Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24907 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. III, 06/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33266-2019 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

08/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con ordinanza dell’8 ottobre 2019 il Giudice di Pace di Roma ha rigettato il ricorso proposto da T.S., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento di espulsione emesso nei confronti del medesimo dal Prefetto di Roma D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. a). Il Giudice di Pace ha indicato i motivi posti a giustificazione del provvedimento impugnato, ovvero: che lo straniero ha dichiarato di non voler tornare nel suo paese d’origine, che non ha richiesto la concessione del termine per la partenza volontaria, che non ha provveduto a documentare il rischio per la sua salute che deriverebbe dall’esecuzione dell’espulsione.

2. Avverso la suddetta pronuncia ricorre per cassazione T.S. sulla base di due motivi.

Diritto

RILEVATO

che:

3. Con i due motivi di ricorso il ricorrente lamenta che il giudice di pace avrebbe dovuto svolgere gli opportuni accertamenti, servendosi dei poteri riconosciutigli dalla legge processuale, talora azionabili anche d’ufficio ed a prescindere dalla richiesta di parte ricorrente, al fine di verificare la compatibilità dell’adottata espulsione con le ipotesi astrattamente previste dal legislatore. Tuttavia a fronte della denuncia di violazione di un preciso obbligo di legge, quantomeno di mancata informativa in merito alla possibilità di cooperare con l’autorità di polizia, onde allontanarsi volontariamente dal territorio nazionale, il giudice di pace avrebbe totalmente omesso alcuna decisione, limitandosi a ritenere non provati i motivi di ricorso in tal modo abdicando al sindacato di legittimità demandategli dall’odierno ricorrente.

I motivi sono infondati.

Il ricorrente non coglie la ratio decidendi dell’ordinanza. Infatti il Giudice del merito con motivazione scevra di qualsivoglia vizio logico-giuridico ha affermato che il ricorrente ha dichiarato di non voler ritornare nel suo paese d’origine e non ha richiesto la concessione del termine per la sua partenza volontaria. Nè tantomeno ha provveduto a documentare il rischio per la sua salute che deriverebbe dall’esecuzione dell’espulsione. Ebbene al contrario di quanto affermato nei motivi di ricorso il giudice di pace ha valutato la documentazione e l’ha ritenuta inidonea.

Inoltre i motivi di ricorso sarebbero inammissibili perchè fuori dai limiti dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).

4. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefinsio della parte pubblica.

5. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA