Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24906 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 09/10/2018), n.24906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13487-2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO

n.44, presso lo studio dell’avvocato FELICE FAZIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STX10, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. C.F. (OMISSIS); REGIONE LAZIO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 8639/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di RONLA, depositata il 19/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON e

disposta la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

Con sentenza in data 15 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da Equitalia Sud spa avverso la sentenza n. 21802/13/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di M.G. contro atti riscossivi vani attinenti ad imposte erariali e regionali per le annualità 2001/2009. La CTR osservava in particolare che, pienamente ammissibile la produzione in appello delle relato delle notifiche delle cartelle esattoriali impugnate da parte dell’Agente della riscossione, non essendone contestata l’efficacia probatoria, ne derivava la piena asseverazione del rituale perfezionamento delle procedure notificatorie delle cartelle medesime e la conseguente infondatezza della relativa contestazione da parte del contribuente.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi e ponendo una subordinata questione di legittimità costituzionale.

Gli intimati Agente della riscossione e Regione Lazio non si sono difesi.

12 Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di plurime disposizioni legislative processuali, tributarie speciali e civili ordinarie, poichè la CTR ha affermato l’ammissibilità di nuove produzioni probatorie documentali in sede di appello; con il secondo motivo il ricorrente reitera sotto diverso profilo la medesima censura ed in ogni caso solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate; la questione di legittimità costituzionale sollevata è manifestamente infondata.

Va ribadito che:

– “In materia di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175 – 01);

-“In tema di contenzioso tributario, il giudice d’appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purchè acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado” (Sez. 5, Sentenza n. 3661 del 24/02/2015, Rv. 634467 – 01);

– “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, D.Lgs. cit., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado” (Sez. 5 -, Sentenza n. 27774 del 22/11/2017, Rv. 646223 – 01).

La sentenza impugnata è pienamente conforme ai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.

Quanto infine alla questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, va rilevato che la medesima è stata formulata in modo del tutto generico e che comunque la rimessione di essa da parte della Commissione tributaria regionale della Campania ha avuto risposta da parte del giudice delle leggi (sentenza n. 199 del 2017), con una pronuncia di rigetto per inammissibilità ed infondatezza.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese stante la costituzione tardiva dell’agenzia fiscale e la mancata costituzione dell’Agente della riscossione e della Regione Lazio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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