Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24909 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 04/10/2019), n.24909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20064-2018 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

REDI 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MARIA LORUSSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA PEPE;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato OSVALDO RASCAZZO;

– controricorrente –

contro

G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1969/2017 del TRIBUNALE di BRINDISI,

depositata il 15/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Brindisi, quale giudice di appello, con sentenza n. 1969/2017 – accogliendo l’appello proposto da Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza n. 416/203 del Giudice di Pace di San Vito dei Normanni – ha dichiarato inammissibile l’azione proposta in primo grado da S.N..

2. Era accaduto che, a seguito di incidente occorso in data 17 marzo 2010 tra la vettura, condotta dal S. (assicurata per l’r.c.a. con l’Unipolsai Assicurazione S.p.a.), e l’autovettura Ford Mondeo, condotta da G.P. – il S. aveva convenuto in due separati giudizi rispettivamente la propria assicurazione ed il G., chiedendo, alla prima, il risarcimento dei danni materiali e, al secondo, il risarcimento del danno biologico per “trauma cranico contusivo, distorsione del rachide cervicale”.

Il Giudice di Pace aveva ritenuto giustificata la frantumazione delle due azioni risarcitorie, in quanto, alla data dell’introduzione del primo giudizio – quello diretto al risarcimento dei danni all’autovettura – l’azione per il risarcimento del danno da lesioni alla persona non era ancora esperibile ai sensi dell’art. 145 cod. ass., non essendo a quella data ancora decorso lo spatium deliberandi di 90 gg dalla costituzione in mora della compagnia di assicurazioni ed avendo il S. dovuto attendere la completa guarigione prima di potere stimare il danno biologico.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado aveva proposto appello la compagnia assicuratrice, osservando che: a) alla data di notifica dell’atto introduttivo del primo giudizio, eseguita l’11 aprile 2012, erano passati già due anni dal sinistro e pertanto, a quel punto, il danno fisico era già da tempo consolidato, avendo lo stesso S. richiesto in citazione il risarcimento in base alla prospettazione di 180 giorni di malattia e della completa guarigione avvenuta in data 23/9/2010; b) era irrilevante la circostanza che non era ancora decorso termine di 90 gg dalla seconda lettera raccomandata di messa in mora della compagnia di assicurazioni, in quanto le stesse ragioni che vietano il frazionamento dell’azione risarcitoria valgono anche per l’espletamento delle formalità preliminari che rendono ammissibili le azioni risarcitorie, con la conseguenza che anche quest’ultime non devono a loro volta costituire oggetto di parcellizzazioni che comportino il frazionamento dei procedimenti; c) nel caso di specie, oltretutto, il S. aveva inviato il secondo atto di messa in mora soltanto in data 19/1/2012 (ossia oltre un anno dopo che, con sentenza del 23/9/2010, era stato definito il primo giudizio per i danni all’autovettura).

Nel giudizio di appello si era costituito il S., il quale, a conferma della sentenza di primo grado, aveva rilevato che il frazionamento delle due azioni risarcitorie si era reso necessario dal fatto che l’azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti alla propria persona non era ancora proponibile allorquando – con atto di citazione notificato il 5/4/2012 – era stata intrapresa l’azione per il risarcimento dei danni alla vettura, in quanto a quella data non era ancora decorso il termine di 90 gg dalla seconda messa in mora della compagnia di assicurazioni, avente ad oggetto il risarcimento dei danni alla persona, che era stata inviata il 19/1/2012. Aveva rilevato altresì che nell’atto di citazione notificato il 5.4.2012 si era espressamente riservato di agire separatamente per il danno alla persona.

E il Tribunale di Brindisi, quale giudice di appello, come sopra rilevato, con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’azione proposta dal S. in primo grado, condannando quest’ultimo alla restituzione degli importi (che gli erano stati per l’appunto versati dalla compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale).

A sostegno della sua decisione il giudice di appello – dopo aver richiamato il generale divieto di frazionamento della tutela giudiziaria – ha osservato che la completa guarigione del S. era avvenuta entro il 23/9/2012, con la conseguenza che lo stesso avrebbe potuto formulare la messa in mora per i danni fisici fin dal 23/9/2012 (e cioè ben un anno e mezzo prima dell’introduzione 5/4/2012 del giudizio per il risarcimento dei danni materiali e ben un anno e quattro mesi prima della messa in mora 19/1/2012 della compagnia di assicurazioni per i danni fisici).

3. Avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi ha proposto ricorso il S., proponendo due motivi.

3.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 31,40,104 e 34 c.p.c.. Si duole che il Tribunale di Brindisi, quale giudice di appello, ha erroneamente accolto l’eccezione della compagnia appellante, che aveva dedotto il divieto di frazionamento della tutela giudiziaria, sul presupposto che lui avrebbe dovuto intraprendere un’unica azione giudiziaria, richiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non. Richiamando la sentenza n. 4090/2017 delle Sezioni Unite, sostiene che la normativa denunciata è strutturata su di una ipotesi di proponibilità in tempi diversi e processi diversi di domande diverse intese al recupero di singoli crediti, facenti capo ad un unico rapporto complesso.

3.2. Con il secondo motivo, articolato sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c.. Sostiene che la scelta di procedere all’istaurazione di due distinti procedimenti giudiziari era stata dettata dalla presenza di un interesse meritevole di tutela tale da consentire la parcellizzazione del credito dedotto: nella specie, invero, il cumulo delle due domande risarcitorie avrebbe comportato un dispendio di tempo in quanto l’azione per il risarcimento dei danni alla persona non era ancora proponibile quando lui aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni materiali. Pertanto, sempre alla luce della citata sentenza delle Sezioni Unite, il giudice di appello avrebbe erroneamente ravvisato nella specie un abuso dello strumento processuale per frazionamento del credito nella proposizione di due distinte domande.

4. Ha resistito con controricorso la compagnia Unipol Sai Assicurazioni s.p.a..

5. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

6. In vista dell’odierna adunanza parte ricorrente ha depositato memoria, nella quale, a sostegno del ricorso, richiama il principio affermato da questa Sezione con ordinanza n. 2330/2019; mentre il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La Corte ritiene opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA