Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24905 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. un., 25/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sez. –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA

121, presso lo studio dell’avvocato CENTORE CIRO, che lo rappresenta

e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANT’AGATA DE’ GOTI, in persona del Sindaco pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo

STUDIO LEGALE PERIFANO – DI GIACOMO & PARTNERS,

rappresentato e

difeso dall’avvocato PERIFANO LUIGI DIEGO, per delega a margine del

controricorso;

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO

D’AREZZO 18, presso lo studio degli avvocati MAGRI’ ENNIO, AMBROSELLI

MASSIMO, che lo rappresentano e difendono, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

4462/2010 del TRIBUNALE di BENEVENTO;

uditi gli avvocati Ciro CENTORE, Massimo AMBROSELLI, Luigi Diego

PERIFANO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, il quale chiede che le Sezioni unite

rigettino il proposto regolamento di giurisdizione, con le

conseguenze di legge.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del 17.7.09 il TAR Campania accoglieva il ricorso proposto da E.G. ed annullava gli atti del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Comune di Sant’Agata dei Goti per la copertura di un posto di funzionario dell’Arca economico- finanziaria (cat. D3), all’esito del quale era stato dichiarato vincitore P.C., il quale aveva sottoscritto con detto Ente locale anche il contratto di lavoro. Il TAR non si pronunziava, invece, circa la sorte di questo contratto, ritenendo la questione rientrante nella giurisdizione dell’A.g.o.

2.- Rimaste vane le diffide scritte, E. conveniva il Comune di S.A. dei Goti e il P. dinanzi al giudice del lavoro di Benevento perchè dichiarasse la nullità, l’inesistenza o l’inefficacia della nomina di quest’ultimo e del contratto di lavoro, con condanna del Comune stesso al risarcimento dei danni.

3.- Prima dell’udienza di trattazione (fissata dal giudice del lavoro per il giorno 8.4.11) P. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., sostenendo che anche per la domanda di risoluzione del contratto di lavoro sussisterebbe giurisdizione del G.a., atteso che l’ E. propone nella sostanza una richiesta di ottemperanza al giudicato amministrativo, che, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 è demandata esclusivamente al Giudice amministrativo. Si difendono con controricorso E. e Comune di Sant’Agata dei Goti.

5.- Fissata l’adunanza della camera di consiglio, E. e P. hanno depositato memoria. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

6.- Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice dinanzi al quale la controversia è stata radicata abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fissando in tale momento il termine finale per la proposizione di detto rimedio preventivo. Tuttavia, il ricorso, inammissibile quale istanza di regolamento preventivo, è suscettibile di conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione, ove ne presenti i requisiti formali ed i relativi presupposti, ovvero quando, da un lato, il ricorso risulta ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente e non al suo procuratore e, dall’altro, quando è riferibile a sentenze che costituiscono altrettante decisioni declinatorie della potestas iudicandi, non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su di una identica domanda, e sono perciò idonee ad integrare gli estremi del conflitto reale negativo, denunciabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, (Sez. unite 20.10.2006 n. 22521).

7.- Nel giudizio promosso da E. dinanzi al TAR Campania, il giudice ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione quanto alla nullità del contratto stipulato tra il P. e l’Ente locale, con sentenza di primo grado. Il ricorso per regolamento di giurisdizione è, dunque, inammissibile, in quanto la questione di giurisdizione oggi dedotta avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione dinanzi al giudice di appello, nè sussistono le condizioni per integrare il conflitto negativo di giurisdizione nei termini sopra indicati.

8.- Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese nei confronti di E.G. e del Comune di Sant’Agata dei Goti, nella misura di Euro 100,00 per esborsi e di Euro 1.500,00 per onorari ciascuno, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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