Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24908 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. III, 15/09/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 15/09/2021), n.24908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristian – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6365/18 proposto da:

-) P.L., elettivamente domiciliato a Vallo della Lucania,

via G. Iannotti n. 15/C, difeso dall’avvocato Antonella Palladino,

in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) S.C., elettivamente domiciliato a Roma, via Trebbia n.

3 (c/o avv. Giovanni Bianchi), difeso dall’avvocato Giovanni

Lentini, in virtù di procura speciale apposta in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno 20 dicembre 2017

n. 1236;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.C., ex coniuge di P.L., il 16 agosto 2005 notificò precetto a quest’ultimo, intimandogli il pagamento di Euro 23.387,96, a titolo di pagamento dell’assegno di mantenimento del figlio P.E..

2. L’intimato propose opposizione all’esecuzione, allegando che da oltre tre anni, e cioè da quando il figlio aveva raggiunto la maggiore età, il pagamento dell’assegno di mantenimento era sempre avvenuto regolarmente con vaglia postale, indirizzato al “diretto beneficiario”, col consenso della madre.

3. Mentre il Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza 30 ottobre 2009, n. 836, rigettò l’opposizione, la Corte d’appello di Salerno, adita da S.C., con sentenza 20 dicembre 2017 n. 1236, accolse il gravame di quest’ultima, e rigettò l’opposizione all’esecuzione proposta da P.L..

La Corte d’appello ritenne che:

-) la persona obbligata al pagamento dell’assegno di mantenimento del figlio minore non può, senza espressa autorizzazione del giudice, modificare le condizioni della separazione e versare il suddetto assegno non più al coniuge affidatario, ma direttamente al figlio, una volta divenuto maggiorenne;

-) il debitore non poteva invocare l’art. 1189 c.c., in quanto mancava nella specie l’errore incolpevole.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.L., con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito S.C. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per difetto di procura, come correttamente eccepito dalla parte controricorrente.

La procura conferita all’avvocato Antonella Palladino è infatti redatta su un foglio autonomo, materialmente congiunto al ricorso e privo di qualsiasi riferimento a quest’ultimo.

In esso si legge: “nomino quale mio difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell’esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l’avvocato Antonella Palladino del foro di Vallo della Lucania, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accertarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed altre azioni cautelare di qualsiasi genere natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d’ora rato e valido l’operato del suddetto legale”.

La procura prosegue con l’elezione di domicilio la dichiarazione di avvenuta informazione sulla procedura di mediazione e di negoziazione assistita.

1.2. Procure siffatte sono state già, e ripetutamente, ritenute da questa Corte prive del requisito della specialità e quindi nulle.

Da un lato, infatti, non consentono di individuare con certezza il provvedimento impugnato (nel caso di specie si parla unicamente di “ogni e fase e grado”); dall’altro la procura contiene previsioni (come l’attribuzione della facoltà di “chiamare in causa terzi”) incompatibili col giudizio di legittimità (ex multis, in tal senso, Sez. 1 -, Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020, Rv. 658251 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643 – 01).

2. L’esito alterno dei giudizi di merito suggerisce la compensazione delle spese del presente grado di legittimità.

Raddoppio del c.u.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

 

 

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