Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24909 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.20/10/2017),  n. 24909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14169/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.L.G.;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 698/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/04/2012 R.G.N. 9209/09.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza 2 aprile 2011, la Corte d’appello di Roma dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con C.L.G. per il periodo dal 26 giugno al 30 settembre 2004, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, per esigenze di carattere sostitutivo di personale addetto al recapito presso l’Ufficio Recapito di Catania L.R. S.G. assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo 26 giugno – 30 settembre 2004, la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 26 giugno 2004 e condannava la società datrice al pagamento, in favore della lavoratrice a titolo risarcitorio, dell’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in misura di 2,5 mensilità, oltre rivalutazione ed interessi fino al deposito del ricorso di primo grado e delle retribuzioni maturate da tale data, oltre accessori: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece respinto le domande della lavoratrice, sul rilievo della risoluzione del contratto per mutuo consenso;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ricorreva per cassazione con cinque motivi, mentre la lavoratrice intimata non svolgeva difese;

che le parti componevano la controversia in sede sindacale con verbale in data 20 settembre 2012 (successiva a quella di notificazione del ricorso) dal quale risulta l’amichevole e definitiva conciliazione di ogni controversia tra le parti, per rinuncia del lavoratore, accettata da Poste Italiane s.p.a. agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, “con la conseguenza che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale, mentre – in caso contrario – non si darà corso all’attivazione di successivi gravami”;

che pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza alcun provvedimento sulle spese di giudizio, regolate tra le parti.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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