Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24906 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24906 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: GRECO ANTONIO

annuale
presentazione

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(=REX IMPORT-EXPORT ari,

rappresentata e difesa dall’avv.

Salvatore Taverna, presso il quale è elettivamente domiciliata in
Roma al viale Regina Margherita n. 262/264;
– ricorrente contro
AGENZIA, DELLE ENTRATE, in persona del Direttore

pro tarpare;

intimata

AMINISTRAZICNE DELL’EOZNCMIA E rmurg FINANZE DELIO STATO,

in persona del Ministro in carica;
– Intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio n. 154/7/06, depositata il 19 marzo 2007;
Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica
udienza del 28 febbraio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SAÚLGEMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 06/11/2013

La srl CIREX Import-export propone ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi ed illustrato con successiva memoria,
nei confronti della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha confermato
gli avvisi di accertamento ai fini dell’IVA e dell’IRPEG e
dell’ILOR per gli anni 1995 e 1996, notificati il 19 ottobre
2001.
In ordine all’eccepita decadenza dell’amministrazione per
termine, del quarto anno da quello della dichiarazione, fissato
dal primo camma dell’art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 non potendo nella specie trovare applicazione il termine del
quinto anno previsto dal secondo camma dello stesso art. 57 per
l’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, essendo
stata documentata l’avvenuta presentazione della dichiarazione
IVA per l’anno 1995 con il deposito, già in primo grado, della
ricevuta della raccomandata postale attestante la spedizione
all’ufficio, come previsto dall’art. 37, quarto coma, del d.P.R.
n. 633 del 1972 -, il giudice d’appello ha ritenuto “irrilevante
il problema_ atteso che la sanzione” camminata per l’omessa
presentazione della dichiarazione IVA 1995 era “stata pagata, con
conseguente implicita acquiescenza all’operato dell’ufficio
tributario”, e che la non esibizione “della documentazione in
sede amministrativa assorbe tale problema”, con conseguente
applicazione del più lungo termine per la notifica dell’avviso di
accertamento previsto dall’art. 57, secondo comma, del d.P.R. n.
633 del 1972.
Quanto al merito, ha osservato come l’ufficio non aveva
potuto verificare l’esistenza effettiva delle rimanenze di merci,
come formatesi nel corso degli anni, né riscontrare
l’attendibilità dei dati dichiarati e di quelli annotati sulle
scritture contabili in conseguenza del dichiarato furto della
documentazione, ed in mancanza di produzione di documentazione
alternativa idonea a ricostruire l’andamento commerciale
dell’azienda o quantomeno in merito al conteggio delle denunciate
giacenze di merci, unico dato contabile certo e sul quale
l’ufficio aveva emesso gli avvisi impugnati, ed in mancanza di
indicazioni, in appello, di nuovi elementi atti a consentire un

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essere stati gli avvisi relativi all’IVA notificati oltre il

controllo sulla giacenza ed idonei a giustificare una diversa
pretesa fiscale.
L’amministrazione non ha svolto attività nella presente
sede.

brama DMA, DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia vizio di
motivazione in ordine alla rilevanza del pagamento, nella specie
effettuata in via meramente cautelativa, della sanzione irrogata
rispetto alla pretesa concernente il tributo.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 37,
quarto coma, del d.P.R. n. 633 del 1972, per aver ritenuto che
la produzione dell’originale della raccomandata di spedizione
della dichiarazione annuale Tu, 199, non possa costituire prova
della presentazione della dichiarazione stessa, spettando
all’ufficio dimostrare il contrario.
Con il terzo, lamenta la violazione dell’art. 57, primo e
secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 in ordine alla
decadenza dal potere di notificare l’avviso di accertamento alla
data del 19 ottobre 2001.
Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 53, primo coma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, e 1, primo comma, del d.P.R. 10 novembre 1997, n.
441, in ordine alla presunzione di cessione di beni non rinvenuti
nei locali in cui è esercitata l’attività solo previo
accertamento materiale ed analitico della non presenza di detti
beni, difettando altrimenti il presupposto legittimante la
presunzione.
I primi due motivi, che essendo legati vanno esaminati
congiuntamente, sono fondati.
Questa Corte ha infatti in più occasioni chiarito come la
definizione del profilo sanzionatorio del rapporto tributario,
merce il pagamento della sanzione stessa (ovvero la sua
definizione agevolata ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs.
18 dicembre 1997, n. 472), non comporta effetti di acquiescenza o
di riconoscimento della fondatezza della pretesa né integra una
confessione o un elemento di prova, non concernendo il profilo
(neramente) tributario del rapporto, di guisa che resta

3

per l’omessa dichiarazione IVA 1995 ai fini dell’acquiescenza

7efirs11E, 1-)A
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N. i •3 i t Ais,

N.5

MATERIA TRIBUTARIA
impregiudicata la sorte del tributo e la possibilità del
contribuente di contestarlo (Cass. n. 17529 del 2012, n. 12695
del 2004, n. 1558 del 1991).
Quanto alla dichiarazione

rui,

secondo il chiaro disposto

dei coma terzo e quarto dell’art. 37 del d.P.R. n. 633 del 1972,
nel testo applicabile

ratione terporis,

la prova – non

circoscritta alla fase amministrativa, ma pertinente alla fase
contenziosa – della presentazione della dichiarazione DA, quando

raccomandata, può essere data, appunto, mediante la ricevuta
della raccomandata stessa (cfr. Cass. n. 13942 del 2011).
I primi due motivi devono essere pertanto accolti, con
assorbimento dell’esame degli ulteriori motivi, la sentenza deve
essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la
quale procederà ad un nuovo esame della controversia
uniformandosi ai principi di diritto enunciati sopra.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del
ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale
del Lazio.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2013
Il consigliere estensore

essa sia effettuata mediante spedizione a mezzo lettera

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