Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24908 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 04/10/2019), n.24908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 3800/2018 R.G. proposto da:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Francesco Ferroni e Daniela Milanesi, con domicilio eletto presso lo

studio del primo in Roma, Via Sabotino, n. 46;

– ricorrente –

contro

L.G.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Sabino Rascio,

con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 154,

presso lo studio dell’Avv. Bernadette Capizzi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2948/2017,

depositata il 27 giugno 2017;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 settembre

2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto da L.G.V. e in riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso in data 17/12/2002 dal Tribunale di Nola, su ricorso della Navale Assicurazioni S.p.A., per il pagamento dell’importo di Euro 152.332,06, oltre interessi e spese del monitorio, preteso in rimborso di quanto dalla stessa versato in favore dell’Amministrazione finanziaria, Ufficio Iva di Napoli, in virtù di una polizza fideiussoria per conto della L. s.a.s. di L.G. e della contestuale sottoscrizione da parte del L.G. di un atto di coobbligazione, con il quale questi si era assunto tutti gli obblighi e gli oneri incombenti sulla predetta società in forza della polizza suddetta.

L’opposizione proposta dall’ingiunto era fondata essenzialmente sul disconoscimento della sottoscrizione, ad esso apparentemente riconducibile, apposta all’atto di coobbligazione predetto. All’esito della c.t.u. grafologica, disposta dal primo giudice in ragione della tempestiva istanza di verificazione, il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, avendo ritenuto autentica la sottoscrizione.

2. Con l’interposto gravame l’appellante insistette per la falsità delle firme apposte sull’atto predetto e propose querela di falso, la cui presentazione davanti al giudice competente fu autorizzata dalla Corte d’appello di Napoli che, conseguentemente, dispose la sospensione del procedimento.

Il giudizio di falso, introdotto davanti al Tribunale di Ferrara con atto notificato in data 8/6/2011, nella resistenza della compagnia assicurativa che ne eccepì preliminarmente l’inammissibilità, si concluse con sentenza del 21/7/2014, passata in giudicato, che, sulla scorta degli esiti della c.t.u. in quella sede disposta, accertò “la falsità della pattuizione speciale di garanzia”.

Riassunto quindi il giudizio d’appello, lo stesso si concluse con la sentenza in epigrafe già richiamata, avendo la Corte territoriale ritenuto che il predetto esito del giudizio incidentale di falso – la cui ammissibilità ha ribadito, nonostante la verificazione della autenticità operata in primo grado, in ragione del diverso ambito e delle diverse finalità che caratterizzano la querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata – “si riflette, in maniera assolutamente decisiva, nel presente giudizio”.

3. Avverso tale decisione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste il L.G. con controricorso.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.A. denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2702 c.c., degli artt. 216,221 e 235 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la Corte d’appello: ammesso la querela di falso proposta dall’appellante, nonostante avesse ad oggetto la sottoscrizione dell’atto di coobbligazione, la cui autenticità era stata già verificata nel giudizio di primo grado; conseguentemente autorizzato l’introduzione del giudizio di falso, in assenza dei presupposti di cui agli artt. 221 e 355 c.p.c. (per l’omessa indicazione delle prove e degli elementi di falsità); affermato la piena efficacia nel giudizio d’appello della sentenza resa dal Tribunale di Ferrara all’esito del giudizio di falso.

Richiamando il precedente di Cass. n. 4728 del 2007, sostiene la ricorrente che la querela di falso è inammissibile se proposta – come nella specie – al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione, mentre è ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento e/o la falsità materiale (con conseguente portata più ampia dell’esame svolto in sede di verificazione).

2. Reputa il Collegio che non sussistano le condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nn. 1 o 5 e che pertanto la causa vada rimessa, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 3, alla sezione semplice per essere trattata in pubblica udienza.

La fattispecie (caratterizzata dal fatto che la querela è proposta in grado d’appello, dopo che nel primo grado si era proceduto alla verificazione con esito positivo) e i motivi di ricorso pongono infatti questione di diritto di particolare rilevanza e per certi versi inedita.

Si tratta invero in particolare di stabilire se:

– nell’ambito delle valutazioni commesse alla Corte di appello ai sensi dell’art. 355 c.p.c. – che ineriscono, oltre che al riscontro dei presupposti di cui all’art. 221 c.p.c., comma 1, solo alla rilevanza del documento – possa/debba assumere rilievo (nel senso di escluderla) l’accertamento positivo dell’autenticità della sottoscrizione del documento giù operato in primo grado a seguito di istanza di verificazione ex artt. 214 – 220 c.p.c.; se cioè, il pregresso accertamento dell’autenticità all’esito di giudizio di verificazione, renda inammissibile, perchè irrilevante, la querela proposta, nello stesso giudizio, in grado d’appello;

– ove nondimeno la Corte d’appello, in tale contesto, autorizzi la presentazione della querela e questa, nel separato giudizio, esiti in un accertamento della falsità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato – come accaduto nella specie – quest’ultimo sia comunque opponibile nel giudizio di appello, indipendentemente dalla valutazione dell’ammissibilità della proposizione della querela incidentale.

P.Q.M.

La Corte, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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