Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24907 del 09/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 09/10/2018), n.24907
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13523-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.N.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4092/21/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO, depositata il 21/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 11 aprile 2016 la Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 529/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Caltanisetta che aveva accolto il ricorso di P.N. contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005. La CTR osservava in particolare che dovevano considerarsi nuovi, e dunque inammissibili ex art. 345 c.p.c., i motivi meritali del gravame agenziale, in quanto ampliativi del thema decidendum.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimato non si è difeso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la Commissione tributaria regionale, anche sovvertendo i principi generali in materia di onas probandi, ha ritenuto inammissibile il suo appello per “novità” dei motivi.
La censura è fondata.
Risulta infatti evidente che, essendo oggetto originario ed essenziale della lite la contestazione di certezza/deducibilità di determinati costi, la difesa agenziale siasi sviluppata nei due gradi di merito in ordine alle contro allegazioni difensive e probatorie della società contribuente.
Con ciò l’Ente impositore null’altro ha fatto che esercitare, in contraddittorio, il proprio diritto di difesa, senza in particolare la deduzione in appello di “nuovi fatti”, sì da ampliare il thema decidendum. Va perciò ribadito che “In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57,riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale: esso, pertanto, non limita affatto la possibilità dell’Amministrazione di difendersi in tale giudizio, nè quella d’impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione” (Sez. 6 5, Ordinanza n. 21889 del 20/09/2017, Rv. 645676 – 02).
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al dedotto motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018