Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2491 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17989-2017 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato GRECO GIANCARLO;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO

BENVENUTI 19, presso lo studio dell’avvocato ZUCCARO MASSIMILIANO,

rappresentato e difeso dagli avvocati DI GERLANDO SERGIO, PALAZZOLO

VINCENZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2017 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1.La società di Riscossione Sicilia s.p.a.- sulla base di un solo motivo propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 3712/1017 con la quale la CTR della Sicilia ha accolto l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado, ritenendo prescritti i crediti portati dalla intimazione di pagamento e dalle cartelle impugnate sottese agli estratti ruolo anch’essi opposti, in quanto notificati oltre il temine triennale di prescrizione previsto per la riscossione delle tasse automobilistiche, con esclusione dei crediti di natura non tributaria per i quali il giudice di primo grado aveva dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice tributario.

La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con un unico motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omesso esame dell’eccezione preliminare concernente l’inammissibilità o improcedibilità dell’opposizione per decadenza del termine per impugnare ex art. 360 c.p.c., n. 4; deduce in particolare che il contribuente ha proposto opposizione oltre il termine di 60 giorni dalla notifica delle intimazioni di pagamento relative a cartelle notificate negli anni 2001-2009.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto nella parte rubricata “In fatto” non è contenuta alcuna esposizione di fatti di causa, ma vi si trova la mera riproduzione numerica delle cartelle impugnate e degli atti di intimazione.

4. Nell’illustrazione dei motivi sviluppata nella parte del ricorso intitolata “Motivi del ricorso”, difatti, non è rinvenibile alcuna esposizione dei fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi, giacchè se, come si evince dalla sentenza impugnata, il contribuente aveva opposto le intimazioni di pagamento per nullità delle operazioni notificatorie delle cartelle sottese, e per l’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria probabilmente maturata successivamente alla notifica delle cartelle, deve desumersi che la CTR, nel ritenere prescritto il credito erariale in quanto le intimazioni di pagamento e gli estratti ruolo, che riguardavano tasse auto concernenti le annualità 1983 – 2004, risalivano agli anni 2011-2012, abbia deciso di superare l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dall’ente.

5. La mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.

6. In conformità alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass. n. 24340/2018; n. 6909/ 2012 n. 6909, Cass., sez. un., 11 aprile 2012, n, 5698, Cass. n. 17646/ 2011, in motivazione, Cass.n. 6279/ 2011, n. 6279; Cass., sez. un., 17 luglio 2009 n. 16628; Cass. n. 20393/2009), la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente, come nella fattispecie, non svolga alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, rendendo particolarmente ardua la individuazione della materia del contendere; tale modus operandi contravviene allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi di censura; il ricorso risulta così inammissibile, in quanto viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso.

7. Tanto più che nel proporre la questione della omesso esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso originariamente proposto, la ricorrente si limita a denunciare le norme violate, senza individuare le date delle notificazioni degli atti impugnati e dunque non consentendo a questa Corte di verificare la fondatezza della censura proposta.

5. Peraltro, dalla esposizione del fatto della sentenza impugnata emerge soltanto la proposizione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso senza ulteriori precisazioni.

6. L’ente ricorrente non ha assolto, dunque, l’onere di operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso.

L’illustrazione del motivo risulta peraltro privo di specificità, avendo il ricorrente omesso di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza e di indicare precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato; non ha assolto, difatti, all’onere di produrre in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si lamenta, nè ha indicato esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, nè ha trascritto o riassunto il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, il che osta ad una ricognizione chiara della fattispecie. (Cass. n. 29093/2018; Cass. n. 10072 del 2018)

La Corte deve, infatti, poter verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti (è questa la ragione per cui va domandata la trasmissione del fascicolo d’ufficio e vanno prodotti gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda), ma non è tenuta a cercarli, a stabilire essa stessa se ed in quale parte rilevino, a leggerli nella loro interezza per poter comprendere, valutare e decidere; gravare la Corte di tale compito – vale dire dell’onere di riscrivere (o di leggere) il ricorso in modo che sia conforme al modello di cui all’art. 366 c.p.c. – rischierebbe di comprometterne a terzietà, che costituisce carattere ineliminabile di ciascun giudice ai sensi dell’art. 111 Cost..

6. Conclusivamente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna l’ente ricorrente alla refusione delle spese sostenute dal contribuente che liquida in Euro 2.200,00, oltre rimborso forfettario e accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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