Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24908 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.20/10/2017),  n. 24908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2298/2012 proposto da:

M.A., C.F. (OMISSIS), procuratrice di T.O.K.

nella qualità di erede di K.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato GINA

TRALICCI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso

dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI,

LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10254/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/01/2011 R.G.N. 7909/09.

Fatto

RITENUTO

che M.A., procuratrice di T.O.K. erede di K.M., chiese al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione derivanti dalla tardiva erogazione dei ratei di pensione spettanti al proprio dante causa;

che l’INPS, tra l’altro, eccepì l’infondatezza della domanda ed il Tribunale respinse la domanda per prescrizione del diritto preteso;

che la ricorrente impugnò la sentenza eccependo l’omesso esame della documentazione allegata al fascicolo di primo grado ed in particolare della domanda amministrativa del 1985 e della lettera di costituzione in mora del 22 marzo 1994;

che la Corte d’appello di Roma con la sentenza qui impugnata ha respinto l’impugnazione ritenendo corretta la motivazione del primo giudice relativa alla tardività della produzione dell’atto interruttivo del giugno 2002 ed inidonea ad impedire la prescrizione anche la lettera del marzo 1994, perchè dopo tale lettera il termine avrebbe dovuto essere interrotto da una lettera del 26 gennaio 2005, non indicata in ricorso e successiva di oltre dieci anni; che avverso tale sentenza, M.A., procuratrice di T.O.K. erede di K.M., ricorre per cassazione con un motivo illustrato da memoria relativo alla violazione degli artt. 115,116 e 112 c.p.c. ed a vizio di motivazione relativamente alla omessa valutazione dell’effettiva sussistenza agli atti depositati in primo grado, sin dal momento della costituzione, della lettera di messa in mora del 22 marzo 1994 ed alla erroneità del giudizio sulla tardività della produzione dell’atto interruttivo del 2002;

che l’I.N.P.S. resiste con controricorso, pure illustrato da memoria, insistendo sul permanente difetto di prova della qualità di erede in capo alla ricorrente e sulla inammissibilità ed infondatezza del motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che l’eccezione proposta dall’Inps di difetto di prova della qualità di erede in capo a T.O.K. sin dalla proposizione del ricorso di primo grado, in quanto non sostenuta dalla prova che tale qualità è stata contestata in precedenza, non può essere accolta in applicazione del consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità secondo cui l’onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito, dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo (vd. Cass. 25341/2010; 4381/2009);

che il motivo è inammissibile in quanto è prospettato attraverso una tecnica espositiva in cui si rappresentano, mescolandoli fra di loro e senza allegare al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, gli atti richiamati, affermati errori di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (ravvisati nella omissione del rilievo del rituale deposito al momento dell’iscrizione a ruolo anche dell’atto interruttivo del 1994), dell’art. 112 c.p.c. (ravvisato nell’omessa pronuncia su specifico motivo d’appello fondato sulla stessa circostanza), nonchè errore di motivazione rilevato sulla valutazione di tardività della produzione dell’atto interruttivo della prescrizione dell’anno 2002;

che questa Corte ha più volte chiarito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. 19443/2011; SS.UU. 5624/2009; che in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in difetto di idonea dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore del contro ricorrente, in Euro 2000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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