Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24905 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. III, 15/09/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 15/09/2021), n.24905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 15165 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

C.C., (C.F.: (OMISSIS));

C.G., (C.F.: (OMISSIS));

C.A., (C.F.: (OMISSIS));

CA.Ca., (C.F.: (OMISSIS));

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Angela Aliani (C.F.: LNA NGL 51P59 E155S);

– ricorrenti – controricorrenti al ricorso incidentale –

nei confronti di:

CA.Si., (C.F.: (OMISSIS))

CA.Gi., (C.F.: (OMISSIS))

CA.Si., (C.F.: (OMISSIS))

CA.An., (C.F.: (OMISSIS))

L.S., (C.F.: (OMISSIS))

V.M., (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale rappresentante

per procura di V.G., V.D., V.M.G., e

V.F. (C.F.: non indicati);

rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso,

dall’avvocato Sergio Casa reale (C.F.: CSR SRG 64C29 A662G);

-controricorrenti – ricorrenti in via incidentale –

nonché

LO.Fr., (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n.

1736/2017, pubblicata in data 6 novembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3

marzo 2021 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.C., G., A. e Ca., nonché Lo.Fr., sono stati tratti a giudizio penale, in concorso, per i reati di falso in atto pubblico (artt. 110,31,43 e 480 c.p.), realizzazione di un edificio in difformità dalla concessione edilizia (art. 110 c.p., D.P.R. 6 maggio 2001, n. 120, art. 44, lett. b)) ed invasione di terreno pubblico e privato (artt. 110,633 e 639 bis c.p.).

Si sono costituiti parti civili in tale giudizio P. (nato nel (OMISSIS)) e Ca.Si. (il primo anche quale procuratore di Ca.Sa.), S., G. e L.G., nonché M., G., D., M.G. e V.F..

Il Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Altamura, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di falso, in quanto prescritto, ha dichiarato tutti gli imputati colpevoli degli altri reati loro ascritti e li ha condannati in solido al risarcimento dei danni materiali e morali, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile.

La Corte di Appello di Bari ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione anche in relazione al reato edilizio ed ha assolto gli imputati dal reato di invasione di terreni perché il fatto non costituisce reato.

Questa Corte (Cass. penale, Sez. 3, Sentenza n. 4074 del 31/01/2012) in accoglimento del ricorso delle parti civili Ca.Pi. (nato nel (OMISSIS)), L.S. e V.M., ha annullato la sentenza di secondo grado in ordine alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell’art. 622 c.p.p., dichiarando invece inammissibile il ricorso degli imputati.

All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’Appello civile di Bari, decidendo sulle domande proposte da Ca.Pi. (nato nel (OMISSIS)), L.S. e V.M., nonché da Pi. (nato nel (OMISSIS)), Si. (nato nel (OMISSIS)), Gi., Si. (nato nel (OMISSIS)) e Ca.An., ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Pi. (nato nel (OMISSIS)), Si. (nato nel (OMISSIS)) e Ca.Gi., mentre ha accolto le domande risarcitorie proposte da Si. (nato nel (OMISSIS)) e Ca.An., V.M., G., S. e L.G., condannando i convenuti C.C., A., Ca. e G., nonché Lo.Fr., in solido, a pagare agli attori l’importo di Euro 990.000,00 oltre accessori.

Ricorrono C.C., G., A. e Ca., sulla base di dieci motivi.

Resistono con controricorso e propongono a loro volta ricorso in via incidentale, sulla base di due motivi, Si. (nato nel (OMISSIS)) e Ca.Gi., in proprio e quali eredi di Ca.Sa. e di Ca.Pi. (nato nel (OMISSIS)), Si. (nato nel (OMISSIS)) e Ca.An., in proprio e quali eredi di Ca.Pi. (nato nel (OMISSIS)), L.S., nonché V.M. in proprio e quale procuratore speciale di G., D., M.G. e V.F..

I ricorrenti resistono con ulteriore controricorso al ricorso incidentale.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato Lo..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

I ricorrenti in via principale hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ricorso Principale.

1.1 Con il primo motivo si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero omesso esame (decisivo per la decisione in ordine all’eccezione di legittimazione attiva dei resistenti) del ricorso per cassazione delle parti civili e dell’atto di citazione in riassunzione nella parte in cui in tali atti risultano le parti che hanno proposto le rispettive istanze, nonché della sentenza penale di primo grado nelle parti in cui si dà atto della individuazione dei soggetti che si costituirono parte civile”.

I ricorrenti contestano la legittimazione processuale dei seguenti soggetti:

– Ca.An. e Ca.Si. (nato nel (OMISSIS)), i quali non si sarebbero mai costituiti parti civili nel processo penale, né lo avrebbe fatto il loro dante causa Ca.Pi. (nato nel (OMISSIS)), e non avrebbero proposto ricorso per cassazione in sede penale;

– L.M.G. (indicata quale “dante causa dei V.”), la quale non si sarebbe mai costituita parte civile nel processo penale;

– Gi. e L.G., i quali non avrebbero proposto il ricorso per cassazione e non avrebbero agito in giudizio in sede di rinvio.

La censura, inammissibile per carenza di interesse in relazione alla posizione di L.M.G., è per il resto fondata, nei limiti di quanto appresso precisato.

1.1.1 L.M.G. non risulta destinataria di alcuna statuizione, nella decisione impugnata.

Semplicemente, nell’epigrafe della sentenza, si dà atto che V.M. ha agito in sede di riassunzione quale procuratore speciale di V.G., D., M.G. e Vi.Gi., eredi di L.M.G..

Nella medesima qualità, del resto, i V. avevano anche proposto il ricorso per cassazione in sede penale.

In ogni caso, poiché nessuna pronunzia è stata emessa in favore di L.M.G. (soggetto deceduto, come è pacifico), non può sussistere alcun concreto interesse dei ricorrenti a contestarne la legittimazione.

1.1.2 Per quanto riguarda Gi. e L.G., gli stessi controricorrenti ammettono che tali soggetti non avevano affatto proposto il ricorso in riassunzione davanti alla corte di appello civile e che, dunque, la loro indicazione nel dispositivo della decisione impugnata è da ritenersi erronea.

La censura è pertanto certamente fondata.

1.1.3 Per quanto riguarda An. e Ca.Si. (nato nel (OMISSIS)), nella sentenza impugnata è affermata la sussistenza della loro legittimazione processuale, in quanto eredi (figli) di Ca.Pi. (nato nel (OMISSIS)) che, secondo la corte di appello si sarebbe costituito parte civile nel processo penale “fino al grado di Cassazione”.

In realtà Ca.Pi. (nato nel (OMISSIS) e deceduto nel (OMISSIS)), non risulta essersi mai costituito parte civile nel processo penale; tanto meno risulta costituito nel giudizio di legittimità svoltosi davanti alla Corte di Cassazione in sede penale.

Anche in relazione alla posizione di tali soggetti, dunque, la decisione impugnata va cassata.

Peraltro, mentre Ca.Si. (nato nel (OMISSIS)) risulta essersi comunque costituito, in proprio, parte civile nel processo penale, ma non ha proposto il ricorso per cassazione in quella sede, Ca.An. non risulta affatto costituita parte civile nel processo penale.

La posizione di tali soggetti, sulla base di quanto appena rilevato, dovrà pertanto essere oggetto di rivalutazione in sede di rinvio.

1.2 Con il secondo motivo si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2907,2023,2697 c.c., art. 24 Cost., art. 81 c.p.c., art. 185 c.p. e art. 1223 c.c., art. 74 c.p.p., art. 622 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 errato rigetto dell’eccezione di legittimazione attiva intesa quale titolarità del diritto reale sul bene asseritamente danneggiato perché confuso con la legittimazione ad agire già acclarata con l’ammissione della costituzione di parte civile”.

Con il terzo motivo si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 651,652,653 e 654 c.p.p., art. 622 c.p.p., artt. 384,392 e 394 c.p.c., artt. 2043 e 2697 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per aver considerato coperti da giudicato i “presupposti in fatto” che hanno formato oggetto del giudizio penale e non elementi costitutivi della pretesa costituenti oggetto di prova”.

Con il quarto motivo si denunzia “violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2043,2058,2697 c.c., artt. 622,627 c.p.p., artt. 384,392 e 394 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 perché del tutto erroneamente, la Corte territoriale, quale Giudice del rinvio, ha ritenuto di esaminare esclusivamente la determinazione del risarcimento del danno bypassando completamente l’accertamento della responsabilità ai soli effetti civili dei ricorrenti ed affermando specificamente che “e’ preclusa ogni (ri)discussione dei presupposti in fatto “l’ambito del presente giudizio civile – quale imposto dalla devoluzione operata dal rinvio – concerne esclusivamente la determinazione del risarcimento” (cit. due passaggi della sent. Corte Appello Bari impugnata) e finendo con il condannare al risarcimento del danno i ricorrenti in assenza di un accertamento della loro eventuale responsabilità”.

Con il quinto motivo si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero omesso esame del fatto che lo stesso capo di imputazione parla dell’invasione di circa 100 metri di suolo in parte pubblico ((OMISSIS)) ed in parte privato e quindi quei cento metri non appartengono ai resistenti, nonché delle precise indicazioni contenute nella dichiarazione di successione di Ca.Pi. (n. (OMISSIS)) depositata dai resistenti nel fascicolo del giudizio di rinvio”.

Con il sesto motivo si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero omesso esame (decisivo per la decisione in ordine al petitum della domanda dei resistenti) degli atti di costituzione di parte civile dai quali emerge che la domanda originariamente formulata era di condanna generica e della sentenza penale di primo grado che dispone la sola condanna generica in favore della parti civili. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 622,627 c.p.p., art. 394 c.p.c., comma 3, artt. 329,342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

I motivi dal secondo al sesto sono connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati, per quanto di ragione.

Va esaminata prioritariamente la censura formulata con il quarto motivo, che ha rilievo logico pregiudiziale, in quanto riguarda lo stesso presupposto di diritto da cui prende le mosse la corte di appello nell’individuare l’oggetto del giudizio di rinvio ad essa devoluto.

L’argomentazione posta dalla corte di appello a fondamento della propria decisione, che è contestata dai ricorrenti, sia con riguardo all’eccezione relativa alla legittimazione sostanziale degli attori in riassunzione (quali proprietari dell’area di terreno che si assume abusivamente occupata), sia con riguardo agli altri presupposti di merito delle domande avanzate, si trova espressa nelle seguenti affermazioni:

“In conseguenza del rinvio ex art. 622 c.p.p. disposto dalla S.C. di Cassazione, è preclusa ogni discussione e/o contestazione sui presupposti in fatto che fondano la statuizione medesima, in forza della quale questa Corte territoriale deve limitarsi a trattare la controversia risarcitoria: cioè il presupposto logico-fattuale che, se v’e’ ora da determinare un risarcimento a beneficio di certi soggetti che all’epoca figurarono quali pp. cc. nel giudizio penale, costoro necessariamente devono essere ritenuti comproprietari del fondo danneggiato dall’abuso penalmente rilevante, poiché diversamente, ridiscutendo la qualifica proprietaria di costoro, si eluderebbe la portata immediatamente predittiva del rinvio che invece impone di discutere solo del risarcimento a beneficio di costoro, già pp.cc. (o aventi causa jure successionis) nel giudizio penale presupposto”;

“Venendo al merito della controversia, essa deve assumere la premessa che tutti i convenuti sono corresponsabili solidali della occupazione abusiva di circa 100mq. di suolo del terreno dei Ca.- V.- L., e che l’ambito del presente giudizio civile – quale imposto dalla devoluzione operata dal rinvio – concerne esclusivamente la determinazione del risarcimento: o in forma specifica (demolizione del manufatto dei convenuti e restituzione della porzione del suolo agli attori), oppure per equivalente pecuniario. E’ invece preclusa ogni (ri)discussione dei presupposti in fatto che hanno formato oggetto del giudizio penale snodatosi attraverso i tre gradi, alcuni dei quali sembrano essere stati reintrodotti abbastanza surrettiziamente in questo giudizio civile di rinvio: particolarmente sul punto se la porzione di suolo occupata fosse di soli 30 mq., e non di 100 mq. come invece recitava il capo di imputazione sub C) del giudizio penale”.

Secondo la corte territoriale, in sostanza, a seguito del rinvio operato dalla Corte di Cassazione in sede penale, sul piano civile la responsabilità degli imputati sarebbe ormai incontestabile e si dovrebbe solo determinare la natura e l’importo del relativo risarcimento spettante agli attori.

Tale argomentazione non è conforme a diritto.

La sentenza di assoluzione degli imputati dal reato di invasione di terreni è stata annullata per vizio di motivazione dalla Corte di Cassazione in sede penale, la quale ha affermato che “la motivazione della sentenza impugnata è per certi versi meramente apparente (se non addirittura assente) e per altri versi illogica e contraddittoria”. Non può certo, in tal caso, rivivere la decisione di primo grado. Dunque, l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’affermazione della responsabilità civile degli imputati e del conseguente diritto al risarcimento del danno in favore degli attori in riassunzione avrebbero dovuto essere accertati nel merito in sede di rinvio, dal giudice civile, e non potevano affatto essere dati per presupposti (tanto meno essere ritenuti addirittura oggetto di preclusione derivante dall’esito del processo penale, peraltro conclusosi senza alcuna condanna), come se in sede penale fosse stata accertata la responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti e rimanesse esclusivamente da liquidare il relativo danno.

L’errore di diritto della corte di appello consiste, in altri termini, nell’avere erroneamente ritenuto sussistente una preclusione, derivante dal rinvio operato dalla Corte di Cassazione in sede penale, con riguardo al merito delle domande risarcitorie di natura civile: in conseguenza di tale errore di diritto, lo scrutinio della fondatezza di dette domande nel merito è stato in pratica del tutto omesso.

Di conseguenza, la decisione impugnata va cassata, affinché in sede di rinvio si proceda all’accertamento della effettiva sussistenza della responsabilità civile dei convenuti, in concreto, sotto ogni aspetto rilevante e, in particolare, sotto tutti gli aspetti oggetto delle contestazioni di cui ai motivi di ricorso in esame.

La corte di appello avrebbe dovuto, in particolare, verificare in primo luogo, sulla base degli elementi di prova disponibili e di quelli eventualmente ancora legittimamente introducibili nel giudizio di rinvio, l’effettiva estensione dell’area di proprietà privata abusivamente occupata dagli imputati con la loro costruzione (distinguendola da quella pubblica, in relazione alla quale non è stata ovviamente proposta alcuna domanda) e verificare se di detta area era stato dimostrato il diritto di proprietà in capo agli attori.

Avrebbe altresì dovuto prendere in esame la domanda originariamente proposta dagli attori all’atto della loro costituzione quali parti civili nel processo penale, onde valutare se in quella sede era stata proposta una domanda limitata all’accertamento nell’an della responsabilità civile degli imputati, con riserva di liquidazione del danno in separato giudizio, ovvero una domanda risarcitoria “completa” (cioè con richiesta di contestuale liquidazione del danno), e ciò anche con riguardo all’eventuale richiesta di risarcimento in forma specifica (dovendosi in proposito tener conto dell’indirizzo di questa Corte secondo cui “qualora la parte civile abbia infruttuosamente esercitato l’azione civile in sede penale, nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell’art. 622 c.p.p. in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 539 c.p.p., riflettente la fattispecie di cui all’art. 278 c.p.c. relativa alla pronuncia non definitiva con riserva al prosieguo per la liquidazione dei danni”: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25918 del 15/10/2019, Rv. 655377 – 01).

A tanto dovrà provvedersi in sede di rinvio.

1.3 Con il settimo motivo si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 622,627 c.p.p., art. 394 c.p.c., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per aver utilizzato documenti nuovi – una ctu depositata soltanto nel corso del giudizio introdotto con l’atto di citazione in riassunzione”.

Con l’ottavo motivo si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 185 c.p., artt. 2043 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver deciso la causa in assenza di prove violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; del principio iudex iudicare debet iuxta alligata et probata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Con il nono motivo si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di appello non esamina elementi della stessa CTU utilizzata quale unica prova del decidere dai quali emerge la contraddittorietà, incongruenza e non la “intrinseca affidabilità oggettiva” (cit. sentenza impugnata); non esamina le contestazioni alla ctu assumendo la decisione in ordine al “difetto di contestazione da parte di alcuno dei controinteressati” (cit. sentenza impugnata)”.

I motivi settimo, ottavo e nono, relativi alla prova ed alla liquidazione del danno, restano assorbiti in conseguenza dell’accoglimento dei motivi precedenti.

All’esito della necessaria rivalutazione della effettiva sussistenza di una responsabilità civile dei convenuti, nei limiti in cui essa dovesse essere ritenuta sussistente e, peraltro, nel solo caso in cui si ritenesse altresì necessario procedere alla liquidazione del danno nella presente sede, la corte di appello, in sede di rinvio, dovrà infatti valutare nuovamente altresì la questione della prova di detto danno nonché del quantum dello stesso, ovviamente anche alla luce degli accertamenti svolti e delle nuove conclusioni raggiunte con riguardo all’an della medesima responsabilità.

In tale eventualità andrà eventualmente rivalutata altresì la questione degli elementi di prova utilizzabili a tal fine, e ciò anche tenuto conto della particolare struttura del giudizio di rinvio di cui all’art. 622 c.p.p..

1.4 Con il decimo motivo si denunzia “omessa pronuncia sulla specifica domanda di spese a carico dei soccombenti- vizio della sentenza violazione art. 91 c.p.c., comma 1 denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 4”.

Anche questo motivo resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei precedenti (nonché del primo motivo del ricorso incidentale), in quanto la necessità di una rivalutazione, sia della legittimazione degli attori, sia dei presupposti della dedotta responsabilità dei convenuti, rende necessaria anche una integrale rivalutazione della regolamentazione delle spese del giudizio.

2. Ricorso incidentale.

2.1 Sono infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso incidentale, sollevate dai ricorrenti in via principale. 2.1.1 Va in primo luogo disattesa l’eccezione di tardività del controricorso, argomentata sul presupposto che il termine per la notificazione dello stesso scadeva in data 18 giugno 2018 e la sua notificazione a mezzo P.E.C. è intervenuta solo alle ore 21.06 di detta data, essendo quindi da ritenere perfezionata in data 19 giugno 2018.

L’eccezione è infondata, in virtù della sentenza n. 75 del 19 aprile 2019 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. – il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45 bis, comma 2, lett. b) (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

2.1.2 Altrettanto infondata risulta l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, avanzata sul rilievo per cui le conclusioni di detto ricorso risulterebbero palesemente riferibili ad altra vicenda processuale.

Si tratta infatti di un mero errore materiale, che non impedisce l’agevole comprensione del senso delle censure svolte e non impedisce di cogliere l’effettivo contenuto della richiesta di cassazione della sentenza impugnata alle stesse conseguente.

2.2 Con il primo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nel momento in cui i Giudici della Corte di appello di Bari hanno inteso disconoscere la legittimazione attiva dei sigg.ri Ca.Pi. (classe (OMISSIS)), Ca.Si. (classe (OMISSIS)) e Ca.Gi.”.

Il motivo è fondato.

Ca.Pi. (nato nel (OMISSIS)) risulta costituito parte civile nel processo penale, in proprio e quale procuratore del padre Ca.Sa. (nato nel (OMISSIS)), il quale è poi deceduto prima della proposizione del ricorso per cassazione in sede penale che, secondo quanto riferiscono gli stessi ricorrenti in via principale, è stato in effetti esso stesso avanzato da Ca.Pi. (nato nel (OMISSIS)) quale erede del padre Sa..

Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, Ca.Sa. risulta quindi originariamente costituito quale parte civile nel giudizio penale (a mezzo del figlio P., suo procuratore).

Di conseguenza, sussiste la legittimazione processuale a proseguire il processo nella presente sede da parte dei suoi eredi (e cioè i figli Pi. nato nel (OMISSIS), Gi., nonché Si. nato nel (OMISSIS)); poiché nelle more risulta deceduto anche Ca.Pi. (nato nel (OMISSIS)), sono certamente legittimati ad agire nella presente sede, quali eredi di Ca.Sa., nonché dello stesso Ca.Pi. (nato nel (OMISSIS)), Ca.Gi., nonché Ca.Si. (nato nel (OMISSIS)), salva la verifica della prova della relativa qualità di eredi.

2.3 Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2058 c.c. e dell’art. 189 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo è da ritenersi assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale.

Come già precisato, in sede di rinvio sarà infatti necessario procedere alla rivalutazione dei presupposti della dedotta responsabilità civile dei convenuti e individuare l’esatto oggetto della domanda proposta originariamente dagli attori al momento della loro costituzione quali parti civili nel processo penale, onde verificare se era stata avanzata una domanda ri-sarcitoria limitata al solo accertamento della responsabilità civile, con riserva di liquidazione del danno in separata sede, ovvero una domanda estesa anche alla liquidazione del quantum debeatur.

Sarà naturalmente in tale sede necessario, ai fini di una eventuale condanna al risarcimento in forma specifica, anche procedere alla rivalutazione della sussistenza dei relativi presupposti, sia di carattere processuale (con riguardo alla concreta estensione della domanda originariamente proposta), sia di carattere sostanziale (con riguardo alla sussistenza o meno delle condizioni di cui all’art. 2058 c.c.).

3. Sono accolti, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, i primi sei motivi del ricorso principale nonché il primo motivo del ricorso incidentale, assorbite tutte le ulteriori censure.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie, per quanto di ragione, i primi sei motivi del ricorso principale, nonché il primo del ricorso incidentale, dichiarando i ricorsi assorbiti per il resto;

– cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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