti dallo art. 125 disp. att. c.p.c. non ne determina la nullità, non essendo la stessa comminata da alcuna disposizione di legge, a meno che non impedisca il raggiungimento dello scopo dell’atto, consistente nella prosecuzione del giudizio (cfr. Cass.. Sez. 1, 24 marzo 2006, n. 6679; Cass., Sez. lav., 14 marzo 2001, n. 3695; Cass., Sez. 2, 15 maggio 2002, n. 7055). Alla stregua di tale principio, la mancanza della richiesta di fissazione dell’udienza di discussione non poteva essere ritenuta sufficiente ad escludere l’idoneità della comparsa di costituzione depositata dal curatore ad impedire l’estinzione del giudizio, tenuto conto dell’avvenuto deposito dell’atto in data anteriore alla scadenza del termine per la riassunzione, dell’esplicito riferimento della parte al reclamo pendente dinanzi alla Corte d’Appello e della proposizione delle conclusioni di merito, da cui emergeva la volontà del curatore di ottenere una decisione in ordine alle censure proposte dalla reclamante avverso la dichiarazione di fallimento.

Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che, non essendosi provveduto ai sensi dell’art. 297 c.p.c., u.c., la predetta comparsa non sia stata notificata alla ricorrente, dal momento che l’atto ha raggiunto ugualmente il suo scopo, per effetto della successiva costituzione della reclamante, avvenuta a seguito della notificazione dell’atto recante la richiesta di dichiarazione dell’estinzione e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione. Parimenti ininfluente è la circostanza che il deposito e la notificazione della predetta istanza abbiano avuto luogo soltanto in epoca successiva alla scadenza del termine per la riassunzione, essendo la riattivazione del processo riconducibile al tempestivo deposito della comparsa di costituzione, e trovando applicazione il principio, anch’esso ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (anche in riferimento alla sospensione prevista dal D.L. n. 39 del 2009, art. 5), secondo cui ai fini dell’osservanza del termine per la riassunzione è sufficiente il deposito del relativo atto presso la cancelleria del giudice procedente, dal momento che la notificazione dello stesso e del decreto di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del processo risponde esclusivamente alla finalità di ripristinare correttamente il contraddittorio nei confronti della controparte (cfr. Cass., Sez. 3, 25 marzo 2016, n. 5955; 4 febbraio 2016, n. 2174; Cass., Sez. 6, 24 settembre 2013, n. 21869).

3. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti gli altri motivi d’impugnazione, con cui la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della richiesta di rimessione in termini ai fini della riassunzione del giudizio. avanzata dai suoi nuovi difensori nella comparsa di costituzione, nonchè per aver disposto la compensazione delle spese processuali, senza considerare che la contestazione dell’estinzione aveva costituito il principale oggetto delle difese di essa ricorrente fin dal deposito della comparsa di costituzione.

4. – La sentenza impugnata va dunque cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di L’Aquila, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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