Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24908 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. III, 06/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33344-2019 proposto da:

A.B., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CRISTIANO BERTONCINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 77/2019 del GIUDICE DI PACE di CHIETI,

depositata il 17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. A.B. ((OMISSIS)) ricorre in Cassazione con due motivi avverso l’ordinanza 77/2019 emessa dal giudice di pace di Chieti.

A.B. era destinatario del provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Chieti contro il quale promuoveva ricorso dinanzi al giudice di pace che veniva rigettato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il ricorrente con il primo motivo censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 36.

Il provvedimento gravato sarebbe errato nella parte in cui non riconosce la condizione di inespellibilità del ricorrente in quanto quest’ultimo ha forti vincoli sul territorio italiano connessi alla frequentazione del figlio italiano avuto dalla sua oramai ex compagna.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di espulsione del cittadino straniero, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, (secondo il quale e necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonchè dell’esistenza di legami con il paese d’origine) si applica – con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorchè non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unita familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU (ex plurimia pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost.” (cfr. Cass. 781/2019).

Tale principio, di ampio respiro in ragione della tutela universalmente riconosciuta ai legami familiari, ed in primis a quelli genitoriali, impone al giudice di merito – al fine di riconoscere o negare l’applicazione della tutela rafforzata di cui al citato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 comma 2 bis – di dare conto di tutti gli elementi qualificanti l’effettività di dette relazioni (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni etc) oltre che delle difficoltà, conseguenti all’espulsione, dalle quali possa derivare la definitiva compromissione della relazione affettiva: e vale solo la pena di rilevare che la distanza fra il paese di origine del ricorrente ((OMISSIS)) ed il luogo di residenza del bambino rappresenta un elemento che ricadrebbe pesantemente sulla possibilita di mantenere in vita il rapporto fra padre e figlio.

La concreta valorizzazione di tali elementi e stata ritenuta da questa Corte preminente rispetto ad altri (quali la durata del soggiorno e l’integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente) considerati invero “suppletivi” ciò impone al giudice di merito una motivazione aderente alle emergenze istruttorie ed al di sopra della sufficienza costituzionale sia sotto il profilo logico che contenutistico e, cioè, ispirata alla piena adesione ai principi costituzionali e sovranazionali in materia di tutela della genitorialità e, correlativamente, del diritto del minore a non perdere con il genitore non convivente quella relazione affettiva che, pur resa difficile dalla lontananza, contiene potenzialità che si evolvono durante il percorso di crescita e che l’ordinamento, anche sovranazionale, tutela.

Deve, al riguardo, tenersi conto di un fondamentale passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell’ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull’altro e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, e troppo grave perche sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, “senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l’esame dell’art. 8 CEDU, come applicato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all’art. 117 Cost., comma 1” (cfr. Corte Cost 202/2013).

Nel caso in esame, tali principi non risultano violati in quanto è del tutto irrilevante l’omessa pronuncia sulle richieste istruttorie (nel caso di specie prove testimoniali) perchè il ricorrente avrebbe dovuto semplicemente depositare un certificato di nascita del minore.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non occorre disporre sulle spese in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

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