Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2491 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio degli avvocati

ALESSI GAETANO e MUSMECI ALESSANDRO, che la rappresentano e

difendono, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 20.5.08, depositata il 19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO

MATERA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria relazione per la trattazione in Camera di consiglio.

“L’Agenzia ricorre avverso la sentenza che, respingendone sul punto l’appello, ha ritenuto che la sentenza soggetta a registrazione non integrasse una pronuncia di condanna al pagamento di una somma di denaro.

Con il primo motivo, l’Agenzia lamenta violazione dell’art. 8, lett. b) della Tariffa ad esso allegata e falsa applicazione dell’art. 8, lett. d) della Tariffa, per non avere la C.T.R. considerato il contenuto effettivo della sentenza (pagamento somma a titolo risarcitorio).

Con il terzo motivo, l’Agenzia deduce violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR erroneamente affermato che l’ufficio non aveva con l’atto d’appello fornito alcun valido supporto probatorio rispetto a quanto dedotto.

Il motivo è manifestamente fondato, in quanto la decisione è in armonia con il principio affermato da Cass. n. 4601/09, secondo cui In tema d’imposta di registro, quando l’atto da registrare sia una sentenza, per stabilire i criteri ed i presupposti della tassazione, occorre fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei e di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato; infatti, l’art. 8, comma 1, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, di per sè stessi e non in quanto determinino il trasferimento di beni o l’attribuzione di diritti (v. anche Cass. n. 23243/06; 7557/03).

L’accoglimento dei primi motivi assorbe ogni decisione in ordine alla violazione del regime dell’onere probatorio censurato nel terzo”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte; la contribuente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide quanto espresso nella relazione in ordine alla fondatezza della censura erariale, non adeguatamente contrastato dalle argomentazioni formulate nella memoria, e pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato (riaffermato in relazione al medesimo negozio giuridico di cui alla presente controversia anche da Cass. ord. n. 19495 e 19496/10), il ricorso deve essere accolto, nei termini sopra precisati, e la sentenza deve essere cassata, con decisione nel merito, rigettandosi il ricorso introduttivo della contribuente.

Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi del ricorso; assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA