Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24909 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. II, 06/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 06/11/2020), n.24909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22652-2019 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAUSANIA 3,

presso lo studio dell’avvocato SERAFINA DATO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCA MAVILLA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MILANO UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, IN PERSONA DEL

PREFETTO pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il

11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.E., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Milano in data 11 luglio 2019, che ha convalidato il provvedimento del Questore di Milano in data 10 luglio 2019, di accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

2. Il Giudice di pace, dopo avere rilevato che il provvedimento del Questore risultava emesso nelle ipotesi consentite dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 ha accertato nell’ordine:

– che il decreto di espulsione emesso nel 2017 era valido ed esecutivo;

– che vi era il nulla-osta all’espulsione;

– che il Tribunale per i Minorenni aveva rigettato l’istanza D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31 presentata dal cittadino (OMISSIS), e che non constava la proposizione di impugnazione.

3. B.E. ricorre sulla base di quattro motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato “atto di costituzione” al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, per omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida del decreto di espulsione, e conseguente violazione del diritto di difesa.

2. Con il secondo motivo è denunciata nullità della notifica del decreto di espulsione emesso dal Prefetto per mancata attestazione di conformità dell’atto e per mancata autenticazione dello stesso.

3. Con il terzo motivo, che denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente assume l’illegittimità dei decreti di espulsione, in particolare del primo e dell’ultimo, a fronte di procedimenti penali e civili in corso, e contesta il mancato rilievo di tali vizi formali da parte del Giudice di pace, nonchè la carenza di motivazione del provvedimento di convalida del decreto di espulsione del Prefetto e del coevo provvedimento del Questore.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d), nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2000, la norma citata vieta l’espulsione del convivente di donna in stato di gravidanza o nei mesi successivi alla nascita del figlio. Secondo il ricorrente la norma dovrebbe trovare applicazione al convivente more uxorio, tenuto conto della progressiva equiparazione della famiglia fondata sul matrimonio alla cosiddetta famiglia di fatto, alla luce dei principi sanciti dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost.

5. I motivi sono inammissibili.

5.1. I vizi denunciati dal ricorrente concernono il provvedimento prefettizio di espulsione, mentre il provvedimento impugnato – decreto del Giudice di pace di Milano n. 43285 in data 11 luglio 2019 – contiene la convalida del provvedimento con cui il Questore di Milano ha disposto il respingimento immediato mediante accompagnamento alla frontiera.

5.2. Come emerge dal verbale dell’udienza di convalida, il Giudice di pace ha rilevato che il provvedimento di espulsione era stato emesso nel 2017 (Cassazione n. 3345 del 2019 ha annullato la convalida del provvedimento di trattenimento del sig. B.E. presso il c.p.T. di Milano), ed ha ritenuto che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera desse legittimamente esecuzione a quel decreto di espulsione, ancora valido ed esecutivo.

5.3. Le censure del ricorrente risultano indirizzate ad un provvedimento diverso da quello impugnato, e ciò comporta di per sè l’inammissibilità del ricorso, senza dire del mancato assolvimento dell’onere di specificità, ex art. 366 c.p.c., n. 6. Il ricorso, infatti, non riporta il contenuto della memoria difensiva richiamata a sostegno, nè indica la produzione documentale e la sua collocazione, con il risultato di rendere impossibile qualsiasi verifica in questa sede.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue pronuncia sulle spese, tenuto conto dell’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA