Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24906 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.20/10/2017),  n. 24906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11795/2012 proposto da:

G.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA UGO OJETTI 409, presso lo studio dell’avvocato ANNA SCARPONI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO SAVERIO LUBRETO,

ANNARITA BILLWILLER, GIUSEPPE FONTANAROSA, IVANA CERVONE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO

SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE GRANDE

AMMIRAGLIO THAON DI REVEL 76 presso l’UFFICIO LEGALE ENEA,

rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE NICOLA CALZONE e

FRANCESCO SAVERIO DE MARIA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,

C.F. (OMISSIS), COMUNE DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3250/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/05/2011 R.G.N. 9034/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati SALVATORE NICOLA CALZONE e FRANCESCO SAVERIO DE

MARIA.

Fatto

FATTO E MOTIVI

1. G.G. convenne in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Ambiente, l’Enea ed il Comune di Napoli per chiedere l’accertamento del suo diritto al riconoscimento della qualifica di LPU ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997 e la condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 838,34 e al risarcimento del danno per l’importo di Euro 4.131,66.

2. Il Tribunale dichiarò il diritto del lavoratore al riconoscimento della qualifica di LPU e condannò il Ministero del Lavoro al pagamento della somma di Euro 838,34 a titolo di sussidi non corrisposti e di Euro 4.131, 66 a titolo di risarcimento del danno.

3. La Corte di Appello di Napoli, adita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero dell’Ambiente, con la sentenza n. 3250 in data 24.5.2011 ha dichiarato l’inammissibilità dell’Appello proposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al pagamento della somma di Euro 838,34 oltre accessori ed ha rigettato le altre domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio.

4. La Corte territoriale ha ritenuto che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio non avesse alcun interesse ad impugnare la sentenza di primo grado perchè questa non conteneva alcuna pronuncia sfavorevole nei confronti di detto Ministero.

5. Essa, poi, ha accertato che: dall’Avviso Pubblico relativo al Progetto interregionale LPU “Comune Polarizzato” emergeva che il Ministero dell’Ambiente, l’Enea e il Comune di Napoli erano, nell’ordine, il soggetto proponente, il soggetto realizzatore ed il soggetto utilizzatore; il protocollo di intesa sottoscritto il 20.12.1999 aveva posto a carico del Ministero del lavoro soltanto l’obbligo di pagamento dell’assegno mensile in favore di coloro che avessero partecipato al corso; il Comune, pur avendo aderito al progetto, non aveva stanziato i fondi per la sua realizzazione; dalla scheda di adesione sottoscritta dal G. emergeva che l’efficacia della sua adesione era stata subordinata espressamente all’adempimento da parte del Comune di tutte le formalità necessarie per l’avvio del progetto.

6. Sulla scorta di siffatti accertamenti, la Corte territoriale ha ritenuto che: unica obbligazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fosse quella di pagare il sussidio al G. per il tempo in cui questi aveva partecipato al corso; doveva escludersi la possibilità di configurare nei confronti degli altri soggetti, e dunque nei confronti del Ministero del Lavoro, la responsabilità per il mancato rispetto degli impegni assunti da Comune; il Ministero non era tenuto a pagare alcunchè per il periodo in cui la partecipazione al corso era stata interrotta essendo mancata qualsivoglia prestazione; la domanda del G. volta al riconoscimento della qualifica di LPU non poteva essere accolta perchè il progetto al quale il medesimo aveva partecipato non si era realizzato; in relazione ai mesi in cui il lavoratore non aveva partecipato al corso non poteva essere adottata alcuna pronuncia per non essere stato proposto appello incidentale;

7. Avverso tale sentenza G.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, al quale hanno resistito con controricorso I’ Enea, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’ Ambiente. Il Comune di Napoli è rimasto intimato.

Sintesi dei motivi.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per non avere la Corte territoriale valutato l’atto di appello complessivamente e correttamente. Il ricorrente asserisce che l’appello proposto dai Ministeri era inammissibile perchè privo del carattere della specificità.

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale pronunciato “ultra petita” perchè, pur avendo il Ministero del Lavoro contestato con il primo motivo di appello la propria la legittimazione passiva in ordine alla responsabilità per inadempimento altrui, la Corte territoriale aveva nondimeno rigettato la domanda di esso ricorrente sul rilievo del difetto di domanda risarcitoria.

10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria su un punto decisivo, per non avere la Corte territoriale valutato complessivamente e correttamente tutti gli atti del processo. Riproponendo le argomentazioni difensive svolte nel secondo motivo in punto di violazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente sostiene di avere formulato espressa domanda di condanna di tutti gli Enti convenuti al pagamento della somma di Euro 4.131,66 a titolo di risarcimento del danno per il periodo di tempo durante il quale il corso non si era tenuto.

11. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 196 del 1997. Sostiene che, poichè il progetto era finalizzato all’esecuzione di lavori di pubblica utilità nel settore della salvaguardia e della cura dell’ambiente e del territorio, il diritto alla attribuzione della qualifica di LPU ad esso ricorrente non era condizionato dal completamento del progetto. Asserisce che ai sensi del D.Lgs n. 468 del 1977, art. 6, l’assegnazione al progetto dipende dalla mera qualifica posseduta dai lavoratori, dai requisiti professionali richiesti per l’attuazione del progetto e dal principio di pari opportunità. Deduce, inoltre, che per ammissione degli organi attuatori, l’attività formativa era limitata a due mesi e che esso ricorrente aveva partecipato all’attività formativa per l’intera durata di detto arco temporale.

12. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 26, comma 7, art. 1292 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e dell’art. 1936 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la responsabilità per inadempimento fosse addebitabile esclusivamente al Comune di Napoli ed all’Enea. Deduce che il Progetto era stato attuato su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e del Ministero del Lavoro e che quest’ultimo avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 1292 c.c., anche degli inadempimenti contrattuali degli altri Enti coinvolti nel progetto. Il ricorrente assume che l’art. 1936 c.c., avrebbe dovuto essere applicato dalla Corte territoriale in via di analogia perchè il Ministero del Lavoro aveva demandato all’Enea ed al Comune di Napoli l’attuazione del progetto di pubblica utilità, per tal via assumendo qualità analoga a quella del fideiussore.

13. In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla Amministrazione sul rilievo dell’avvenuta notifica del ricorso stesso presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze invece che presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma. L’Amministrazione resistente si è, infatti, costituita, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, così sanando il vizio della notificazione del ricorso.

14. Va, al riguardo, data continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui, con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell’Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto “ex tunc”, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura Generale, ma in siffatta ipotesi il controricorso è ammissibile anche se sia stato proposto oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c. (Cass. 25258/2016, 16894/2015, 19242/2006, 20000/2005).

Esame dei motivi.

15. Il primo, il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

16. Va precisato che i motivi in esame, pur introdotti erroneamente con richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, devono essere scrutinati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. SSUU 17931/2013; Cass. 1370/2013, 14026/2012, 7981/2007) perchè le prospettazioni difensive sviluppate a corredo denunciano violazione delle regole processuali (artt. 342 e 112 c.p.c.).

17. Va rilevato che il ricorrente si limita a riportare nel ricorso alcuni passi del ricorso di primo grado e dell’atto di appello proposto dai Ministeri, atti che al pari della sentenza di primo grado, degli scritti difensivi depositati nel giudizio di gravame e dei verbali delle udienze del giudizio di merito, non sono stati allegati al ricorso per cassazione, e nemmeno ne viene specificata la sede di produzione processuale, per consentirne il facile rinvenimento nel presente giudizio. Il ricorrente, inoltre, non allega al ricorso l'”Avviso Pubblico” il Progetto interregionale LPU, il protocollo di intesa, la scheda di adesione sottoscritta dallo stesso ricorrente, e nemmeno ne indica la sede di produzione processuale.

18. Tali omissioni si pongono in contrasto con i principi sanciti dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, i quali impongono al ricorrente, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo”, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, di allegarli al ricorso e di indicare l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità e di riportarne il contenuto, quanto meno nei passaggi salienti e rilevanti. Tali principi valgono anche per la deduzione di “errores in procedendo”: questa Corte ha, infatti, precisato che, anche nel caso in cui vengano dedotti errori di tal fatta, rispetto ai quali il giudice di legittimità è anche giudice del fatto con la conseguenza che gli è consentito l’esame diretto degli atti, tale esame è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato, secondo le forme previste dagli artt. 366 e 369 c.p.c. (Cass. ex plurimis, Cass. 16167/2015, 16534/2015, 24481/2014, 8008/2014, 896/2014, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, cit.). E’ stato, al riguardo, precisato che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione nel caso di deduzione di un “error in procedendo”, non esonera la parte dal riportare, in seno al ricorso per cassazione, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare nei suoi termini esatti, e non genericamente, il vizio processuale, in modo da consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 2143/2015, 4928/2013, 23420/2011, 20405/2006).

19. Il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili.

20. Va rilevato che il richiamo alle disposizioni di legge (L. n. 196 del 1997 e del D.Lgs n. 468 del 1977, art. 6, quarto motivo; della L. n. 196 del 1997, art. 26,comma 7 e arrt. 1292 e 1936 c.c., quinto motivo) al di là del titolo delle rubriche (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quarto motivo; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quinto motivo) in entrambi i motivi mira in realtà a sollecitare una nuova, inammissibile (Cass. SSUU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005), lettura del materiale istruttorio e, in particolare dell’Avviso Pubblico, del Progetto, del protocollo di intesa, della scheda di adesione sottoscritta dal ricorrente, sul quale la Corte territoriale ha ricostruito in maniera puntuale ed esaustiva il ruolo, le funzioni e le obbligazioni assunti da ciascuno dei soggetti pubblici partecipanti al progetto nel quale il ricorrente è stato coinvolto. Tali atti non risultano allegati al ricorso, nel quale non ne è riprodotto il contenuto nei passaggi salienti e rilevanti, e nemmeno ne è indicata la specifica sede di produzione processuale. Vanno al riguardo richiamate le considerazioni svolte nel punto 18 di questa sentenza.

21. Sulla scorta delle conclusioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

22. Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, quanto al rapporto processuale relativo ai Ministeri ed all’Enea. Non v’è spazio per pronunzia sulle spese in relazione al Comune, il quale non ha svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte:

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità al Ministero dell’Ambiente e del lavoro ed all’Enea, liquidate, quanto ai Ministeri in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito e quanto ad Enea in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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