Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24907 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24907 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CATONE GINMPIERO, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano
Giorgi e Tommaso Marvasi, presso il quale è elettivamente
domiciliata in Roma al viale Angelico n. 12;

ricorrente

contro
AGENZIA Twx.TP, ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata MINISTERO DEurIECCNOMIA E DELLE FINANZE MIO STATO, in
persona del Ministro in carica;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio n. 35/20/09, depositata il 26 gennaio 2009;
Udita la relazione elle cause svolta nella pubblica
udienza del 28 febbraio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Tommaso Marvasi per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per il rinvio a
nuovo ruolo ed in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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Data pubblicazione: 06/11/2013

Giampiero Catone ricorre, sulla base di quattro motivi,
illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza
della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo
l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha ritenuto legittimi gli
avvisi con i quali, ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR per il 1997, e
dell’IRPEF per il 1998, 1999 e 2000, veniva rideterminato
rettificato il reddito facendo applicazione del metodo sintetico,
ai sensi dell’art. 38, quarto coma, del d.P.R. 29 settembre
Il giudice d’appello ha rilevato infatti, quanto al condono
richiesto dal contribuente ai sensi degli artt. 9 e 15 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, che l’Ufficio non era addivenuto
alla definizione della lite in quanto il contribuente non aveva
effettuato “alcun versamento neppure di una sola rata”; in
secondo luogo, si era verificata una delle cause ostative
all’applicazione della detta definizione, in quanto dal verbale
della polizia tributaria risultava essere stato aperto a carico
del contribuente un procedimento penale (“n. 1139/99, notificato
al contribuente il 13-02-02”) in epoca anteriore al l ° gennaio
2003, data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002,
risultando il Catone essere “stato arrestato il 9-05-01”.
In ordine all’accertamento, “fondato sulle prove raccolte
dalla Guardia di finanza e nel processo penale dove risultano i
fatti acclarati”, era stata riscontrata “l’emissione di fatture
inesistenti e non contabilizzate anche dalle società del Gruppo
che poi, a fine esercizio chiedevano i rimborsi dell’IVA e poi
chiudevano quasi in perdita e fallivano. Molte scritture
risultavano inattendibili”, per cui, stando ai verbali ed ai
rapporti dei consulenti tecnici, l’operato dell’Ufficio era
legittimo.
In ordine alla lamentata carenza di motivazione, il giudice
d’appello, rileva che il contribuente avrebbe potuto, anche ai
sensi della legge n. 241 del 1990, prendere visione degli atti
conoscibili, e rileva come l’ufficio, su richiesta del 13 gennaio
2003, abbia “inoltrato al Sig. Catone quanto richiesto”; osserva
infine come il contribuente abbia saputo d’altronde presentare
ricorso introduttivo, controdedurre e, quindi, esercitare il suo
diritto di difesa anche in sede di costituzione in appello”.

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1973, n. 600.

L’amministrazione non ha svolto attività difensive nella
presente sede.
MDTIVI DELlA DECISIONE

Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia
violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e del capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241, si conclude con il quesito se
nell’accertamento dell’IRPEF l’avviso “possa dirsi congruamente
motivato anche quando non rechi l’indicazione di tutti gli atti e
considerazione che “il contribuente poteva anche, con le dovute
formalità, accedere e/o prendere visione di tutti gli atti
conoscibili, con le dovute formalità e in ossequio alla legge n.
241/90 sulla trasparenza del procedimento amministrativo”.
Il motivo, anche a voler trascurare la circostanza che i
documenti richiesti erano stati comunque inoltrati al
contribuente dall’ufficio, è inammissibile, in quanto difetta
della specificità prescritta dall’art. 366 cod. proc. civ.
Le censure svolte hanno infatti un tenore generico: nella
specie non ricorre un’ipotesi di motivazione per relationem, e
non vengono forniti elementi sugli “atti e documenti” non
indicati nell’avviso.
Non viene riportato il contenuto degli atti, vale a dire
gli avvisi di accertamento, che sarebbero stati nalamente
esaminati e valutati dal giudice d’appello.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,
qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione
tributaria regionale sotto il profilo della congruità del
giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di
accertamento – il quale non è atto processuale, bensì
amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti
di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano,
costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto
stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso
riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che
si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice
di marito – ovvero l’intero atto, secondo l’articolazione della
censura -, al fine di consentire alla Corte di cassazione di
esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente

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documenti ritenuti a fondamento dell’accertamento stesso, sulla

in base al ricorso medesimo (Cass. n. 8312 del 2013, n. 15867 del
2004).
Con il secondo motivo il ricorrente si duole, sotto il
profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione,
della produzione in appello di documentazione relativa
all’inapplicabilità del condono, “avendo giustificato a
posteriori l’avviso sulla base

di

elementi ad esso estranei, che

dovevano essere invece palesati e contenuti nell’accertamento
del condono pur non essendo stato “dimostrato essere già stato
avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla
lettera c) del coma 10 (dell’art. 9 della legge n. 289 del
2002), di cui il soggetto che presenta la dichiarazione abbia
avuto formale conoscenza”.
Il motivo è, quanto al primo profilo, infondato, ove si
consideri che nel processo tributario l’art. 58, comma 2, del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa “salva la facoltà delle parti
di produrre nuovi documenti”; quanto al seconde profilo, esso è
del pari infondato, in quanto non censura in concreto, ai fini
della ravvisabilità della causa ostativa al condono,
l’accertamento compiuto in proposito dal giudice d’appello riportato sqpra in parte qua – con la relativa cronologia.
Il terzo ed il quarto motivo, con i quali si denunciano
vizi di motivazione, sono inammissibili, perché non corredati del
momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis cod. proc.civ.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il
mancato

svolgimento di

attività difensiva da parte

oRPOSITATO IN CANCELLERIA

dell’amministrazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2013
Il consigliere estensore

IL

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tr,

stesso”; si duole infine che sia stata esclusa l’applicabilità

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