Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24909 del 06/12/2016

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 06/12/2016), n.24909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9213-2014 proposto da:

P.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

CLAUDIA RANIERI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 1,

presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato EMMANUELE VIRGINTINO con procura speciale del

Not. Dr. D.L.M. in (OMISSIS);

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 81/2013 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 18/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il resistente l’Avvocato CIPRIANI per delega verbale

dell’Avvocato VIRGINTINO che ha chiesto il rigetto e

l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione del provvedimento di fermo di beni mobili registrati disposta dal concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario, dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica delle cartelle, senza che fosse intervenuto il relativo pagamento. Il ricorrente ha lamentato la mancata notifica delle predette cartelle sottostanti all’iscrizione del fermo, rispetto alla quale, il concessionario non avesse saputo fornire prova certa, mentre per alcune delle somme, i giudizi d’impugnativa erano ancora pendenti.

La CTP in accoglimento delle ragioni del concessionario, rigettava il ricorso, e la CTR confermava la sentenza di primo grado.

Avverso quest’ultima pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di quattro motivi, mentre il concessionario non ha spiegato difese scritte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge e di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 101, 181, e 183 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto, la fissazione dell’udienza di trattazione gli era stata comunicata dalla segreteria della sezione della CTR con pec, ma incolpevolmente non ne aveva potuto prendere contezza in tempo utile per partecipare all’udienza; tale sua assenza non risultava dalla sentenza impugnata, nè risultava che la controparte avesse chiesto di procedere in sua assenza, pertanto, i giudici d’appello, previa verifica della regolarità del contraddittorio erano tenuti a fissare una nuova udienza, di cui il cancelliere doveva dare comunicazione, ex art. 181 c.p.c., comma 2.

Il motivo è infondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Una volta ottenuta dall’ufficio giudiziario l’abilitazione all’utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l’avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l’onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali” (Cass. n. 15070/2014). Nel caso di specie, una volta che sia documentata l’accettazione della comunicazione telematica da parte della PEC del professionista (v. all. 5 e 6 del fascicolo di parte ricorrente), la stessa è valida, mentre è da imputarsi al professionista la sua mancata lettura in tempo utile per partecipare all’udienza.

Con il secondo e il quarto motivo di censura, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente denuncia da una parte, il vizio di violazione di legge e di nullità della sentenza, per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e dall’altra il vizio di motivazione e di nullità della sentenza sui medesimi profili, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 e la violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla notifica e la prescrizione del credito, in quanto, il concessionario, per documentare la notifica delle cartelle sottostanti al fermo avrebbe prodotto in giudizio semplici fotocopie neppure dichiarate conformi all’originale al fine di garantirne l’autenticità, senza aver depositato la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione, ovvero accompagnata dall’avviso, da ciò concludendo per la prescrizione del credito in quanto le cartelle non sarebbero mai state notificate.

Il motivo è infondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”(Cass. nn. 4567/2015, 6395/2014).

Nel caso di specie, le relate prodotte, attestano come la notifica, effettuata direttamente dal concessionario a mezzo del servizio postale, fosse una di quelle previste alternativamente dal modello normativo di riferimento, di cui all’art. 26 del DPR n. 602/73, senza che fosse necessario produrre alcuna copia delle cartelle notificate, di cui il concessionario non è più in possesso, per averla inviata in plico chiuso al contribuente, ed essendo tale modalità d’invio assistita dalla presunzione circa la ricezione non solo della cartolina, ma anche del plico accluso, nè, in riferimento alle copie delle relate, le stesse risultano essere state tempestivamente disconosciute. Infine, il profilo di censura che il fermo sarebbe stato comunicato ad oltre un anno dalla notifica delle cartelle risulta non autosufficiente nella presente sede di legittimità, in quanto genericamente proposto senza l’indicazione di una specifica censura delle norme asseritamente violate, ma soprattutto non risulta che la doglianza sia stata coltivata fin dal primo grado di giudizio.

Con il terzo motivo di censura, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge e nullità della decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per violazione dell’art. 2043 c.c., perchè la CTR avrebbe ritenuto improponibile la domanda risarcitoria visto che l’azione esecutiva non era ancora iniziata.

Il motivo è infondato, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 la domanda di risarcimento del danno non rientra nella giurisdizione tributaria (Cass. sez. un. n. 15/07).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente a pagare a Equitalia Sud SpA, in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.200,00, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso il Roma, alla Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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