Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24906 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 06/12/2016), n.24906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16071-2012 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VIGNA FABBRI

29, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCANTONIO BORELLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARA ARGENTA VURCHIO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA (GIA’ EQUITALIA NOMOS SPA);

– intimato –

Nonchè da:

EQUITALIA NORD SPA (GIA’ EQUITALIA NOMOS SPA) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE

RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO

CIMETTI giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

Z.A.;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 27/2011 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 13/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSSELLA CATENA;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHIRICOTTO per delega

dell’Avvocato CIMETTI che si riporta al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo,

assorbito il 1 del ricorso principale, inammissibile il 1 motivo del

ricorso incidentale condizionato, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. on sentenza 27/31/11 deposita il 13/05/2011, la CTR del Piemonte respingeva l’appello avverso la sentenza della CTP di Torino del 26/02/2009, che aveva rigettato il ricorso presentato dalla Z.A. avverso la comunicazione del 24/05/2008 di avvenuta iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia Nomos s.p.a. su immobili della contribuente per complessivi Euro 39.846,49, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, con compensazione delle spese processuali.

2. La sentenza, premesso che la contribuente aveva riproposto in grado di appello la doglianza concernente la nullità della notifica della cartella di pagamento e la nullità della comunicazione di iscrizione per omessa intimazione di pagamento prima dell’iscrizione ipotecaria, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 77 e 50, oltre che la nullità della cartella esattoriale, ha rilevato che l’eventuale vizio formale della notificazione della cartella di pagamento era del tutto irrilevante avendo l’atto raggiunto il proprio scopo, così come risultava del tutto rituale l’iscrizione ipotecaria, che non costituisce un atto del procedimento di espropriazione forzata, ma la precede, in funzione di conservazione del cespite patrimoniale del debitore in vista dell’espropriazione forzata, e che, infine, la cartella esattoriale risultava redatta su modello predisposto dal dipartimento delle entrate, che non prevede la sottoscrizione della stessa.

3. Avverso tale sentenza la Z.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. L’Equitalia Nord s.p.a., incorporante della Equitalia Nomos s.p.a. si è costituita con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la Z.A. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c. in relazione alla notificazione della cartella di pagamento, in quanto la relazione di notificazione era stata apposta sul frontespizio della cartella e non in calce alla stessa, non potendo ritenersi raggiunto lo scopo della notificazione, come ritenuto da entrambe le sentenze di merito, atteso che la contribuente non aveva mai impugnato la cartella di pagamento, bensì il solo atto di comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. La doglianza è infondata.

Come risulta dalla sentenza della CTP di Torino la Z. aveva ricevuto la notifica a mani proprie di tutte le cartelle di pagamento, ivi inclusa quella di cui lamenta la errata redazione della relazione di notificazione, ossia la cartella (OMISSIS), che risulta notificata in data 06/01/2006 e contro la quale non risulta alcuna impugnazione. In ogni caso la ricorrente non ha allegato al ricorso detta relazione di notificazione, con conseguente non autosufficienza del ricorso sul punto.

2. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole dell’omessa notifica ad essa contribuente dell’atto di intimazione di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, essendo decorso oltre un anno la notifica della cartella esattoriale.

La doglianza è fondata.

Come noto, all’esito di perdurante contrasto nella giurisprudenza di legittimità le Sez. U., con sentenza n. 19667 del 18/09/2014, Rv. 632586, hanno affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.”

In sintesi, le Sezioni Unite hanno ritenuto che nonostante la disciplina dell’iscrizione di ipoteca, a differenza di quella relativa al fermo amministrativo, trovi nel D.P.R. n. 602 del 1973 collocazione nel capo 2 del Titolo 2, cosa che potrebbe far pensare ad una relazione strettamente funzionale della stessa con l’espropriazione forzata, devono ritenersi valide in relazione all’iscrizione ipotecaria le medesime conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite rispetto al fermo amministrativo, ossia l’ineludibile carattere di atto impugnabile tanto del fermo amministrativo quanto dell’iscrizione di ipoteca.

In particolare si è rilevato come sembri ancor più evidente che l’iscrizione ipotecaria non possa definirsi atto dell’esecuzione, in quanto il fatto che non necessariamente l’espropriazione deve seguire all’iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest’ultima sia un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, dal che deriva la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l’attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario. Se, quindi, l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, deve essere esclusa dall’ambito specifico dell’espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, nè alla luce della lettera della espressione normativa – la quale chiaramente stabilisce che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni – nè lo consente la lettera della norma citata di cui all’art. 77 la quale, al comma 2, prevede che, prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca, e, al comma 1, richiama esclusivamente il primo e non anche l’art. 50, comma 2 medesimo decreto. Sicchè è stato affermato il principio di diritto secondo cui l’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2 medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poichè l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.

Tuttavia, hanno affermato le Sezioni Unite, l’inapplicabilità all’iscrizione ipotecaria della previsione di cui all’art. 50, comma 2 citato decreto, non significa che l’iscrizione ipotecaria possa essere eseguita senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente; proprio in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario, essa presuppone una specifica comunicazione al contribuente: sia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 – secondo cui gli atti impugnabili, elencati nell’art. 19 medesimo decreto, tra cui va annoverata anche l’iscrizione ipotecaria, debbano essere impugnati entro sessanta giorni dalla relativa notificazione – sia in base all’art. 21 legge n. 241 del 1990 – che prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari; l’art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

La comunicazione, quindi, deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell’iscrizione ipotecaria, e ciò perchè essa è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall’altro, l’interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione, come si evince, altresì dal principio generale emergente dalla L. n. 241 del 1990 che, all’art. 7 impone l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, in quanto espressione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).

L’arresto delle Sezioni Unite è stato poi ribadito dalla successiva giurisprudenza delle sezioni semplici. In tal senso Sez. 6-5, sentenza n. 23875 del 23/11/2015, Rv. 637511, che ha confermato come l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni.

Ne consegue, pertanto, la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia. Analogamente la Sez. 5, con la sentenza n. 13115 del 14/04/2016, non massimata, ha affermato che costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modifiche dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione ai procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Tanto premesso, e considerato che, nel caso in esame, risulta incontestata l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, nulla essendo stato comunicato preventivamente alla contribuente rispetto all’iscrizione ipotecaria effettuata, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, per l’effetto, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., la Corte, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.

3. Quanto al ricorso incidentale condizionato, esso si basa su due doglianze: la prima avente ad oggetto la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 e l’omessa pronuncia sul punto da parte della sentenza impugnata; la seconda avente ad oggetto l’omessa pronuncia, da parte della CTR, sull’eccezione concernente la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 e la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Entrambe le dette doglianze vanno dichiarate assorbite nel ricorso principale.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, atteso che la citata decisione delle Sezioni Unite, risolutiva del menzionato contrasto, risulta essere intervenuta dopo lo svolgimento di entrambi i gradi del giudizio di merito.

La natura delle questioni trattate ed il richiamo a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte consentono la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo, dichiarando assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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