Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24909 del 25/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24909
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.V., rappresentato e difeso dall’avv. Ingenito Mario e
dall’avv. Andrea Ingenito presso i quali è elettivamente domiciliato
in Roma in via Costantino Corvisieri n. 4;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato
presso la quale sono domiciliati in Roma in via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 226/37/05, depositata il 2 marzo 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” B.V. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 226/37/05, depositata il 2 marzo 2006, che, rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità del ruolo opposto, relativo ad iscrizione di IRPEF per l’anno 1996, in quanto censurabile solo per vizi propri e non, come nella specie, per motivi di merito attinenti all’accertamento.
Il giudice d’appello ha ritenuto infatti che per contrastare l’operato dell’ufficio il contribuente avrebbe dovuto impugnare l’avviso di accertamento, il quale, non essendolo stato, si era reso definitivo, con conseguente legittimità del ruolo sulla base di esso successivamente emesso.
L’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e del lavoro resistono con controricorso.
Con l’unico motivo il contribuente assume che erroneamente sia stata ritenuta regolare la notifica dell’avviso di accertamento eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la quale sarebbe stata, invece, nulla.
Il motivo del ricorso, come articolato, è inammissibile in quanto, pur deducendosi violazione di norme di diritto, non viene corredato dal quesito prescritto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011