Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24906 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. III, 06/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33093-2019 proposto da:

D.I., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA

VITALE;

– ricorrente –

contro

QUESTORE PROVINCIA TORINO, MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimati –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il

26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 23/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.I., cittadino della (OMISSIS), il 1 aprile 2019 veniva raggiunto da un decreto di espulsione adottato in medesima data dal prefetto della provincia di Milano per inottemperanza all’ordine di rilasciare il territorio nazionale emesso dal Questore della provincia di Torino il 15 febbraio 2019, e contestuale ordine di trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri (c.p.R) di Torino “(OMISSIS)” adottato dal questore della provincia di Milano. In data 3 aprile 2019 la misura del trattenimento veniva convalidato dal giudice di pace di Torino, che prorogava la misura restrittiva in data 29 aprile 2019 e, successivamente, 29 maggio 2019. Il 26 giugno 2019 la Questura della provincia di Torino chiedeva una ulteriore (la terza) proroga del trattenimento ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 che veniva concessa.

2. D.I. impugna il decreto del Giudice di Pace di Torino n. 5949 del 26 giugno 2019 affidandosi a due motivi di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso censura ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la mancata partecipazione all’udienza dello straniero.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro d’identificazione ed espulsione, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, può essere assunto soltanto all’esito di un procedimento di natura camerale caratterizzato dall’audizione dell’interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore.

A tal fine, la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all’ufficio del giudice di pace in tempo utile perche, previa convocazione dell’interessato e del difensore, possa tenersi l’udienza camerale ed essere assunto il decreto motivato, entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, ai sensi dell’art. 4, comma 4 cit., ma prima della scadenza del termine assegnato a suo tempo con la convalida. (Cass. 13767/2010) Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. 29 gennaio 2008, n. 25, art. 21, comma 2 e art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 6, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 interpretato in modo costituzionalmente orientato, per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, cui gli artt. 21 e 28 rinviano. (ex multis: Cass. 13117/2011; Cass. 12709/2016), senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito (Cass. 26919/2017).

Risulta infatti dal verbale dell’udienza del 26 giugno 2019, che, a fronte delle doglianze del difensore circa l’assenza del suo assistito, il giudice di pace ha ritenuto comunque di poter procedere oltre, risultando sufficientemente garantito il diritto di difesa stante la presenza dell’avvocato.

L’affermazione contrasta con il disposto legislativo dell’art. 14 T.U.I., che al comma 4 disciplina l’udienza di convalida prevedendo espressamente che l’interessato deve essere tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza: per costante giurisprudenza di questa corte (cfr. Cass. 3298/2017), “Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2 e art. 28, comma 2, si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 cui rinvia l’art. 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo. 4. La Corte accoglie il primo motivo ricorso, come in motivazione, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Torino.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, come in motivazione, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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